Dal mondo
Ue: un "vigilante" ben attrezzato
per la sicurezza del mercato
Operativa dal 10 gennaio l'Autorità comunitaria istituita per far fronte alle criticità legate alle crisi finanziarie

Con il Regolamento UE n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (Gazzetta ufficiale n. L 331 del 15 dicembre 2010)  è stata istituita, dal 10 gennaio di quest'anno, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea). La scelta nasce con l'intento di ridefinire, potenziandole,  le competenze del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (il Sevif), a sua volta concepito con l'obiettivo di costituire un mercato finanziario stabile e unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità nazionali di vigilanza all'interno di una robusta rete dell'Unione.

Uno strumento ad hoc per le crisi finanziarie
La decisione rappresenta la risposta normativa alle criticità emerse nella vigilanza finanziaria nel contesto prodotto dalle crisi finanziarie del 2007 e del 2008. In quel frangente i modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti ad interpretare e interagire con gli istituti finanziari operativi a livello transnazionale lasciando emergere serie lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e, prioritariamente, di fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza. La crisi ha dimostrato che l'attuale sistema di cooperazione tra autorità nazionali, le cui competenze sono limitate ai singoli Stati membri, è insufficiente nel caso di istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.

Lo status giuridico
L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica che  gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale dal momento che può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Le motivazioni che sorreggono la determinazione comunitaria di costituire  l'Autorità, rappresentata da un presidente e con sede a Londra, sono molteplici. La figura non serve, infatti, unicamente a catalizzare le lacune sistemiche per tradurle in soluzioni funzionalmente efficaci ma dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse come la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari,  nonché garantire i depositanti e  investitori. Altri peculiari compiti richiedono interventi mirati e intersettoriali nel magmatico tessuto dei mercati finanziari. Vediamo in dettaglio qual è il quadro dei poteri di cui dispone prendendo spunto dal perimetro normativo del conferimento delle funzioni.

I settori di intervento
L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE.
L'Autorità opera anche nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente di tali atti. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione.

L'attribuzione delle funzioni
Ci si limita ad una elencazione avulsa da valutazioni di priorità data l'importanza concorrenziale che ciascuno degli ambiti riveste.  L'Autorità svolge, prioritariamente, i seguenti compiti:

  • contribuisce all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo;
  • contribuisce all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;
  • incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
  • coopera strettamente con il Cers (Comitato europeo per il rischio sistemico), in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
  • organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti, anche formulando orientamenti e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
  • sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, incluso se del caso, l'andamento del credito, in particolare, alle famiglie e alle Pmi;
  • svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;
  • promuove la tutela di depositanti e investitori;
  • contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell'Unione, e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento;
  • esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
  • pubblica sul sito web, e aggiorna regolarmente, le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
  • assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Cebs).

Dai compiti ai poteri dell'Autorità
Lo svolgimento dei compiti enumerati  impone l'attribuzione di ampi poteri nei casi specifici come l' elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e/o di attuazione, orientamenti e raccomandazioni, pareri e decisioni  nei confronti delle autorità competenti.
Non va sottaciuta anche la funzione di guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno ma la funzione primaria resta quella della deterrenza delle situazioni di emergenza che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione. L'intervento dell'istituzione si focalizza lungo due direttrici fondamentali :

  • rafforzare il sistema europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi assicurando che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari;
  • elaborare metodi di risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento, in particolare quelli che potrebbero comportare un rischio sistemico, attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e solidi, ove opportuno.

Le misure antifrode
Un breve cenno meritano anche le misure antifrode su cui l'Unione tiene alto il livello di guardia.  L'Autorità, ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Olaf. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'Olaf possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

Obiettivi comunitari e pratiche di vigilanza
L'importanza e la specificità delle funzioni richiede una solida cultura comune in materia di vigilanza che potrà essere sviluppata e consolidata soltanto passando attraverso un rinnovato processo di omogeneizzazione delle procedure ottenibile sviluppando il senso della cooperazione nell'attività di scambio delle informazioni, di monitoraggio e di verifica dei risultati. Soltanto in questo modo potrà essere possibile assicurare l'ottimizzazione degli obiettivi comunitari nelle pratiche di vigilanza, nonché il livello di efficacia e il grado di convergenza raggiunto.  In tale prospettiva l'autorità dovrebbe assumere anche una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione.
 

Antonina Giordano
pubblicato Martedì 8 Febbraio 2011

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