ufficialmente in vigore
Il 1° dicembre si è formalmente, e solennemente, concluso l'iter delle ratifiche previsto dalle legislazioni dei 27 Paesi aderenti che preludeva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In conformità alle rispettive norme costituzionali le ratifiche sono state "parlamentari" ad eccezione, come si sa dell'Irlanda la cui normativa interna dettata dalla Carta Costituzionale prevede che la ratifica venga approvata con referendum popolare.
L'evento rappresenta il momento di arrivo dopo una procedura lunga e controversa che aggiunge un tassello epocale al processo di integrazione europea e, prioritariamente, di tutela dei diritti ed interessi dei cittadini dell'Unione contro le sfide opposte dalla globalizzazione, condiviso e sottoscritto nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai 27 Capi di Stato o di Governo e dai rispettivi ministri degli Esteri. L'Italia ha ratificato il Trattato con la legge n. 130 del 2 agosto 2008.
Integrazione e capacità di azione
Gli obiettivi del Trattato ad una sommaria lettura potrebbero apparire molteplici ma, nella sostanza, orbitano intorno alle due finalità di rendere effettiva l'integrazione sebbene nel rispetto degli ordinamenti degli Stati interni e ovviamente delle autonomie territoriali e, parimenti, di garantire ai cittadini dell'Unione una più ampia capacità di azione accrescendo la possibilità di ottenere una tutela piena attraverso procedure decisionali e giurisdizionali più trasparenti.
Trasparenza, efficienza e democrazia sono i parametri che, nell'architettura istituzionale in fieri, non rappresentano più enfatizzazioni prive di riflessi nella normazione ma principi cogenti per i 27 legislatori che dovranno adeguarsi implementando nuovi metodi di lavoro .
A seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nel trattato di Lisbona l'Unione consolida, nel contempo, la propria capacità d'azione giuridica nelle macro-aree di interesse rilevante dell'energia, della sanità e della protezione civile con la legittimazione ad intervenire con nuove disposizioni concernenti i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la coesione territoriale, lo spazio, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa.
Produzione normativa e scenario internazionale comunitario
Quali nuovi orizzonti si manifestano nello scenario internazionale comunitario per le istituzioni deputate alla produzione normativa? La rimodulazione dei ruoli e dei contenuti reca con sé anche la riqualificazione definitoria con cui sino ad ieri venivano individuate organi ed istituzioni. Dal primo dicembre viene meno la Comunità europea e, con essa, la convivenza con Unione europea dal momento che viene riassorbita da quest'ultima. Il Trattato sull'Unione Europea (Tue) conserva il suo titolo attuale, mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (TC) viene denominato Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I nuovi Trattati e i relativi acronimi costituiscono i Trattati su cui è fondata l'Unione, che sostituisce e succede alla Comunità.
La struttura dell'Unione fondata sulla triade organizzativa caratterizzata da procedure (e da strumenti giuridici) proprie facente capo alle Comunità europee, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, creata dal Trattato di Maastricht del 1992, viene definitivamente superata - unica deroga è rappresentata dalla sopravvivenza delle procedure specifiche applicabili solo nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) - per lasciare il passo a procedure più snelle, trasparenti e, soprattutto, "armonizzate". La stessa Carta dei diritti fondamentali, ossia il documento che prevede i diritti civili, politici, economici e sociali riconosciuti ai cittadini europei, assume lo stesso valore giuridico dei Trattati.
Determinazione legislativa e applicazione della giustizia
Ma veniamo alla veste rinnovata che assumeranno, ciascuno nei propri ambiti di competenza, gli organi e all'influenza che deterranno nella determinazione legislativa e nella applicazione della giustizia. In sede parlamentare viene, ad esempio, rafforzata la funzione del colegislatore attraverso la rimodulazione della procedura di codecisione, che assume le caratteristiche e il contenuto di una procedura legislativa ordinaria. La novità è palese anche per i meri cultori del diritto: la ridefinizione del ruolo comporta che il Parlamento europeo si colloca su un piano paritario con il Consiglio in buona parte dell'attività legislativa. Il Consiglio europeo assurge ad istituzione dotata di maggiore pregnanza in conseguenza del riconoscimento di una presidenza stabile soggetta al controllo della Corte di giustizia.
Al Presidente del Consiglio europeo, eletto per un periodo di due anni e mezzo e con mandato rinnovabile una volta sola, è precluso il contestuale esercizio di un mandato nazionale. Per evitare il perpetrarsi di fattispecie di "paralisi" del processo decisionale storicamente noti vengono ridotti notevolmente i casi per i quali viene richiesta l'unanimità e vengono ampliati gli ambiti, ulteriori 40 settori tra i quali sicurezza e giustizia, in cui il Consiglio dell'Unione vota a maggioranza qualificata con un nuovo metodo di calcolo. La maggioranza qualificata non si basa più sui voti ponderati attribuiti a ciascuno dei Paesi membri, ma su un sistema detto di "doppia maggioranza.
L'Alto rappresentante dell'Unione
È prevista, inoltre, l'istituzione della nuova figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che riunisce le competenze in precedenza attribuite all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ed al membro della Commissione europea responsabile per le Relazioni Esterne (cd. "doppio cappello"), assumendo il ruolo di vicepresidente della Commissione. L'Alto rappresentante assume una maggiore visibilità come incaricato, nel contempo, del coordinamento dell'azione dell'Unione con i Paesi terzi e del potere di presentare al Consiglio proposte in materia.
Viene resa effettiva la democrazia partecipativa attraverso il riconoscimento del diritto di iniziativa popolare. Dall'entrata in vigore del Trattato un milione di cittadini europei (su una popolazione comunitaria di circa 500 milioni di abitanti) ha facoltà di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa.
Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto dell'Unione europea viene potenziato attraverso la partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati, il potere di veto assoluto nei confronti di una revisione semplificata e la funzione di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Unione.
PER APPROFONDIMENTI
Ue allargata, arrivano le nuove regole per vecchi e nuovi Stati
I più letti
Schede Paese
Dello stesso autore
Notizie correlate
- Irlanda, un referendum di "peso" che vale una ratifica
- 2/10/2009

- Atteso entro oggi l'imprimatur definitivo alla approvazione del Trattato europeo di Lisbona legata al sì o al no degli elettori
- Ue allargata, arrivano le nuove regole per vecchi e nuovi Stati
- 20/10/2008

- L’Italia, con il voto favorevole della Camera dei Deputati, ha approvato all’unanimità il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona
- Ue: la prima presidenza 2011 guarda agli Stati balcanici
- 25/1/2011

- Dopo il Belgio tocca ora all'Ungheria misurarsi fino a giugno con la responsabilità semestrale dell'Unione
- Riforma della legge comunitaria e disciplina degli aiuti di Stato
- 29/7/2010

- Approvato il disegno di legge sulla rivisitazione della normativa che disciplina i rapporti tra l'Italia e l'Ue

















