Dal mondo
Ungheria, sul transfer pricing
così cambia la documentazione
Un nuovo decreto sostituisce le disposizioni che sono attualmente contenute nel decreto n. 18 del 2003
ungheria

Il ministero delle Finanze ha emanato lo scorso 16 ottobre un nuovo decreto che disciplina gli obblighi di documentazione ai fini del transfer pricing, che sostituisce le disposizioni attualmente contenute nel Decreto n. 18/2003. La disciplina del transfer pricing è stata introdotta in Ungheria nel 1992 nella Sezione 18 dell'Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax.

La documentazione del contribuente
Il citato decreto 2003 stabilisce che il contribuente debba predisporre la seguente documentazione a sostegno del transfer pricing adottato. In particolare: le informazioni relative alla società (denominazione sociale, sede legale, codice fiscale); l'indicazione dei contratti stipulati con altre società del gruppo (oggetto del contratto, data di stipula, eventuali modifiche); le caratteristiche dei beni e dei servizi; le funzioni svolte, i rischi assunti e gli assets utilizzati; le caratteristiche del mercato di riferimento (in termini di concorrenza, posizioni competitive, disponibilità di beni succedanei); l'indicazione del metodo selezionato per la determinazione del transfer pricing e le ragioni per la sua selezione; l'indicazione del processo di selezione di dati comparabili; l'indicazione del prezzo, margine, utile o qualsiasi altro valore determinato coerentemente con il metodo selezionato; l'eventuale giustificazione delle differenze che influenzano il prezzo at arm's length; il prezzo di libera concorrenza.

Cosa fare nell'ipotesi di contenzioso
In caso di contenzioso il contribuente deve inoltre indicare: l'autorità coinvolta e il numero della controversia; la data di apertura/chiusura del procedimento; il prezzo di libera concorrenza per il quale si richiede l'approvazione dell'Autorità coinvolta o per il quale si è aperta la controversia. Ai fini della determinazione del prezzo di libera concorrenza il contribuente deve inoltre tenere conto:

  • dei contratti stipulati con soggetti terzi;
  • dei contratti stipulati tra società del gruppo e soggetti terzi;
  • dei contratti stipulati tra soggetti terzi;
  • dei dati relativi ai soggetti potenzialmente comparabili presenti nei database.

Le issue nel decreto del 16 ottobre
Le principali novità introdotte dal decreto emanato lo scorso 16 ottobre riguardano le seguenti issue:

  • "tipologia" della documentazione: il contribuente può essere compliant con gli obblighi di documentazione optando per una "single documentation" o per una "joint documentation" (concettualmente affine al Masterfile concept). Nella dichiarazione dei redditi annuale il contribuente è tenuto a fornire indicazione sul modello di documentazione predisposta;
  • lingua,  la documentazione potrà essere predisposta in lingue diverse dall'ungherese, salvo specifica richiesta dell'APEH;
  • documentazione semplificata: anche il nuovo decreto riconosce la possibilità di predisporre una documentazione semplificata nel caso in cui le transazioni infragruppo non superino i 50 milioni di fiorini (al netto dell'Iva);
  • elementi a supporto del transfer pricing: il nuovo decreto stabilisce che i fatti e le circostanze note al contribuente al momento del compimento della transazione devono essere considerate ai fini della determinazione del transfer pricing;
  • arm's length price, il prezzo di libera concorrenza può variare il relazione al metodo selezionato per la sua determinazione. Il decreto chiarisce inoltre che non soltanto un valore determinato ma anche un range di valori può essere considerato come prezzo di libera concorrenza;
  • riferimenti: oltre ai riferimenti già contenuti nel paragrafo 2 della Sezione 31 del Corporate Tax and Dividend Tax Act il decreto fa riferimento al Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union (consultabile sul sito dell'EU Joint Transfer Pricing Forum.



 

Diletta Fuxa
pubblicato Venerdì 20 Novembre 2009

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