Schede Paese
San Marino
Il progetto di riforma del sistema impositivo presentato nel 2011 per rispondere al mutato contesto economico
bandiera repubblica san marino
La Repubblica di San Marino, il terzo Stato indipendente più piccolo d’Europa, ha un sistema legale basato sul civil law di matrice continentale. Le funzioni di Capo dello Stato sono esercitate collegialmente dai due Capitani Reggenti, nominati ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale. Quest’ultimo è l’organo legislativo ed è composto di 60 consiglieri. L’organo esecutivo è il Congresso di Stato, composto da un numero variabile di Segretari di Stato (corrispondenti ai ministri). 
I rapporti tra San Marino e l’Italia sono regolati da una serie i accordi internazionali e, in particolare, dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma il 31 marzo 1939 (e più volte modificata nel corso degli anni). La legge fondamentale della Repubblica è la Dichiarazione dei Diritti del Cittadini del 1974.
Nel 2005, San Marino è stato tra i primi Paesi di tradizione romanistica ad ammettere e disciplinare la creazione di trust (legge 37/2005) La disciplina del trust sammarinese ha subito un complessivo riordino nel 2010 (cfr. legge 1 marzo 2010, n. 42). I trust sammarinesi possono essere costituiti solo per atto pubblico autenticato da un notaio e devono essere registrati nel locale registro dei trust.
Pur non essendo uno Stato membro dell’Unione Europea, il territorio di San Marino è considerato parte della zona doganale UE in virtù di uno specifico Accordo sulla cooperazione economica e sull’unione doganale firmato nel 1991. Sulla base di questo Accordo, il commercio tra San Marino e la UE è esente da ogni dazio o tassa sulle importazioni o esportazioni, ovvero dalle imposte aventi effetto equivalente.
Le banche sammarinesi hanno accesso al sistema di pagamenti della UE indirettamente, attraverso alcune banche italiane che vi partecipano direttamente e che agiscono anche per conto di San Marino.
 
Sistema tributario
L’ordinamento tributario di San Marino comprende imposte sia dirette sia indirette. L’imposta generale sul reddito (IGR), introdotta nel 1984, colpisce sia le persone fisiche, sia quelle giuridiche. San Marino non applica l’IVA, ma un’imposta monofase sulle importazioni.
Nel 2011, il governo sammarinese ha presentato un progetto di riforma onnicomprensiva dell’IGR, al fine di adeguare l’imposizione diretta al mutatati contesto economico e internazionale.
Più in generale, nel biennio 2009-2011 San Marino ha approvato importanti modifiche alle proprie norme in materia di segreto bancario, trasparenza e scambio di informazioni, con l’obiettivo di riallineare la normativa nazionale agli standard internazionali. Con riferimento alla materia della cooperazione internazionale in materia fiscale, nel corso del 2010 il sistema normativo e regolamentare sammarinese è stato oggetto di una peer review da parte del Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni Fiscali. Dopo aver ricevuto una prima valutazione negativa da parte del Global Forum, San Marino ha modificato le sue leggi come richiesto dall’OCSE ed è stato ammesso alla seconda fase della peer review nel mese di ottobre 2011.
Nel 2011, il governo di San Marino ha deciso di riformare in maniera incisiva il sistema impositivo della Repubblica. In base alle bozze della nuova IRG – pubblicate nel settembre 2011 – scopo della riforma è semplificare il sistema, in linea con gli standard internazionali, allargando la base imponibile (attraverso la soppressione di una serie di misure agevolative) e rendendolo più competitivo, attraverso una diminuzione delle aliquote (che, per le  società, passerebbe dal 17 al 16%).
 
Tassazione delle persone fisiche
L'imposta generale sui redditi si applica alle persone fisiche residenti e non residenti (per questi ultimi, limitatamente ai soli redditi prodotti nello Stato) e alle società o enti assimilati. I residenti devono dichiarare i redditi di fonte estera percepiti anche se questi redditi sono di norma esenti.
Le società di persone non sono soggetti passivi di imposta in quanto i redditi sono imputati ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione. I coniugi non separati possono optare per il regime di tassazione del nucleo familiare con l’effetto che entrambi i coniugi saranno tassati sulla metà del reddito familiare al netto delle deduzioni per oneri. 
Per la legislazione italiana, la Repubblica di San Marino è considerato uno Stato a fiscalità privilegiata in relazione alle persone fisiche (decreto ministeriale del 4 maggio 1999).

Aliquote persone fisiche
 
Reddito
Aliquote
fino a 9.296,22
12%
da 9.296,23 a 15.493,71
17%
da 15.493,72 a 25.822,84
23%
da 25.822,85 a 46.481,12
29%
da 46.481,13 a 87.797,67
35%
da 87.797,68 a 154.937,07
40%
da 154.937,08 a 232.405,60
45%
da 232.405,61
50%

Tassazione delle società
I redditi d’impresa prodotti dai soggetti giuridici sono soggetti all’IGR e scontano l’aliquota proporzionale del 17%. Dal 2010, la medesima aliquota è applicabile anche alle banche ed agli istituti finanziari. L’imposta è dovuta dai soggetti residenti e dai soggetti non residenti per i redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. I soggetti residenti sono quelli che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede effettiva dell’amministrazione a San Marino. 
Tutti i redditi prodotti da soggetti giuridici sono considerati redditi d’impresa. La base imponibile è costituita dall’utile risultante dal bilancio civilistico, rettificato per tener conto delle variazioni previste dalla legge tributaria. Sono esenti da imposta i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o altri strumenti finanziari detenuti per almeno 1 anno (participation exemption). L’applicazione della participation exemption non è subordinata al possesso di una percentuale minima di partecipazione, ma la partecipazione deve risultare dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio e deve essere stata inserita tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso (articolo 3 del D.L. 26 ottobre 2010, n. 172). Per le partecipazioni nelle società immobiliari, le plusvalenze sono esenti nella misura del 50%.
È previsto un particolare regime di favore per le società che operano con società non residenti facenti parte del medesimo gruppo. I servizi infraguppo prestati da queste società sono esenti per il 95%, a condizione che rientrino in una delle categorie previste dalla legge e che sia creata una specifica riserva. Tale riserva è imponibile per il 30% se distribuita agli azionisti. Un altro regime di favore riguarda le imprese di nuova costituzione, che beneficiano per 5 anni di una riduzione della base imponibile se effettuano investimenti in beni strumentali o impiegano dipendenti in numero superiore a 5.
La legislazione sammarinese prevede anche alcune misure antiabuso volte a limitare la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con Stati o territori inclusi nella black list sammarinese.
 
L’imposta sul valore aggiunto
La legislazione sammarinese non prevede l’IVA, ma un’imposta monofase sulle importazioni, che è considerata un’imposta avente effetto equivalente all’Iva.
 
L’imposta sulle importazioni 
La disciplina fondamentale è contenuta nella legge n. 40 del 22 dicembre 1972 e prevede un’imposizione sull’ammontare complessivo dovuti al cedente o al prestatore di servizio. E’ riconosciuta quale misura equivalente all’Iva italiana. L’introduzione di beni o di servizi nel territorio della Repubblica di San Marino è considerata importazione. L’imposta è dovuta dai soggetti importatori ma sono solidalmente obbligati i committenti dell’importazione e coloro che la effettuano materialmente. È previsto il rimborso dell’imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati. L’imposta, pertanto, è neutrale soltanto quando i beni vengono riesportati. Rappresenta invece un costo per l’operatore sammarinese che commercializza i beni sul mercato interno.
 
Applicazione dell’Iva nei rapporti con l’Italia
 
Il regime Iva delle cessioni
Per l’Italia, la disciplina delle operazioni intercorse tra operatori italiani e sammarinesi è contenuta nel DM 24 dicembre 1993. L’operatore può adottare la procedura con indicazione dell’Iva in fattura oppure la procedura senza indicazione dell’IVA:
- indicazione dell’Iva in fattura: l’operatore sammarinese emette una fattura e la presenta all’Ufficio Tributario di San Marino; versa l’imposta relativa e trasmette un esemplare originale della fattura vistata dal predetto ufficio all’acquirente italiano. L’Ufficio di San Marino trasmette i documenti all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Pesaro che liquida l’imposta. L’acquirente italiano annota la fattura ricevuta nel registro degli acquisti operando la detrazione dell’imposta.
- mancata indicazione dell’Iva in fattura: Il cedente sammarinese emette la fattura facendola vistare dall’Ufficio di San Marino e quindi la invia al cliente italiano. L’acquirente italiano integra la fattura determinandone l’imposta dovuta ed esegue la doppia annotazione (nei registri Iva vendite e acquisti).
 
L’Iva sulle vendite e sui noleggi di automobili
In forza del Regolamento n. 1 dell’ 8 febbraio 2007, dal 15 febbraio 2007 sono entrate in vigore nuove norme allo scopo di evitare l’evasione dell’imposta da parte degli acquirenti italiani. Gli operatori sammarinesi possono vendere automobili in Italia soltanto mediante emissione di una fattura comprensiva di IVA. L’unica eccezione è rappresentata dalle vendite alle persone giuridiche sempre che queste vendite non superino il limite di 150mila euro ovvero il 15 per cento del fatturato imponibile dell’anno precedente. Sono inoltre vietati ai non residenti i noleggi fino a 36 mesi e la cessione dei contratti di noleggio aventi qualunque durata.
 
Scambi tra San Marino e Paesi diversi dall’Italia
Se le merci sammarinesi sono destinate a Paesi Ue, l’Ufficio tributario di San Marino emette un documento doganale che deve essere fatto vidimare presso la dogana di Rimini o Ravenna. La merce prosegue fino alla dogana del Paese di destinazione. Se le merci sono invece destinate a Paesi extra Ue, l’Ufficio di San Marino deve emettere una bolletta che accompagna le merci ad una qualsiasi dogana italiana di uscita che ne curerà l’appuramento.
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Obblighi contabili
Per quanto riguarda gli obblighi contabili, le imprese individuali possono scegliere uno dei seguenti regimi opzionali: 
- regime forfetario, in cui l’unico obbligo previsto dalla legge è la tenuta del registro dei ricavi (e non dei costi). L’Ufficio Tributario attribuisce un utile “forfettizzato”;
- contabilità semplificata, in cui il metodo di contabilizzazione non prevede l’uso della partita doppia. 
- impresa maggiore, previsto per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, fatta eccezione per le imprese che sono assoggettate al regime di forfetizzazione, quando nel corso dell’anno di riferimento producono ricavi di importo superiore a € 800.000. Le imprese maggiori sono obbligate alla compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale per i due anni successivi;
- contabilità ordinaria, previsto per le imprese che effettuano registrazioni in partita doppia e a fine anno redigono il bilancio di esercizio. Inoltre, le imprese individuali in contabilità ordinaria sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, quali, libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili, registro compensi a terzi, registro unico.
Il DL 36/2010 ha chiarito che alle imprese societarie si applica comunque il regime di contabilità ordinaria, essendo esclusa, a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti, la possibilità di optare per i regimi semplificati.
 
Dichiarazione e accertamento
La dichiarazione deve essere presentata entro cinque mesi dalla chiusura del periodo di imposta. L’atto di accertamento d’ufficio o in rettifica deve essere emanato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il terzo anno successivo se la dichiarazione è stato omessa o è nulla. I soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo devono pagare due acconti d’imposta nel corso dell’anno.
Nella Repubblica di San Marino non è attualmente previsto nessun obbligo di emissione di documenti a valenza fiscale (scontrini, ricevute, fatture) nelle transazioni verso i privati. 
 

Capitale: Città di San Marino
Lingua ufficiale: italiano
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare


Trattati stipulati
La Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, non è stata ancora ratificata.
In generale, San Marino ha sottoscritto 36 accordi che consentono lo scambio di informazioni in materia fiscale, 13 Convenzioni contro le doppie imposizioni e 23 accordi aventi ad oggetto il solo scambio di informazioni fiscali (c.d. TIEA). Di questi, 27 sono in vigore 
 
 
 

La Scheda per ulteriori approfondimenti


Fonti informative:
- sito ufficiale della Segreteria degli affari interni della Repubblica di San Marino: http://www.interni.segreteria.sm/
- sito ufficiale del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino: http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3
- sito ufficiale della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio: http://www.finanze.sm/index.php?id=3
- sito ufficiale del Global Forum sulla Trasparenza e sullo scambio di informazioni: http://www.eoi-tax.org   
- precedente Scheda Paese  a cura di Luca Conte-Papuzzi (per alcune informazioni)



Francesca Vitale
pubblicato Venerdì 3 Febbraio 2012

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