Schede Paese
Burkina Faso
La legge finanziaria 2012 ha introdotto norme per migliorare la comprensione delle modifiche al sistema fiscale
bandiera del burkina faso

1. Introduzione
Il sistema fiscale è stato oggetto di una importante riforma che ha affiancato al vigente sistema cedolare di imposizione (che prevede l'assoggettamento dei contribuenti ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall'imputabilità dello stesso alla persona fisica o giuridica) una specifica tassazione delle società. Il Codice Generale delle Imposte (CGI) attualmente in vigore, infatti, oltre a recepire talune modifiche in materia di Iva, imposta di registro e imposta sul reddito d'impresa previste dalla legge finanziaria per il 2011, tiene conto dell'introduzione dell'imposta sulle società ad opera della n. 008-2010/AN del 29 gennaio 2011, delle modifiche apportate con legge n. 006-2010/AN del 29 gennaio 2011, in materia di reddito d'impresa, redditi di capitale e taxe patronale et d'apprentissage, nonché con legge n. 24-2010/AN del 18 maggio 2010 in materia di redditi fondiari. Con la legge n. 028-2011/AN del 24 novembre 2011 (legge finanziaria 2012) sono state introdotte norme di "aggiustamento" per una migliore comprensione e applicazione delle numerose modifiche apportate al sistema fiscale, nonché alcune misure di ottimizzazione del sistema impositivo (introduzione di un'imposta specifica sui proventi derivanti dalla cessione dei diritti relativi all'esercizio delle attività nel settore delle miniere) e di carattere sociale (estensione dell'esenzione Iva a talune categorie di beni destinati ad attività di servizio pubblico).

2. Tassazione delle persone fisiche
I contribuenti sono assoggettati ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto. Ciascuna categoria di reddito (cd. cedola) è assoggettata ad una specifica imposta per la quale le regole di determinazione della base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione sono adeguate alla natura e alle caratteristiche del reddito.
 
2.1 Redditi di lavoro dipendente
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggetti all'imposta unica sui redditi di lavoro dipendente (impôt unique sur les traitements et salaires - IUTS) gli emolumenti di qualsiasi natura percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente da persone fisiche residenti o fiscalmente domiciliate in Burkina Faso oppure all'estero, ma a condizione che il lavoro sia svolto in detto altro Stato e il datore di lavoro sia ivi residente o stabilito.
 
3. Tassazione delle società
Per il principio di territorialità, l'imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle società che esercitano un'attività economica in Burkina Faso ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono assoggettati all'imposta sulle società (IS) in ragione della loro forma giuridica le società di capitali e assimilate (qualunque sia l'oggetto sociale), in ragione dell'attività esercitata le società civili, le società di fatto e gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che godono di autonomia finanziaria ed esercitano un'attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro. Possono optare, invece, per la tassazione all'IS i sindacati finanziari e le società civili che non esercitano attività di natura commerciale, industriale, artigianale o agricola. L'opzione è irrevocabile e non può essere esercitata dalle società di persone derivanti dalla trasformazione di società di capitali. Sono esenti dall'IS determinati enti morali come le società cooperative di consumo che esercitano attività commerciale solo nei confronti dei propri associati, le società cooperative agricole, le società di mutua assicurazione e di riassicurazione agricola, le casse di credito agricolo, le società di mutuo soccorso, gli organismi senza scopo di lucro e la Banca Centrale degli Stati dell'Africa occidentale.
 
4. Imposta sul valore aggiunto
L'IVA è stata introdotta in sostituzione dell'imposta sulla cifra d'affari a decorrere dal 1° gennaio 1993. Sono assoggettati all'imposta tutte le persone fisiche e giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, effettuano operazioni riconducibili ad un'attività diversa da quella di lavoro dipendente. L'aliquota è unica ed è pari al 18%.
Oltre alle esportazioni e alle operazioni effettuate dai soggetti appartenenti al "regime del settore informale", tra le operazioni esenti troviamo le operazioni relative alla cessione di prodotti agricoli, della pesca, dell'allevamento e da piantagione non trasformati; prodotti farmaceutici e per l'igiene della persona; insetticidi e germicidi per gli animali e le piante; bombe, mine, missili, proiettili e altre munizioni; vendita, importazione e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; importazione e vendita di libri e stampati a carattere educativo e scolastico; le operazioni relative a prestazioni assicurative, mediche e paramediche; prestazioni rese dalle associazioni senza scopo di lucro conformemente agli obblighi statutari; operazioni di trasporto ferroviario e di trasporto malati; fornitura di acqua e luce per uso domestico (nei limiti stabiliti con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le importazioni di materiali destinati alla costruzione di alloggi popolari (cemento, calcestruzzo, lamiere, profilati in metallo e tubi nelle quantità e nelle misure tassativamente stabilite) e le importazioni di veicoli nuovi destinati al servizio pubblico di taxi  e al trasporto di merci, compresi gli idrocarburi.   
In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili e le esportazioni (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore) escluse quelle concernenti la cessione di elementi dell'attivo immobilizzato, le indennità assicurative non costituenti contropartita di operazioni imponibili e le somme ricevute a titolo di risarcimento-danni.
 
6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
L'IUST è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro e versata mensilmente, entro l'11 del mese successivo a quello di corresponsione della remunerazione. Entro lo stesso termine mensile, il datore di lavoro è tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione. Anche la TPA è versata e dichiarata alle medesime scadenze.
L'IMF dovuta come anticipo dell'IBIC è versata a scadenze diverse in funzione del regime tassazione: i contribuenti assoggettati al "regime reale normale" versano acconti mensili (entro il 20), mentre i contribuenti assoggettati al "regime reale semplificato" e i contribuenti del settore informale versano acconti trimestrali (entro il 10 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre). Il saldo dell'IBIC deve essere effettuato entro il 30 aprile, data entro la quale deve essere presentata anche la dichiarazione dei redditi (31 maggio per le imprese di assicurazioni). L'IBNC è versata tramite ruolo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'IRF è versata mensilmente, entro il 10 del mese successivo, mentre l'IRCM e l'IRVM sono versate entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui il valore mobiliare è stato corrisposto.
L'IS è versata in tre acconti uguali calcolati sulla base del 75% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente e versati entro il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile (31 maggio per le imprese di assicurazioni).  
Per quanto concerne l'IVA, le relative scadenze dipendono dal regime di tassazione e, in sostanza, coincidono con quelle previste per il versamento dell'IMF: i contribuenti  assoggettati al "regime reale" sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare l'imposta dovuta entro il 21 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, mentre i contribuenti assoggettati al "regime semplificato" presentano dichiarazioni trimestrali e versano l'imposta entro l'11 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Non vi è obbligo di presentare la dichiarazione annuale. L'importo definitivo della detrazione IVA spettante è liquidato con la dichiarazione mensile del mese di marzo (entro il 31). L'IVA a credito può essere chiesta a rimborso dagli operatori economici che effettuano investimenti  nel trimestre successivo a quello gli investimenti sono realizzati, dagli operatori economici che effettuano esportazioni, dalle società di leasing e dalle imprese in espansione entro il mese successivo a quello in cui emerge un credito rimborsabile superiore a 1.000.000 FCFA e da coloro che cessano l'attività economica, rispettivamente, con la dichiarazione mensile (ma solo se il credito IVA è superiore a 250.000 FCFA) con la dichiarazione di cessazione dell'attività (entro 15 giorni da tale data). Il rimborso viene effettuato entro 30 giorni successivi a quelli in cui l'Amministrazione finanziaria emette una certificazione di "détaxe".
 


Capitale: Ouagadougou
Lingua ufficiale: francese
Moneta: franco
della Comunità finanziaria dell’Africa (1 € = 655,957 F CFA)
Forma istituzionale: repubblica semi-presidenziale

 

 


Fonti informative:
Sito ufficiale del ministero delle Finanze: www.finances.gov.bf
Sito ufficiale della direzione generale delle Imposte: www.impots.gov.bf




Scheda in dettaglio (per ulteriori informazioni)
 

aggiornamento: 2012

 



 

Katia Caruso
pubblicato Venerdì 9 Settembre 2011

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