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Traforo San Bernardo, sì Camera all'accordo Italia-Svizzera
L'intesa tra i due Stati risale all'ottobre 2006. La parola passa ora al Senato
La ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera e relativo alla non imponibilità dell'Iva sui pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, ha ricevuto il 9 febbraio scorso l'imprimatur dell'assemblea della Camera. L'esame in Commissione, iniziato il 13 gennaio 2010, si è concluso il 4 febbraio 2010 mentre la discussione in assemblea, iniziata l'8 febbraio 2010, si è conclusa il 9 febbraio 2010. Si attende ora il sì del Senato.
L'accordo, firmato il 31 ottobre 2006, si compone di un preambolo e di un unico articolo. Nell'articolo 8 della Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, è stabilito espressamente che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da specifici accordi.
L'Italia nel 2004 aveva chiesto in sede europea una specifica autorizzazione finalizzata stabilire la non imponibilità dell'Iva sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo. Il Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) dell'Ue il 21 ottobre 2004 aveva autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE. Dato che in Svizzera non è prevista l'Iva sui pedaggi, ne scaturivano due conseguenze. Una disparità dei costi per gli utenti e una distorsione della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) a fronte di una serie di difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del traforo e nella ripartizione degli introiti.
L'accordo, firmato il 31 ottobre 2006, si compone di un preambolo e di un unico articolo. Nell'articolo 8 della Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, è stabilito espressamente che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da specifici accordi.
L'Italia nel 2004 aveva chiesto in sede europea una specifica autorizzazione finalizzata stabilire la non imponibilità dell'Iva sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo. Il Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) dell'Ue il 21 ottobre 2004 aveva autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE. Dato che in Svizzera non è prevista l'Iva sui pedaggi, ne scaturivano due conseguenze. Una disparità dei costi per gli utenti e una distorsione della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) a fronte di una serie di difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del traforo e nella ripartizione degli introiti.
Gianluca Di Muro
pubblicato Martedì 16 Febbraio 2010
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