Dal mondo
Svezia, il Fisco apre agli Apa
secondo le linee guida Ocse
Possono essere unilaterali, bilaterali o multilaterali anche se l'organizzazione propende per gli ultimi due
banconote_svedesi
Gli Advance Pricing Agreement (Apa) sono stati recentemente introdotti nell'ordinamento svedese dopo che il final bill relativo a un Apa Program è stato sottoposto all'approvazione del Parlamento (Riksdagen) l'8 ottobre 2009. I contribuenti interessati sono società soggette a imposizione in Svezia, società estere con stabili organizzazioni in Svezia, partnership i cui soci sono soggetti ad imposizione in Svezia. La procedura deve essere avviata mediante apposita richiesta scritta da inoltrare all'Amministrazione finanziaria ma risulta opportuno condurre dei meeting preliminari per presentare le circostanze alla base della richiesta. A differenza di molti ordinamenti, il contribuente è tenuto al pagamento di una fee quantificabile per il 2010 come segue:

 

  • 150.000 Sek (corrispondenti a circa 15mila euro) per la richiesta di Apa;
  • 100.000 Sek (corrispondenti a circa 10mila euro) per il rinnovo di un Apa esistente senza modifiche;
  • 125.000 Sek (corrispondenti a circa 12mila euro) per il rinnovo di un Apa esistente cui sono apportate modifiche.


Le informazioni necessarie ai fini della verifica

La richiesta per un Apa deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare le transazioni e la metodologia di pricing adottata, tra cui:

  • le società interessate;
  • i periodi di imposta;
  • i Paesi coinvolti;
  • indicazioni di APA conclusi in altri Paesi per transazioni similari;
  • descrizione del business;
  • struttura organizzativa;
  • natura delle transazioni;
  • analisi funzionale e analisi di comparabilità;
  • descrizione del transfer pricing method selezionato e ragioni della scelta;
  • contratti intercompany relativi alle transazioni oggetto della richiesta di APA.

La procedura per la richiesta di Apa ha efficacia dal 1° gennaio di quest'anno.

Gli Apa: cosa, come e perchè
Gli Apa sono accordi preventivi con cui il contribuente e le Amministrazioni finanziarie competenti raggiungono un accordo preventivo in merito all'applicazione dei metodi per determinare i prezzi di trasferimento. Secondo le Guidelines Ocse un Apa può essere definito come "an arrangement that determines, in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria (e.g. method, comparables and appropriate adjustments thereto, critical assumptions as to future events) for the determination of the transfer pricing for those transactions over a fixed period of time (…)" (cfr. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, § 4.124).

Gli Apa: una opportuna distinzione
Relativamente alle tipologie di Apa è possibile distinguere tra unilaterali, bilaterali o multilaterali. Nel caso degli Apa unilaterali, l'autorità fiscale e il contribuente, secondo le norme procedurali del proprio ordinamento interno, raggiungono un accordo senza coinvolgere altre Amministrazioni fiscali. Tali accordi presentano una utilità piuttosto limitata: infatti, la loro utilizzazione non garantisce l'eliminazione dei rischi di doppia  imposizione in quanto l'Amministrazione fiscale estera è comunque libera di non adeguarsi ai contenuti e ai termini dedotti nell'accordo. Per limitare i predetti rischi connessi all'utilizzo degli Apa unilaterali, l'Ocse auspica la conclusione di Apa bilaterali o multilaterali.
Il contribuente può richiedere all'Amministrazione finanziaria svedese (Skatteverket) un Apa bi o multilaterale mentre non è prevista la possibilità di richiedere un Apa unilaterale. Gli Apa conclusi hanno validità per cinque periodi di imposta ma possono essere modificati o revocati al verificarsi di determinate circostanze.

La procedura di avvio: condizioni necessarie
La procedura può essere avviata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • esistenza di una Convenzione contro la doppia imposizione tra la Svezia e gli altri Stati interessati (es. gli Stati ove risiedono le società coinvolte nelle transazioni oggetto di accordo);
  • la Convenzione deve specificatamente contenere la disposizione relativa allo scambio di informazioni;
  • la richiesta presentata dal contribuente non deve essere relativa a transazioni di importo limitato o a transazioni di routine;
  • possibilità di verificare individualmente la transazione oggetto di accordo rispetto alla totalità delle transazioni infragruppo.
     
Diletta Fuxa
pubblicato Martedì 15 Giugno 2010

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