ok alla valutazione doganale
La Refrescos y Envasados, S.A, società iberica appartenente al gruppo Coca-Cola, nell'anno verificato, importava da società consociate residenti in Francia e in Irlanda, il concentrato alla base della preparazione della nota bevanda che provvedeva successivamente a produrre per il mercato spagnolo. L'Amministrazione fiscale iberica, applicando il metodo del prezzo di rivendita (precio de reventa), aveva contestato, per l'anno d'imposta 1989, un prezzo di trasferimento di libera concorrenza dell'acquisto infragruppo inferiore a quello praticato, diminuendo pertanto i costi della produzione e accertando in tal modo un maggior reddito imponibile della affiliata spagnola del gruppo.
I termini della controversia
La controversia suscita particolare interesse poiché il ricorrente non si è preoccupato di contestare l'applicazione del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento, ammettendo perfino che i prezzi praticati non fossero di libera concorrenza. Il contribuente ha invece eccepito che gli esiti della verifica di transfer pricing del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria non fossero coincidenti con le risultanze della ispezione relativa al periodo intercorrente tra ottobre1989 e dicembre 1990 della Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales ai fini della applicazione dei dazi doganali. Ebbene, il Tribunal Supremo pur ritenendo che il metodo del prezzo di rivendita fosse stato correttamente applicato in base alle disposizioni del Reglamento del impuesto sobre sociedades del 1982, ha ribaltato la sentenza de la Audiencia Nacional che non aveva ritenuto ammissibile la valutazione doganale ai fini della imposta sul reddito delle società.
Le valutazioni doganali nelle direttive Ocse
Le direttive Ocse del 1995 sui prezzi di trasferimento (par. 1.65-1.67) si soffermano sull'utilizzo delle valutazioni doganali, poiché il principio di libera concorrenza viene adottato anche dalle amministrazioni doganali "come principio di confronto tra il valore attribuibile alle merci importate da imprese associate ed il valore per merci simili importate da imprese indipendenti". Le direttive ritengono che le valutazioni doganali siano certamente utili ai fini del transfer pricing, ma, nel contempo, ne suggeriscono un uso prudente per le numerose differenze esistenti tra i due approcci. In breve, è opportuno perlomeno evidenziare le principali divergenze tra le due valutazioni. Innanzitutto, ai fini doganali il momento impositivo coincide con il momento dell'importazione, mentre ai fini delle imposte dirette coincide con il trasferimento della proprietà; in secondo luogo, i metodi utilizzati per la determinazione del valore doganale contenuti nell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio, solo prima fàcie, possono sembrare conformi a quelli contenuti nelle direttive Ocse, mentre in realtà presentano differenze, anche sostanziali, ed una gerarchia molto più rigida. Inoltre, vale la pena rilevare che le due valutazioni (doganale e fiscale ai fini del transfer pricing) sortiscono un effetto opposto a livello impositivo. Infatti, un minor valore di libera concorrenza del bene importato rispetto al prezzo dichiarato determina un incremento del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito come minore componente di costo, mentre produce un minor introito di dazi doganali.
La sentenza della Corte: conclusioni
Il Tribunal supremo ha evidenziato che il Regolamento (CEE) n.1224/80, il quale recepiva i criteri del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), per le importazioni tra soggetti legati da vincoli associativi, permette di considerare, per la determinazione del valore delle merci in dogana, il prezzo effettivamente pagato, solo se "se aproximen mucho al valor de enajenación enventas de mercancías idénticas o similares entre personas independientes o al de aduana de esas mercancías idénticas o similares".
I giudici, ritenendo che, sia il regolamento doganale che quello dell'imposta sulle società mirano a individuare lo stesso valore di mercato, hanno accolto il ricorso del contribuente, poiché, secondo i principi basilari della legge spagnola (fra tutti la certezza del diritto), non risulterebbe ammissibile che una medesima transazione venga tassata differentemente in relazione al tributo da esigere quando le norme applicabili in entrambi i casi richiedono l'utilizzo degli stessi parametri di valutazione ("Así las cosas, principios básicos de nuestro sistema jurídico, como el de que nadie -tampoco la Administración- puede ir contra sus propios actos, de modo que conducido de una determinada manera su autor crea en los destinatarios una suerte de confianza de que no lo hará en el futuro contradiciéndose, reflexión que trae a primer plano la idea fundamental de la seguridad, …omissis…, pues no resulta admisible que la Hacienda tase el contenido de un mismo negocio de forma divergente según el tributo de que se trate cuando las normativas aplicables piden en ambos casos la aplicación de los mismos parámetros de valoración").
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