con Stati Uniti e Finlandia
Con il sì dato oggi dal Consiglio federale della Confederazione elvetica sono state approvate in via definitiva le rivedute Convenzioni sulla doppia imposizione con gli Stati Uniti e la Finlandia. Alla decisione ha fatto seguito, come da procedura consolidata, l'autorizzazione alla firma dei due accordi, secondo quanto indicato nell'articolo 26 del modello di Convenzione Ocse. Spetta ora ai due dipartimenti, delle Finanze e degli affari Esteri, firmare le intese che contengono la clausola di assistenza amministrativa ampliata. Dopo la firma, il dipartimento federale delle Finanze provvederà a trasmettere un messaggio alle Camere federali. In quella occasione sarà sottoposta al Parlamento anche la questione del referendum facoltativo.
Lo stato dell'arte
A tutt'oggi sono 14 gli Stati con cui la Svizzera ha negoziato e parafato accordi con clausola di assistenza amministrativa ampliata. Una volta parafate, le convenzioni sono sottoposte all'attenzione del Consiglio federale per ottenere l'approvazione alla firma. Le cdi con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria e Gran Bretagna, ad esempio, sono già state firmate mentre per quella riveduta con il Messico esiste già una autorizzazione da parte del Consiglio federale.
La funzione e il ruolo della parafatura
Con l'apposizione delle iniziali, tecnicamente definita parafatura, i due Stati contraenti confermano l'adesione al trattato. In questo modo l'autenticazione del testo viene confermata dai plenipotenziari che seguono le trattative diplomatiche. Il testo, una volta parafato, è ancora confidenziale e viene comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche per fare in modo che possano esprimersi sui contenuti dell'accordo.
La pubblicazione della Convenzione
A decidere sulla firma di ogni convenzione è il consiglio federale mentre la pubblicazione del documento è successiva alla firma. Il dipartimento federale delle Finanze trasmette poi un messaggio al Parlamento cui spetta il compito di ratificare le Cdi. La ratifica è possibile soltanto se il testo è stato approvato anche dall'altro Stato contraente mentre l'entrata in vigore dipende da quanto convenuto nell'accordo. Infine l'applicazione delle disposizioni contenute nelle Cdi decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore.
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