Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Dal mondo
Sulla stabile organizzazione in Giappone adeguamento Ocse soltanto parziale
La modifica normativa è stata attuata a partire dallo scorso 30 aprile ma in realtà manca una chiara definizione di agente indipendente
Infatti si limita a precisare che un agente indipendente è chi svolge una attività in modo indipendente e abituale rispetto a un investitore estero. La proposta di allineare la disciplina interna con il Modello Ocse era stata proposta alla fine del 2007. Lo scorso dicembre erano state annunciate in Giappone alcune novità in materia di stabile organizzazione personale ossia di quella particolare fattispecie di stabile organizzazione costituita da un agente che non opera in modo indipendente in uno Stato estero per conto della ditta mandante. Un caso di stabile organizzazione espressamente contemplato dall'articolo 5 del Modello di Convenzione dell'Ocse è infatti proprio quello dell'agente dipendente operante nell'altro Stato. Il paragrafo 5 del citato articolo 5 prevede che quando una persona fisica o una società, priva di uno status indipendente, ha il potere di concludere contratti in nome dell'impresa estera, quest'ultima avrà una stabile organizzazione. Il potere di concludere contratti deve riguardare l'attività propria dell'impresa e deve essere esercitata abitualmente. Non si deve, inoltre, trattare delle attività menzionate nel paragrafo 4 dell'art. 5 che risultano espressamente escluse dal concetto di stabile organizzazione.
Indicazione delle ipotesi
Le ipotesi del paragrafo 4 sono: l'uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; lo stoccaggio ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna i beni o le merci appartenenti all'impresa; lo stoccaggio dei beni o delle merci appartenenti all'impresa ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; l'utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di acquisire beni o merci o raccogliere informazioni per l'impresa; l'utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; l'utilizzo di una sede fissa di affari per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario. Il successivo paragrafo 6 esclude la sussistenza della stabile se si opera attraverso un agente che opera nell'esercizio della propria attività con uno status indipendente. Secondo il Commentario, un indice dell'indipendenza economica è costituito dalla presenza del rischio imprenditoriale in capo all'agente. Un ulteriore indizio dell'indipendenza economica è costituito dal fatto che il soggetto estero abbia più di una società preponente.
L’adeguamento giapponese al Modello Ocse
Come abbiamo avuto modo di illustrare, gli agenti indipendenti non configurano una ipotesi di stabile organizzazione. Una peculiarità tipica della disciplina tributaria giapponese era tuttavia costituita dalla non esclusione di questa tipologia di agenti dalle ipotesi di sussistenza della stabile organizzazione. La normativa interna, infatti, annovera tra le ipotesi di stabile organizzazione: gli agenti che hanno il potere di concludere contratti per conto della ditta non residente e che si avvalgono abitualmente di tale facoltà; gli agenti che hanno un magazzino di beni della società estera per soddisfare prontamente gli ordini dei clienti; gli agenti che raccolgono regolarmente ordini dai clienti, intervenendo nella negoziazione. Come si evince dalle indicazioni fornite la normativa interna non escludeva in alcun modo gli agenti indipendenti dalle ipotesi che determinano la sussistenza della stabile organizzazione. Lo scorso dicembre era stato proposto di allineare la disciplina interna con il Modello di Convenzione elaborato dall’Ocse. La modifica normative è giunta lo scorso 30 aprile con effetto dal 1° aprile. In realtà non è stata fornita una chiara definizione di agente indipendente. La legge si limita a precisare che un agente indipendente è un soggetto che svolge una attività in modo indipendente e in modo abituale rispetto ad un investitore estero.
La prevalenza della Convenzione
Bisogna tuttavia ricordare che le convenzioni contro le doppie imposizioni, derivando da un accordo tra due Paesi prevalgono sulla disciplina interna. La Convenzione con l’Italia, ad esempio stabilisce che “non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività”.
Infatti si limita a precisare che un agente indipendente è chi svolge una attività in modo indipendente e abituale rispetto a un investitore estero. La proposta di allineare la disciplina interna con il Modello Ocse era stata proposta alla fine del 2007. Lo scorso dicembre erano state annunciate in Giappone alcune novità in materia di stabile organizzazione personale ossia di quella particolare fattispecie di stabile organizzazione costituita da un agente che non opera in modo indipendente in uno Stato estero per conto della ditta mandante. Un caso di stabile organizzazione espressamente contemplato dall'articolo 5 del Modello di Convenzione dell'Ocse è infatti proprio quello dell'agente dipendente operante nell'altro Stato. Il paragrafo 5 del citato articolo 5 prevede che quando una persona fisica o una società, priva di uno status indipendente, ha il potere di concludere contratti in nome dell'impresa estera, quest'ultima avrà una stabile organizzazione. Il potere di concludere contratti deve riguardare l'attività propria dell'impresa e deve essere esercitata abitualmente. Non si deve, inoltre, trattare delle attività menzionate nel paragrafo 4 dell'art. 5 che risultano espressamente escluse dal concetto di stabile organizzazione. Indicazione delle ipotesi
Le ipotesi del paragrafo 4 sono: l'uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; lo stoccaggio ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna i beni o le merci appartenenti all'impresa; lo stoccaggio dei beni o delle merci appartenenti all'impresa ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; l'utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di acquisire beni o merci o raccogliere informazioni per l'impresa; l'utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; l'utilizzo di una sede fissa di affari per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario. Il successivo paragrafo 6 esclude la sussistenza della stabile se si opera attraverso un agente che opera nell'esercizio della propria attività con uno status indipendente. Secondo il Commentario, un indice dell'indipendenza economica è costituito dalla presenza del rischio imprenditoriale in capo all'agente. Un ulteriore indizio dell'indipendenza economica è costituito dal fatto che il soggetto estero abbia più di una società preponente.
L’adeguamento giapponese al Modello Ocse
Come abbiamo avuto modo di illustrare, gli agenti indipendenti non configurano una ipotesi di stabile organizzazione. Una peculiarità tipica della disciplina tributaria giapponese era tuttavia costituita dalla non esclusione di questa tipologia di agenti dalle ipotesi di sussistenza della stabile organizzazione. La normativa interna, infatti, annovera tra le ipotesi di stabile organizzazione: gli agenti che hanno il potere di concludere contratti per conto della ditta non residente e che si avvalgono abitualmente di tale facoltà; gli agenti che hanno un magazzino di beni della società estera per soddisfare prontamente gli ordini dei clienti; gli agenti che raccolgono regolarmente ordini dai clienti, intervenendo nella negoziazione. Come si evince dalle indicazioni fornite la normativa interna non escludeva in alcun modo gli agenti indipendenti dalle ipotesi che determinano la sussistenza della stabile organizzazione. Lo scorso dicembre era stato proposto di allineare la disciplina interna con il Modello di Convenzione elaborato dall’Ocse. La modifica normative è giunta lo scorso 30 aprile con effetto dal 1° aprile. In realtà non è stata fornita una chiara definizione di agente indipendente. La legge si limita a precisare che un agente indipendente è un soggetto che svolge una attività in modo indipendente e in modo abituale rispetto ad un investitore estero.
La prevalenza della Convenzione
Bisogna tuttavia ricordare che le convenzioni contro le doppie imposizioni, derivando da un accordo tra due Paesi prevalgono sulla disciplina interna. La Convenzione con l’Italia, ad esempio stabilisce che “non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività”.
Ennio Vial
pubblicato Lunedì 21 Luglio 2008
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