Dal mondo
Svizzera: tre nuovi "passi" fiscali
nella firma di accordi bilaterali
Dal protocollo di modifica della Cdi con il Giappone alla new entry Georgia passando per il Cile. Atteso l'ok per la Turchia
via libera

Nuove e più aggiornate disposizioni sullo scambio di informazioni secondo lo standard Ocse negoziate in base ai parametri decisi dal Consiglio federale, clausole per favorire l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Sono, in estrema sintesi, i punti chiave della riveduta Convenzione per evitare le doppie imposizioni che il ministro delle finanze elvetico Hans-Rudolf Merz e l'ambasciatore giapponese in Svizzera, Ichiro Komatsu, hanno negoziato e sottoscritto di recente a Berna. Evitare le doppie imposizioni, contribuire allo sviluppo favorevole delle relazioni economiche bilaterali, migliorare la protezione giuridica delle imprese e limitare l'imposta alla fonte su dividendi, interessi e canoni sono invece alcune delle clausole contenute nella Convenzione con il Cile ufficialmente in vigore dopo che anche lo Stato sudamericano ha informato ufficialmente la Confederazione elvetica della ratifica dell'accordo. La new entry delle ultime ore risponde al nome di Georgia con cui non esisteva ancora a tutt'oggi un accordo sulle doppie imposizioni.

Lo scambio di informazioni
La nuova convenzione con il Giappone sulla doppia imposizione prevede che gli scambi di informazioni avvengano su domanda specifica. In base a quanto indicato nell'articolo 26 del Model Tax Convention, i dati possono essere scambiati per mettere in pratica i termini del trattato bilaterale o la legislazione nazionale tributaria del Paese firmatario.

Novità per canoni, dividendi e interessi
Pagamenti di canoni, di dividendi alle società e di interessi a istituti finanziari e istituti di previdenza. Sono alcune delle novità contenute nel nuovo accordo. In particolare è stata convenuta l'esenzione dall'imposta alla fonte su pagamenti di canoni e dividendi alle società che detengono almeno il 50 per cento dei voti. In futuro anche i pagamenti di dividendi a istituti di previdenza saranno esentati dall'imposta. L'imposizione alla fonte per i dividendi alle società con almeno il 10% (finora era il 25%) dei diritti di voto nella società che provvede alla distribuzione dei dividendi viene ridotta dal 10 al 5%. I rimanenti pagamenti di dividendi scontano un'imposta alla fonte del 10% (finora era il 15%). Alcuni pagamenti di interessi saranno esentati da imposta alla fonte nel caso in cui siano destinati a istituti finanziari (banche, assicurazioni o riassicurazioni, negoziatori di titoli) oppure a istituti di previdenza.

I preliminari tra Svizzera e Giappone
Le autorità fiscali svizzere e quelle giapponesi si erano incontrate già nel novembre 2008 per una prima tornata di negoziati. In seguito alla decisione del Consiglio federale, adottata nel marzo 2009, il Giappone è divenuto il settimo Stato, dopo Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico e Stati Uniti, con cui la Svizzera ha parafato una convenzione bilaterale con la clausola di assistenza amministrativa ampliata. Il Governo decise in quella occasione che la Svizzera avrebbe riveduto la collaborazione internazionale nelle questioni fiscali e ripreso gli standard Ocse in materia di assistenza amministrativa.

La Convenzione con il Cile
Di recente anche la Convenzione con il Cile è entrata in vigore dopo la sua ratifica dell'accordo. La Convenzione contiene disposizioni per evitare le doppie imposizioni e l'obiettivo principale è contribuire allo sviluppo favorevole delle relazioni economiche bilaterali. In particolare migliorare la protezione giuridica delle imprese e limitare l'imposta alla fonte su dividendi, interessi e canoni. La Convenzione, firmata il 2 aprile 2008 a Santiago, contiene un articolo che prevede lo scambio di informazioni per l'attuazione dell'accordo e l'applicazione del diritto interno nei casi di frode fiscale. Di conseguenza non è stata convenuta l'assistenza amministrativa ampliata secondo lo standard Ocse. Le disposizioni sono applicabili in Svizzera a redditi, patrimoni e imposte alla fonte conseguiti il, o dopo, il 1° gennaio 2011.

Fisco ma anche economia nelle nuove rivedute convenzioni
La Confederazione elvetica, dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, ha avviato con numerosi Paesi negoziati per estendere l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Ocse. Da allora il Consiglio federale ha adottato i primi messaggi sulle rivedute convenzioni che contengono una clausola di assistenza amministrativa e li ha trasmessi al Parlamento per l'approvazione. Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa su questioni tributarie, nel quadro delle trattative avviate con vari Stati, la Svizzera ha puntato al rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e all'eliminazione degli svantaggi concorrenziali. Nel febbraio 2009 Svizzera e Giappone hanno concluso un accordo di libero scambio e partenariato economico che è il più significativo dopo quello stipulato con la Comunità europea nel 1972. L'intesa infatti è di ampia portata (cosiddetta di "seconda generazione" Fonte: Ice n.d.r.) poiché, oltre alla circolazione delle merci e alla proprietà intellettuale, include anche impegni sostanziali in ambito di servizi, investimenti e mercati pubblici.

Una new entry: la Georgia
È delle ultime ore la notizia della firma di una nuova convenzione da parte della Confederazione elvetica. Si tratta della Georgia con cui non esisteva ancora a oggi un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Cdi). Secondo i termini dell'accordo nei casi di pagamenti di dividendi a società beneficiarie che detengono una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale della società distributrice è stata decisa l'imposizione esclusiva nello Stato contraente del beneficiario come pure per interessi e  canoni.
 

Gianluca Di Muro
pubblicato Mercoledì 16 Giugno 2010

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