si allarga la platea degli esoneri
Una specifica eccezione alla regola (esenzione per le operazioni non superiori a 250mila euro) introdotta con il Real Decreto 897/2010, pubblicato nel Boletin Oficial del Estado del 10 luglio, riguarda:
- le operazioni poste in essere con soggetti residenti in un "paradiso fiscale", a meno che il soggetto estero sia residente in uno Stato membro dell'Unione Europea ed il contribuente sia in grado di dimostrare che le operazioni abbiano una giustificazione economicamente valida e che il soggetto all'estero eserciti delle attività economiche "effettive" (omissis…operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas);
- le operazioni effettuate da persone fisiche alle quali, per una determinata attività economica, si applica il método de estimación objetiva, con quelle società nelle quali essi o i loro coniugi, ascendenti o discendenti, individualmente o congiuntamente, partecipano al capitale sociale con una quota percentuale pari o superiore al 25%;
- le operazioni aventi ad oggetto il trasferimento di aziende o titoli rappresentativi della partecipazione al capitale non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di cui alla Direttiva 2004/39/CE (…transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE),
- le operazioni aventi al oggetto il trasferimento della proprietà di immobili od operazioni su beni immateriali correttamente classificati in base ai principi contabili.
Esonero esteso anche ad alcune operazioni
L'esonero dalla tenuta della documentazione obbligatoria è stata esteso anche ad alcune operazioni. In particolare si tratta di quelle realizzate:
- tra entità di un gruppo societario che rientrano nel perimetro del consolidato fiscale ed alle transazioni tra i membri di un gruppo di interesse economico o di una unione temporanea di imprese (agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas),
- nell'ambito di una offerta pubblica di vendita (ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores);
- tra istituti di credito integrati per mezzo di un sistema istituzionale di protezione approvato dal Banco di Spagna (…entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección aprobado por el Banco de España…omissis).
Tutti i perché del provvedimento
Le nuove regole contenute nel decreto si innestano nel processo di semplificazione e riduzione dei costi di conformità a carico delle imprese di minori dimensioni. La fonte di ispirazione è il codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (European Transfer Pricing Documentation o Dpt Ue). L'ultimo intervento in materia di transfer pricing si deve al Real Decreto 897/2010, pubblicato nel Boletin Oficial del Estado del 10 luglio 2010, che introduce delle nuove cause esimenti alla predisposizione obbligatoria della documentazione dei prezzi di trasferimento. In questo modo viene modificato il Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, approvato con il Real Decreto 1777/2004.
Il precedente intervento normativo
Le disposizioni del precedente Real Decreto 6/2010 di aprile avevano già fissato una prima esenzione dagli obblighi documentali a favore delle imprese minori con un fatturato annuo non superiore ad otto milioni di euro e un ammontare di operazioni transfrontaliere soggette alla disciplina del transfer pricing che non superano un "valor de mercato" di 100mila euro (fatta comunque eccezione per le operazioni poste in essere con soggetti residenti in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata).
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