Dal mondo
Ue, l'inversione contabile
va a caccia di frodi Iva
Il meccanismo, che si discosta dalle ordinarie disposizioni, è stato introdotto modificando la direttiva Ue 2006/112
bandiere unione europea

Il versamento dell'Iva dovuta da chi svolge operazioni che rientrano nella base imponibile dell'imposta, ovvero operazioni costituite da cessione di beni o prestazioni di servizi, è previsto  dalla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2006/112/Ce. Un discorso a parte riguarda, invece, le operazioni transfrontaliere o altri settori, come quello edile o dello smaltimento dei rifiuti, ad alto rischio di frode. In questi peculiari casi la norma prevede che il versamento dell'Iva spetti al destinatario della cessione di beni o prestazione di servizi.

La necessità delle modifiche
Proprio in considerazione della rilevanza delle frodi in materia di Iva si è ritenuto opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un meccanismo, seppur temporaneamente, che si discosti dalle ordinarie disposizioni Iva. Pertanto è previsto che l'obbligo di versare l'Iva spetti  a chi sono trasferite le quote di emissione gas a effetto serra. Dette quote sono propriamente definite all'articolo 3 della direttiva 2008/87/CE. L'adozione di una siffatta misura, proprio in quanto specifica, non dovrebbe influire negativamente sui fondamentali principi del regime Iva.  Per consentire agli Stati membri di applicare il meccanismo descritto si sono rese necessarie, quindi, specifiche modifiche alla direttiva Consiglio UE 2006/112/CE.

La direttiva 2010/23/UE
L'obiettivo della nuova direttiva è contrastare le frodi in materia di Iva con una misura temporanea in deroga alle norme vigenti nell'Unione. La nuova direttiva 2010/23/UE inserisce l'articolo 199 bis nella direttiva 2006/112/CE. Nel nuovo articolo si prevede che per un periodo che arriva fino al 30 giugno 2015 gli Stati membri possano stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'Iva sia lo stesso soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate operazioni di trasferimento di quote di emissioni di gas serra e di trasferimento di altre unità. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione europea in merito al meccanismo attraverso una apposita dichiarazione che contenga, tra l'altro, i criteri di valutazione per il confronto sulle attività ritenute fraudolenti, la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo. È prevista la presentazione anche di una relazione, entro il 30 giugno 2014, volta a fornire una dettagliata valutazione in merito all'efficacia e all'efficienza della misura. In particolare, ai fini della valutazione, si analizzano aspetti quali l'impatto sulle attività fraudolente inerenti le prestazioni di servizi previsti nella misura o il possibile trasferimento delle attività fraudolente di beni o servizi e infine il fattore costo per gli adeguamenti alla misura da parte dei soggetti passivi.
 

Andrea De Angelis
pubblicato Giovedì 8 Aprile 2010

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