Dal mondo
Svizzera: deducibilità condizionata
per formazione e aggiornamento
La proposta di legge federale introduce importanti novità riferibili al trattamento ai fini fiscali delle spese
mappa geografica svizzera

In Svizzera le spese di formazione e perfezionamento potrebbero essere dedotte in futuro ai fini fiscali fino a 4mila franchi svizzeri. A prevederlo è il progetto di nuova legge federale sul trattamento tributario delle spese di formazione e perfezionamento su cui il Consiglio della Confederazione elvetica ha avviato in questi giorni la tradizionale consultazione. L'obiettivo, come riporta una nota della Confederazione elvetica, è procedere a una modifica della normativa vigente a livello federale e cantonale. La richiesta è stata avanzata dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati sulla base di una specifica mozione. La procedura di consultazione terminerà il 7 agosto.
 
Gli elementi di base della proposta
La proposta di modifica alla legge federale si basa su tre elementi:

  • deducibilità delle spese di formazione e di perfezionamento sopportate dal contribuente a condizione che la formazione riguardi l'attività professionale. Rientrano in questa categoria quelle che permettono a un lavoratore dipendente di mantenere il posto di lavoro o di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica che permetta di esercitare una nuova attività dipendente o indipendente o di riprenderne una (riqualificazione, reinserimento);
  • fissazione dell'importo massimo ammesso in deduzione che, ai fini dell'imposta federale diretta, si legge nella proposta, dovrebbe essere di 4mila franchi in ragione dei costi dei corsi sostenuti;
  • indeducibilità delle spese di formazione professionale iniziale. È considerata formazione professionale iniziale quella che permette alla persona che l'ha conclusa di iniziare per la prima volta un'attività professionale che le consente di provvedere da sola al proprio sostentamento.

Lo stato dell'arte
La normativa vigente prevede che le spese di formazione siano deducibili dal reddito imponibile soltanto se connesse all'esercizio dell'attività professionale o necessarie a una riqualificazione motivata da circostanze esterne e al reinserimento professionale. A tale proposito la normativa in vigore distingue le spese di riqualificazione da quelle di reinserimento professionale. Le spese di riqualificazione professionale sono costi che il contribuente deve sostenere per riorientarsi completamente sotto il profilo professionale e concludere una nuova formazione. Sono deducibili soltanto le spese di riqualificazione del contribuente imposte da circostanze esterne (esempio chiusura dell'impresa, mancanza di un futuro professionale nell'ambito dell'attività iniziale, malattia o infortunio). Nel caso delle spese di reinserimento professionale la normativa elvetica li considera costi che il contribuente deve sostenere, per poter riprendere, dopo un lungo periodo di inattività, la professione a suo tempo imparata e che, in linea di principio, sono deducibili con alcune eccezioni.

Le perdite di gettito
Le perdite di gettito attese dalla misura, ai fini dell'imposta federale diretta, sono state stimate in cinque milioni di franchi svizzeri all'anno. Le minori entrate per Cantoni e Comuni non sono invece quantificabili in quanto la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (Laid) non fissa l'importo massimo deducibile. Nel rapporto esplicativo si sottolinea, però, che nel caso in cui i Cantoni aderissero al limite superiore di 4mila franchi fissato dalla Confederazione, le minori entrate annue di Cantoni e Comuni si aggirerebbero nel complesso attorno ai 35 milioni di franchi.

L'iter della proposta
La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati alla fine dello scorso anno aveva chiesto al Consiglio federale di modificare la normativa sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento. Obiettivo dichiarato della nuova proposta di legge è di eliminare le differenze che, a livello interpretativo, dividono i vari Cantoni in merito al concetto di spese di perfezionamento professionale.

 

Gianluca Di Muro
pubblicato Lunedì 7 Giugno 2010

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