Dal mondo
Ue-Corea del Sud: dal 1° luglio
in vigore l’accordo di libero scambio
Nuove regole su commercio e scambio di beni e servizi favoriscono la rapidità delle operazioni doganali
mondo per le mani
Un risparmio di 1,6 miliardi di euro di dazi all’import in Corea del Sud per gli esportatori europei di prodotti agricoli e industriali, eliminazione da parte dell’Unione europea di 1,1 milioni di euro di dazi per i prodotti importati dal Paese asiatico. Sono due dei principali vantaggi di carattere monetario connessi all’entrata in vigore, dal 1° luglio, dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Corea del Sud. L’accordo, oltre a essere il più importante mai negoziato tra l'Unione europea e un Paese terzo e il primo in area asiatica, è stato definito dagli addetti ai lavori la più ambiziosa eliminazione tariffaria mai raggiunta in un accordo bilaterale dell’Unione europea.
 
Un incentivo all’interscambio commerciale
Uno dei punti chiave dell’accordo riguarda il riconoscimento di tutti gli standard di qualità e sicurezza europei considerati equipollenti agli standard nazionali. In questo modo grazie all’intesa, oltre ad essere accettate le certificazioni europee, gli scambi potranno essere accentuati a fronte di un opportuno processo di semplificazione amministrativa.
 
Regime doganale e la facilitazione degli scambi commerciali
Semplificazione amministrativa con introduzione di una documentazione minima per le operazioni doganali, ricorso a procedute telematiche, applicazione dei principi legislativi dell’organizzazione mondiale del commercio, istituzione di un comitato doganale per il monitoraggio e la risoluzione di potenziali controversie. Sono alcuni dei vantaggi che, sotto il profilo doganale, favoriscono la rapidità delle operazioni. Sotto il profilo commerciale poi l’accordo di libero scambio, oltre a favorire i nuovi flussi di beni e servizi, contiene importanti vantaggi connessi alla eliminazione delle barriere non tariffarie.
 
Dalla tutela del marchio alla salvaguardia della competitività europea
L’accordo prevede anche un elevato livello di protezione per i prodotti comunitari a forte caratterizzazione geografica e nuove opportunità di penetrazione commerciale in molti settori di servizi, in cui l’Unione europea è altamente competitiva. Si pensi a prodotti a denominazione di origine controllata e garantita come i vini, i formaggi, lo champagne, e a settori come le telecomunicazioni, i servizi ambientali, le spedizioni, i servizi finanziari e legali.
In particolare regole di origine standard, disposizioni sulle prove di origine innovative che istituzionalizzano l’autocertificazione (dichiarazione di origine) e disposizioni sulla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali. Condizione necessaria e sufficiente per beneficiare del trattamento preferenziale è che i prodotti devono essere originari dell’Unione europea o della Corea secondo i principi dell’interamente ottenuto (art. 4 del protocollo di origine), della lavorazione o trasformazione sufficiente (art. 5) e del cumulo dell’origine.
 
L’identificazione dei prodotti
Una delle novità del protocollo d’intesa è rappresentata dalla dichiarazione di origine, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale. Il documento, che costituisce una prova di origine preferenziale dei prodotti, consente l’identificazione. La dichiarazione di origine può essere compilata, se i prodotti sono originari dell’Unione europea o della Corea e soddisfano gli altri requisiti stabiliti dal protocollo, da qualsiasi esportatore per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6mila euro o da un esportatore autorizzato, anche per importi superiori. Ed è lo status di esportatore autorizzato verso la Corea del Sud che permette di dichiarare l’origine preferenziale delle merci su fattura anche per importi superiori a 6mila euro. 
 
La qualifica di esportatore autorizzato
Gli uffici doganali sono gli unici autorizzati a rilasciare l’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. La concessione è subordinata all’esistenza di due condizioni appropriate. In particolare: 
  • l’esportatore deve dimostrare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci da esportare in Corea e presentare alle autorità doganali gli elementi di prova;
  • l’esportatore deve possedere una sufficiente conoscenza delle regole di origine applicabili nel protocollo e deve essere in possesso di tutta la documentazione giustificativa dell’origine
Al termine dell’esame viene riconosciuto all’esportatore un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
 
Responsabilità dell’esportatore
Sull’esportatore autorizzato grava l’intera responsabilità dell’utilizzo dell’autorizzazione e le dichiarazioni di origine possono essere rilasciate soltanto per quelle merci di cui possiede tutte le prove necessarie. Alla autorità doganali spetta il controllo sull’uso dell’autorizzazione (sulla base di criteri di analisi del rischio) e possono ritirarla in qualsiasi momento in caso di erronee dichiarazioni di origine, decadenza dei requisiti del protocollo di origine o uso indebito dell’autorizzazione. L’esportatore è soggetto a controlli in qualsiasi momento.
 
Corea del Sud: è del 2007 la riforma fiscale
Favorire la ripresa dell'economia e il rilancio degli investimenti. Questi i due principali obiettivi della riforma fiscale varata dalla Corea del Sud nel 2007. Tre sono stati i principali settori di intervento: la tassazione delle persone fisiche, giuridiche e l'Iva. In particolare è stata ridotta al 30% la tassazione, per quelle società che detengono un controllo compreso tra il 50 e l'80 per cento per assestarsi al 20% dall'anno successivo. In materia di Iva sono state semplificate le procedure per la richiesta del numero di partita Iva in relazione alla sede principale dell' attività valido anche per tutte le attività svolte in sedi diverse cosi come sono state introdotte nuove penali per le frodi fiscali. L'esenzione totale dei dividendi, un tempo prevista soltanto per le società che detenevano il 100 per cento delle azioni della società controllata, è stata estesa anche alle holding che detengono un controllo superiore all'80%. Le attività connesse al commercio elettronico, dalla sede legale di una attività di commercio elettronico al luogo dove è situato l'internet service provider, sono state regolamentate secondo un orientamento univoco che non lascia spazio a dubbie interpretazioni.
 
 
 
Fonti
Nota Agenzia Dogane  (per alcuni aspetti tecnici)
 
 
 
 
Gianluca Di Muro
pubblicato Martedì 16 Agosto 2011

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