Notizie flash
Cambi delle valute estere per Unico 2008
L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 febbraio 2008, ha comunicato i cambi per l’anno 2007 utili ai fini della conversione in valuta euro degli investimenti posseduti all’estero da soggetti persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate residenti in Italia. Questo provvedimento, previsto dall’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167 (convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), ha lo scopo di determinare i controvalori in euro necessari per la compilazione del quadro RW del Modello Unico 2008, in cui devono essere indicati gli (eventuali) investimenti detenuti in Paesi stranieri nonché le attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Casi di esclusione
A fronte di un generalizzato obbligo dichiarativo, il comma 4, dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 167/1990, prevede, con finalità di semplificazione, alcuni casi per i quali, invece, non sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. La norma, in particolare, dispone che i citati obblighi non sono previsti nel caso di certificati in serie o di massa e di titoli affidati in gestione o amministrazione agli intermediari residenti, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento (anche in qualità di controparti), nonché nell’ipotesi di depositi e di conti correnti(a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli stessi intermediari).

Esonero della dichiarazione
Nell’ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, i dati devono essere indicati su un apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Limite dell’importo
L’obbligo della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, altresì, non sussiste se il loro ammontare complessivo al termine del periodo d’imposta, ovvero se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, non supera l’importo di 10mila euro.
Boris Bivona
pubblicato Mercoledì 20 Febbraio 2008

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