gli Apa con procedura ad hoc
Il governo svedese lo scorso 4 giugno ha presentato una proposta di legge che, se approvata, introdurrà gli Advance pricing arrangements o Advance pricing agreements (Apa) nell'ordinamento tributario svedese dal 1° gennaio 2010. Finora i contribuenti interessati a dirimere preventivamente le questioni concernenti la determinazione del metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento transnazionali per evitare la doppia imposizione economica sul reddito, avevano tentato di rivolgersi al ministero delle Finanze. Il riferimento normativo è all' articolo 25 del modello Ocse di convenzione fiscale dedicato alla procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure) inserito nella maggior parte dei trattati sottoscritti dalla Svezia.
La nozione di Apa
Un Advance pricing agreement consiste in un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza del contribuente (o anche dei Paesi in cui sono residenti le imprese associate coinvolte nelle transazioni inserite nel perimetro dell'accordo), che permette, per un predeterminato periodo di tempo e in via preventiva, di fissare il metodo di determinazione del prezzo di libera concorrenza delle transazioni oggetto dell'accordo stesso. Un Apa può essere "bilaterale", "multilaterale" o esclusivamente "unilaterale". L'APA "bilaterale" o "multilaterale" garantisce che il reddito delle imprese associate oggetto dell'accordo non sia assoggettato a doppia imposizione in seguito al manifestarsi di posizioni divergenti in merito alla determinazione dei prezzi di trasferimento da parte delle giurisdizioni in cui sono residenti le diverse imprese associate, in quanto l'accordo viene firmato sia dall'autorità competente del Paese di residenza dell'impresa che ne ha chiesto la stipula, che dalle autorità competenti delle giurisdizioni estere interessate. L'Apa unilaterale consiste, invece, in un accordo che vincola soltanto il contribuente e l'amministrazione finanziaria dello Stato di residenza del contribuente che ha attivato la procedura; in questo modo il rischio di doppia imposizione economica non può essere del tutto eliminato.
La nuova legge istitutiva degli Apa
La nuova legge istituirebbe in Svezia una apposita procedura dedicata agli Apa fissando i presupposti soggettivi per l'accesso definendo come autorità competente l'agenzia fiscale svedese e non il ministero delle Finanze. Di seguito, si illustrano alcuni tratti salienti della proposta di legge:
- l'impresa che vuole richiedere un Apa deve essere soggetta alle imposte sul reddito ai secondo l'income Tax Act;
- la procedura sarà disponibile sia alle imprese residenti che alle imprese non residenti con una stabile organizzazione in Svezia;
- condizione oggettiva per l'accesso alla procedura sarà il superamento di un valore minimo delle transazioni controllate per le quali si chiede la stipula dell'accordo;
- gli APA saranno esclusivamente a carattere bilaterale o multilaterale, purché sia stata sottoscritta una convezione fiscale con gli altri Stati interessati dall'eventuale accordo;
- l'attivazione della procedura sarà subordinata al pagamento di una "tassa di attivazione" (fee);
- l'istanza potrà essere presentata sia in lingua svedese che inglese;
- l'Apa avrà durata di cinque anni nell'arco dei quali il contribuente avrà l'obbligo di comunicare all'agenzia fiscale svedese ogni mutamento sostanziale delle condizioni di fatto e/o di diritto sulle quali l'accordo si basa;
- prevista la possibilità di condurre delle riunioni preliminari alla presentazione dell'istanza (pre-filing);
- al verificarsi di determinate condizioni l'accordo potrà essere modificato o risolto.
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