sulla documentazione si cambia
Il contenuto del Real Decreto è conforme a quanto era stato previsto dalla Ley 36/2006 del 29 novembre che aveva sottolineato la necessità di conformare l'ordinamento spagnolo alle indicazioni contenute nel Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU.
Due livelli di documentazione
Le disposizioni del Real Decreto identificano pertanto due "livelli" di documentazione. Un primo set di documentazione a livello di gruppo che contiene le seguenti informazioni: descrizione generale del gruppo, struttura organizzativa e societaria; identificazione delle società coinvolte nelle transazioni controllate; descrizione dei flussi (in termini di natura, volumi, ammontare) tra le società del gruppo; descrizione delle funzioni svolte e dei rischi assunti; indicazione dei beni immateriali detenuti; descrizione della transfer pricing policy adottata dal gruppo e indicazione dei metodo/dei metodi applicati; lista dei Cost Contribution Agreement (CCA) e dei contratti relativi alla prestazione di servizi in essere tra le società del gruppo; indicazione degli APA conclusi e delle procedure amichevoli in corso; bilancio consolidato del gruppo. Un secondo set di documentazione a livello locale che include le seguenti informazioni: dati identificati del contribuente e delle società con le quali ha posto in essere le transazioni; dati relativi al management e ai soggetti dotati di incarichi operativi in caso di transazioni poste in essere con soggetti residenti in paradisi fiscali; un'analisi di comparabilità; descrizione del metodo selezionato per la determinazione del transfer pricing e ragioni di esclusione degli altri metodi; indicazione delle modalità di riparto dei costi sostenuti per la prestazione di servizi; ogni altra informazione ritenuta opportuna per la valutazione delle transazioni controllate.
Gli obblighi a carico dei contribuenti
Con riferimento all'obbligo incombente sui contribuenti è stato precisato quanto segue:
- periodi di imposta anteriori al 19 febbraio 2009: la documentazione a supporto delle transazioni intercompany per i periodi 2007 e 2008 deve contenere almeno le seguenti informazioni: i) identificazione e relativo ammontare delle transazioni infragruppo; ii) analisi di comparabilità; iii) applicazione di uno dei metodi per la definizione del transfer pricing; iv) definizione dell'arm's length range;
- periodi di imposta successivi al 19 febbraio 2009: il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione così come identificata dal Real Decreto 1793/2008.
I due provvedimenti a confronto
Il decreto di recente approvazione segue il Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (pubblicato sul Boletin Oficial del Estado n. 89 del 13 aprile 2010) che aveva introdotto l'esenzione dagli obblighi di documentazione per le società con un fatturato inferiore agli otto milioni di euro, sempre che, nel corso del periodo di imposta, il valore delle transazioni con parti correlate non superi i 100mila euro.
Il nuovo decreto stabilisce invece che gli obblighi di documentazione non dovranno essere rispettati dalle società con un fatturato annuo inferiore a 250mila euro. Le disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione nel Boletin Oficial del Estado (BOE) e saranno applicabili retroattivamente alla data del 19 febbraio 2009.
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