Dal mondo
Uruguay, introdotta la disciplina
di attuazione sul transfer pricing
Pubblicato il decreto che detta le regole per determinare i prezzi di trasferimento tra imprese associate
mappa geografica uruguay

Lo scorso 6 febbraio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 56/009 del 26 gennaio 2009 con cui il ministero dell'Economia e Finanze definisce le regole che dal 1° gennaio devono essere applicate per determinare, ai fini fiscali, i prezzi di trasferimento transnazionali tra imprese associate. Sebbene la normativa sul transfer pricing fosse stata introdotta in Uruguay con la legge 18.083 del dicembre 2006, in realtà si attendeva un decreto di attuazione che definisse gli aspetti di dettaglio.

Presupposto soggettivo
Due o più soggetti si considerano parti correlate ai sensi dell'articolo 39 del Titulo IV del Texto Ordenado 1996, così come modificato dalla riforma tributaria del 2006, sia qualora una persona fisica o giuridica eserciti su di essi un controllo di diritto (partecipativo diretto e indiretto), che qualora eserciti un controllo sulle decisioni imprenditoriali in relazione all'esistenza di un diritto di credito o, comunque, in relazione all'esercizio di un'influenza contrattuale o funzionale. Quest'ultima condizione sembra integrare i presupposti di un controllo che potremmo definire "di fatto". 

Presupposto oggettivo
Il decreto specifica che le transazioni soggette alla normativa sui prezzi di trasferimento sono quelle realizzate tra un contribuente residente e una sua parte correlata, comprese le stabili organizzazioni all'estero. Inoltre sono soggette al regime del transfer pricing anche le transazioni tra un soggetto residente e una entità costituita, domiciliata, residente o locata (letteralmente: costituidas, domiciliadas, radicadas, residentes o ubicadas) in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata o che comunque beneficia di un regime speciale che comporti una tassazione bassa o addirittura inesistente. La disciplina è anche applicabile nei confronti di quelle entità che operano in "enclavi doganali" (cosiddette free trade zone, ad esempio un porto franco) incluse quelle localizzate entro il territorio dello Stato dell'Uruguay, purché godano di un regime di tassazione agevolato. Gli Stati o territori considerati a tassazione bassa o nulla (regimenes de baja o nula tributacion) sono elencati nel decreto in una apposita lista. Sono comunque fatti salvi quei Paesi o territori che, sebbene contenuti nella lista, abbiamo sottoscritto con l'Uruguay un accordo per lo scambio di informazioni e che non facciano valere alcuna normativa interna che opponga il segreto bancario.

I metodi applicabili e la documentazione richiesta
I metodi di determinazione dei pezzi di trasferimento indicati dal Decreto traggono ispirazione dalle direttive Ocse, sebbene l'Uruguay non sia un Paese membro dell'Ocse: metodo del confronto di prezzo (precio comparable entre partes indipendientes); metodo del prezzo di rivendita (precio de redenta fijados entre partes indipendientes); metodo del costo maggiorato (costo mas benficios); metodo della ripartizione dei profitti (division de ganancias); metodo del margine netto della transazione (margen neto de la transaccion). Il decreto dispone ancora che l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere al contribuente la presentazione della prova e della giustificazione (comprobantes y justificativos) dei prezzi di trasferimento adottati, ivi inclusi una analisi di comparabilità (criterios de comparacion utilizados) ed il metodo utilizzato. Questa documentazione dovrà essere predisposta dal contribuente non più tardi di otto mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.
 

Alessandro Denaro
pubblicato Giovedì 12 Marzo 2009

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