Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Dal mondo
Svizzera, esenzioni fiscali per lo sviluppo
Dal 1° gennaio di quest'anno è in vigore la new law on regional policy (Nrp) che ha sostituito la precedente legge conosciuta come "bonny decree"
Cantone di Berna: contee di Aarwangen, Courtelary, Interrlaken, Le Neuveville, Moutier, Oberhasli, Obersimmental, Saanen, Schwarzenbrug, Signau, municipalità di Oberalm, alcune municipalità della contadi Bueren, Frutigen, Konfolfingen, Seftigen, Trachselwald; Canton Glarona: varie municipalità del cantone; Cantone dei Grigioni: contee di Albula, Bernina, Hinterrhein, Inn, Maloja, Moesa, Praettigau-Davos, Surselva, varie municipalità nelle contee di Imoboden e Plessur; Canton Giura: tutto il cantone; Canton Neuchâtel: contee di La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Travers; Canton Soletta: varie municipalità nelle contee di Thal, Lebern, Wasseramt; Cantone San Gallo: varie municipalità nella contea di Toggenburg; Canton Ticino: contee di Blenio, Leventina, Rivera, diverse municipalità nella contea di Bellinzona; Canton Uri: tutto il cantone; Canton Vallese: contee di Gmos, Leuk, Visp, diverse municipalità nelle contee di Brig and Raron. È il lungo elenco di Cantoni nei quali le imprese posso beneficiare di un’esenzione da imposizione fiscale per sviluppare il proprio business. A stabilirlo, dal 1° gennaio 2008, è la new law on regional policy (Nrp) che ha sostituito la precedente legge nota come bonny decree.
Il meccanismo di funzionamento
Occorre inoltre considerare che per un periodo di tre anni, ovvero dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, è prevista l’applicazione di un’esenzione del 50 per cento per un periodo massimo di dieci anni per le regioni che non si sono qualificate per l’esenzione federale ovvero i cantoni o le aree dei cantoni di Appenzello Esterno, Sciaffusa, Friburgo, Turgovia, Berna, Lucerna, Soletta, Ticino e Vallese. Tale normativa non può essere applicata a certe contee del Cantone Vaud. Le società che possono beneficiare dell’esenzione sono tutte le società identificate dall’Amministrazione finanziaria elvetica attraverso i codici Noga (Nomenclatura generale delle attività economiche), comparabili ai codici Nace (Nomenclature générale del activités économique dans les communautés européennes), la cui struttura organizzativa prevede l’esistenza di stabilimenti produttivi in Svizzera o all’estero (ciò che rileva è comunque l’esistenza di impianti all’interno della supply chain).
Applicabilità dell’agevolazione
L’agevolazione può essere applicata non soltanto alle società di nuova costituzione in Svizzera, ma anche alle società che costituiscono un nuovo business nei cantoni contemplati dalla Nrp. In questo ultimo caso non deve trattarsi di una mera ricollocazione di attività già esistenti. La Confederazione può negare l’esenzione se ritiene che il progetto possa essere in conflitto con l’interesse dei cantoni o nel caso in cui la società richiedente appartenga ad un gruppo che benefici di altre politiche a sostegno dell’economia. Per ottenere l’agevolazione la società o il progetto che la stessa intende condurre in uno dei Cantoni interessati deve rivestire particolare importanza per la regione da valutare con riferimento ai seguenti criteri: creazione di nuovi livelli occupazionali o crescita degli esistenti livelli: trattasi del criterio principale per la valutazione del progetto. La Nrp prevede la creazione di un livello minimo di posti di lavoro (tra impiegati locali ed expatriates) pari a 20; livello degli investimenti: trattasi del livello degli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali (intangibles) indicati in bilancio e contabilizzati secondo i principi contabili della Svizzera o secondo i principi contabili internazionali; acquisto di beni e servizi da fornitori localizzati nella regione; collaborazioni con centri di ricerca e università.
Durata del beneficio fiscale
Nel caso in cui siano soddisfatte le precedenti condizione la Nrp prevede il riconoscimento di un’esenzione del 50 per cento per un periodo massimo di dieci anni. Tale esenzione è prevista nel caso in cui la società riesca a creare almeno 50 nuovi posti di lavoro. Con riferimento all’esistenza nell’ordinamento elvetico della cd. "50/50 practice" l’esenzione decennale è garantita per i primi cinque anni e successivamente estesa agli altri cinque qualora tutti i requisiti precedentemente indicati siano stati soddisfatti. La creazione di almeno 100 nuovi posti di lavoro consente di beneficiare di un’esenzione decennale totale. La nuova Nrp ha previsto una serie di misure anti-abuso stringenti. La prima prevede che l’esenzione non possa essere accordata alle società che trasferiscono la propria attività da un Cantone all’altro. Rileva, inoltre, la considerazione indicata secondo cui l’esenzione per ulteriori cinque anni è accordata nel caso in cui tutti i requisiti previsti siano stati soddisfatti. Inoltre tutti gli accordi conclusi per ottenere l’agevolazione, contengono una clausola secondo cui l’Amministrazione può richiedere in tutto o in parte la restituzione dell’agevolazione quando i requisiti relativi alla creazione di nuovi posti di lavoro e agli investimenti non siano stati soddisfatti.
Il meccanismo di funzionamento
Occorre inoltre considerare che per un periodo di tre anni, ovvero dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, è prevista l’applicazione di un’esenzione del 50 per cento per un periodo massimo di dieci anni per le regioni che non si sono qualificate per l’esenzione federale ovvero i cantoni o le aree dei cantoni di Appenzello Esterno, Sciaffusa, Friburgo, Turgovia, Berna, Lucerna, Soletta, Ticino e Vallese. Tale normativa non può essere applicata a certe contee del Cantone Vaud. Le società che possono beneficiare dell’esenzione sono tutte le società identificate dall’Amministrazione finanziaria elvetica attraverso i codici Noga (Nomenclatura generale delle attività economiche), comparabili ai codici Nace (Nomenclature générale del activités économique dans les communautés européennes), la cui struttura organizzativa prevede l’esistenza di stabilimenti produttivi in Svizzera o all’estero (ciò che rileva è comunque l’esistenza di impianti all’interno della supply chain).
Applicabilità dell’agevolazione
L’agevolazione può essere applicata non soltanto alle società di nuova costituzione in Svizzera, ma anche alle società che costituiscono un nuovo business nei cantoni contemplati dalla Nrp. In questo ultimo caso non deve trattarsi di una mera ricollocazione di attività già esistenti. La Confederazione può negare l’esenzione se ritiene che il progetto possa essere in conflitto con l’interesse dei cantoni o nel caso in cui la società richiedente appartenga ad un gruppo che benefici di altre politiche a sostegno dell’economia. Per ottenere l’agevolazione la società o il progetto che la stessa intende condurre in uno dei Cantoni interessati deve rivestire particolare importanza per la regione da valutare con riferimento ai seguenti criteri: creazione di nuovi livelli occupazionali o crescita degli esistenti livelli: trattasi del criterio principale per la valutazione del progetto. La Nrp prevede la creazione di un livello minimo di posti di lavoro (tra impiegati locali ed expatriates) pari a 20; livello degli investimenti: trattasi del livello degli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali (intangibles) indicati in bilancio e contabilizzati secondo i principi contabili della Svizzera o secondo i principi contabili internazionali; acquisto di beni e servizi da fornitori localizzati nella regione; collaborazioni con centri di ricerca e università.
Durata del beneficio fiscale
Nel caso in cui siano soddisfatte le precedenti condizione la Nrp prevede il riconoscimento di un’esenzione del 50 per cento per un periodo massimo di dieci anni. Tale esenzione è prevista nel caso in cui la società riesca a creare almeno 50 nuovi posti di lavoro. Con riferimento all’esistenza nell’ordinamento elvetico della cd. "50/50 practice" l’esenzione decennale è garantita per i primi cinque anni e successivamente estesa agli altri cinque qualora tutti i requisiti precedentemente indicati siano stati soddisfatti. La creazione di almeno 100 nuovi posti di lavoro consente di beneficiare di un’esenzione decennale totale. La nuova Nrp ha previsto una serie di misure anti-abuso stringenti. La prima prevede che l’esenzione non possa essere accordata alle società che trasferiscono la propria attività da un Cantone all’altro. Rileva, inoltre, la considerazione indicata secondo cui l’esenzione per ulteriori cinque anni è accordata nel caso in cui tutti i requisiti previsti siano stati soddisfatti. Inoltre tutti gli accordi conclusi per ottenere l’agevolazione, contengono una clausola secondo cui l’Amministrazione può richiedere in tutto o in parte la restituzione dell’agevolazione quando i requisiti relativi alla creazione di nuovi posti di lavoro e agli investimenti non siano stati soddisfatti.
Diletta Fuxa
pubblicato Mercoledì 1 Ottobre 2008
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