ok a obblighi documentali
La Direction General Impositiva ha pubblicato un nuovo documento di prassi (Resolucion 2.084/009) che precisa alcuni aspetti lasciati in ombra dal precedente decreto di gennaio 2009 che aveva dato concreta attuazione alla disciplina sui prezzi di trasferimento introdotta con la legge 18.083 2006. In particolare, la risoluzione chiarisce la portata del presupposto soggettivo per l'applicazione del regime del transfer pricing e fissa gli obblighi documentali e dichiarativi del contribuente.
Il presupposto soggettivo
Due o più parti vengono considerate "correlate" e quindi soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento per le transazioni tra loro poste in essere quando:
- una entità possiede una partecipazione al capitale dell'altra uguale o superiore al 10%;
- una entità esercita sull'altra una "influenza funzionale" (letteralmente: influencias funcionales);
- una stessa entità possiede contestualmente una partecipazione pari o superiore al 10% di due o più imprese;
- una stessa entità possiede una partecipazione pari o superiore al 10% al capitale di una o più imprese ed esercita sull'altra o sulle altre una "influenza funzionale";
- una stessa entità esercita una "influenza funzionale" su due e più imprese;
- una entità possiede comunque i voti necessari per formare la volontà sociale di un'altra entità.
Sono inoltre previste altre ipotesi che configurano per l'Amministrazione finanziaria un controllo "di fatto" tra cui: l'agente, il distributore o il concessionario che agisce in via esclusiva per l'altra parte o la partecipazione di una entità alla fissazione delle politiche imprenditoriali, di approvvigionamento delle materie prime, di produzione o commercializzazione di un'altra entità (letteralmente: una entidad goce de exclusividad como agente, distribuidor, concesionario o proveedor, de bienes, servicios o derechos, por parte de otra.Una entidad participe en la fijación de políticas empresariales, de aprovisionamiento de materias primas, de producción y/o de comercialización de otra.).
Gli obblighi informativi
La risoluzione stabilisce determinati obblighi informativi a carico dei contribuenti che alternativamente o sono soggetti per competenza al potere di controllo della División Grandes Contribuyentes o realizzano transazioni infragruppo soggette al regime dei prezzi di trasferimento superiori, per anno d'imposta, a 10 milioni di pesos in unidades indexadas, pari a circa 1 milione di dollari americani. Inoltre, esiste pur sempre da parte della División Grandes Contribuyentes il potere di richiedere la documentazione anche al di fuori delle ipotesi precedentemente contemplate. Le informazioni richieste prevedono: dati di dettaglio sulle transazioni infragruppo soggette alla disciplina del transfer pricing poste in essere nell'anno d'imposta; una copia del bilancio d'esercizio, qualora l'obbligo di presentazione non sia già ordinato da altre disposizioni che il contribuente è tenuto ad osservare; uno studio sui prezzi di trasferimento.
Le informazioni minime sullo studio dei prezzi di trasferimento
Lo studio sui prezzi di trasferimento deve includere le seguenti informazioni minime:
- la descrizione dettagliata delle attività e delle funzioni svolte;
- la descrizione dettagliata dei rischi assunti e degli asset utilizzati;
- la descrizione degli elementi, della documentazione e delle circostanze di fatto;
- la rappresentazione e la quantificazione delle operazioni soggette alla disciplina del transfer pricing, insieme con la identificazione delle controparti con le quali sono realizzate le transazioni controllate;
- il metodo utilizzato per la definizione dei prezzi di trasferimento con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato la selezione come metodo più appropriato;
- l'identificazione dei soggetti comparabili selezionati così come l'indicazione della fonte informativa utilizzata;
- le informazioni sui soggetti scartati nel processo di selezione con le relative ragioni che ne hanno determinato l'esclusione;
- la metodologia utilizzata con i risultati quantitativi degli eventuali aggiustamenti sui soggetti comparabili selezionati;
- la determinazione della mediana e dell'intervallo interquartile.
Il termine per la presentazione della documentazione alla Amministrazione finanziaria è fissato entro il nono mese successivo alla chiusura dell'anno d'imposta, stabilito in base alla categoria a cui il contribuente appartiene.
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