l'Italia nel mirino dell'Ue
Per Bruxelles la prova dell’evasione fiscale deve essere fornita dagli stessi organi preposti al controllo e non “ribaltata” sul contribuente. A ogni modo i vertici europei ritengono che le modifiche apportate all’articolo 54 comma 3 del Dpr n. 633 del 1972 sono in contrasto la direttiva Iva e, in particolare, con gli articoli 73 ed 80.
La normativa contestata
Il decreto legge n. 223 del 2006 ha modificato l’articolo 54 comma 3 del Dpr n. 633 del 1972. A seguito di tale variazione è stata riconosciuta all’Amministrazione fiscale la possibilità di rettificare la dichiarazione Iva sulla base della presunzione che la base imponibile per la cessione di immobili sia il valore normale. Tale presunzione, comunque, attribuiva al contribuente in “buona fede” di fornire la prova contraria, ovvero di dimostrare che il valore indicato nella dichiarazione Iva risultasse il corrispettivo effettivamente ricevuto. Per la Commissione europea, invece, tale inversione dell’onere della prova risulta sproporzionata in quanto viene trasferita direttamente sui soggetti passivi in assenza di qualsiasi indizio di frode e di evasione fiscale.
La normativa di riferimento
L’art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006 ha apportato modifiche all’articolo 54 comma 3 del Dpr n. 633 del 1972 secondo cui “l'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto”. Per la Commissione europea le modifiche apportate all’articolo 54 comma 3 del Dpr n. 633 del 1972 sono in contrasto con il disposto normativo dettato dagli articoli 73 ed 80 della direttiva Iva. Secondo l’articolo 73, infatti, la base imponibile ai fini dell’Iva “comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”. ovvero, come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione, il corrispettivo è un valore soggettivo, determinato dalle parti che intervengono nell’operazione e non un valore stimato secondo criteri oggettivi. In realtà, allo scopo di prevenire l’elusione o l’elusione fiscale e limitatamente al caso in cui i soggetti della transazione risultino legati da vincoli familiari, personali, di management, proprietà, appartenenza, finanziari o legali, l’articolo 80 della stessa direttiva europea attribuisce agli Stati membri la possibilità di ricondurre la base imponibile di un’operazione al valore normale a condizione, tuttavia, che per le parti venga meno il diritto alla detrazione.
Le conclusioni
La richiesta di modifica della legislazione Iva da parte della Commissione europea è stata trasmessa alle Autorità italiane sotto forma di parere motivato, seconda fase del procedimento di infrazione previsto dall’articolo 226 del trattato CE. La parola passa ora al Governo italiano che dovrà vagliare le osservazioni evidenziate da Bruxelles e decidere se le stesse risultino legittime o infondate. In ogni caso se la legislazione nazionale non verrà modificata, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia europea.
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