alla nuova convenzione fiscale
Un nuovo protocollo che modifica una convenzione fiscale sulla doppia imposizione. A firmarlo sono state Svizzera e Svezia a pochi giorni di distanza da un altro riveduto accordo, quello tra Svizzera e India. Nel quadro dei negoziati avviati tra i due Paesi l'attenzione era puntata sull'estensione alle questioni fiscali della clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard indicato dall'Ocse. La Confederazione elvetica ha ottenuto una serie di vantaggi tra cui riduzioni dell'imposta alla fonte su dividendi, interessi, pagamenti di canoni e l'introduzione di una clausola arbitrale. Il testo della riveduta Convenzione con la Svezia è ancora confidenziale e, successivamente, sarà presentato, nella forma di breve rapporto, per il relativo parere ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate. La Convenzione sarà poi sottoposta all'approvazione del Parlamento.
Convenzioni fiscali e assistenza amministrativa
Di recente il Consiglio federale ha approvato, nel quadro delle nuove o rivedute convenzioni per evitare le doppie imposizioni, l'ordinanza che disciplina, secondo lo standard Ocse, l'esecuzione delle disposizioni di assistenza amministrativa. Tra queste due sono di rilievo e riguardano le indicazioni dettagliate per identificare in modo inequivocabile la persona interessata e chi detiene le informazioni, il rispetto del principio della buona fede che ogni domanda di assistenza amministrativa deve rispettare ai fini dell'esame di merito che segue quello preliminare ad opera del Consiglio federale. Nel marzo 2009 il Consiglio federale ha introdotto una serie di parametri che, nell'ambito delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, devono essere rispettati per la concessione dell'assistenza amministrativa. Tra questi l'esclusione per informazioni ottenute in modo generalizzato e indiscriminato (c.d. fishing expedition). L'espressione, letteralmente tradotta spedizioni di pesca, viene utilizzata per indicare quelle richieste di informazioni, soprattutto bancarie, "non su un singolo individuo nei confronti del quale si nutrono seri sospetti o sono stati acquisiti già indizi di colpevolezza, ma su gruppi o categorie di individui, secondo la logica si butta l'amo con le esche e si attende quel che abbocca".1
Applicabilità dell'ordinanza
L'ordinanza si applica a tutte le domande di assistenza amministrativa nelle nuove o rivedute convenzioni successive alla sua emanazione. Per gli accordi esistenti e non ancora riveduti valgono le vigenti prescrizioni procedurali. L'ordinanza entrerà in vigore il 1° ottobre 2010 e dovrà essere sostituita da una legge sull'assistenza amministrativa in fase di elaborazione.
1.Fonte: "La lotta dell'Ocse alla concorrenza fiscale dannosa", 28 gennaio 2002, a cura di Fondazione Luca Pacioli, Roma 2002, p. 32, nota
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