Schede Paese
Scheda Paese: Capo Verde
L’ordinamento tributario della Repubblica di Capo Verde si fonda, principalmente, su una serie di atti normativi
bandiera capoverde
1. L’imposta unica sui redditi (IUR)
1.1 Persone fisiche
Si applica a tutte le persone fisiche che risiedono nel territorio capoverdiano e a quelle che, non risiedendovi, ritraggono redditi da attività aventi un collegamento con il territorio dello Stato.

1.1.1. Aliquote
Le aliquote previste in caso di applicazione del metodo di accertamento dichiarativo sono le seguenti:

Tab 1
Scaglione
Aliquota
fino a 300.000$
15%
da 300.001$ a 630.000$
20%
da 630.001$ a 1.260.000$
27,5%
da 1.260.001$ a 1.890.000$
35%
oltre 1.890.000
45%

Le aliquote previste in caso di applicazione del metodo della ritenuta alla fonte (lavoratori dipendenti e pensionati) sono le seguenti:


Tab 2


Scaglione
Aliquota
fino a 180.000$
0%
da 180.001 a 300.000$
2,5%
da 300.001$ a 630.000$
8,5%
da 630.001$ a 1.260.000$
15%
da 1.260.001$ a 1.890.000$
21%
oltre 1.890.000
24%

Ai lavoratori autonomi, invece, si applicano le seguenti aliquote:


Tab 3

Scaglione
Aliquota
fino a 5.000$
10%
da 5.001$ a 50.000$
15%
da 50.001 a 100.000$
20%
Oltre 100.000$
24%

1.1.2. Redditi esenti
Sono esenti, ancorché soggetti all’obbligo di dichiarazione: i redditi da lavoro dipendente fino a 150.000$, le pensioni di ammontare annuo fino a 960.000$, i redditi degli ecclesiastici, i redditi del personale delle missioni diplomatiche e consolari, i sussidi alimentari, le indennità per recesso dal contratto di lavoro o estinzione del servizio di pubblico impiego, quando previsto da accordi e per causa di dimissioni volontarie o per effetto di sentenza.

1.1.3. Obblighi dichiarativi
I redditi devono essere dichiarati con il modello 112 al quale devono essere allegati i seguenti documenti: copia del modello 111 del titolare dei redditi e tutti i documenti comprovanti, tra le altre, le spese per i figli minori di diciotto anni, la rendita dell’abitazione, le spese sostenute per l’esercizio della libera professione, i trattamenti pensionistici obbligatori, le spese di istruzione e quelle per l’acquisto di attrezzature informatiche.Il modello di dichiarazione deve essere presentato annualmente, durante il mese di marzo presso l’Ufficio della Ripartizione delle Finanze competente in ragione del domicilio del contribuente. Al fine di beneficiare delle deduzioni è necessario presentare la dichiarazione e allegare la documentazione relativa alle spese sostenute. In mancanza di allegazioni, il contribuente potrà beneficiare solo di un abbattimento corrispondente al 5% del valore massimo stabilito dalla legge per ciascuna situazione personale o per spesa deducibile. Ad esempio, per una famiglia monoreddito il valore massimo del beneficio fiscale è pari a 210.000$, mentre per i figli minori il tetto delle spese deducibili è pari a 100.000$.In caso di omissione della presentazione della dichiarazione, il contribuente perde il diritto alle deduzioni e il suo reddito è tassato interamente.

1.2. Redditi da lavoro autonomo
Ai fini della dichiarazione si utilizza il mod. 1B alla quale occorre allegare i libri contabili. Ciò perché la determinazione dell’imposizione viene effettuata secondo il metodo di accertamento analitico.

1.3. Persone giuridiche
Ai fini dichiarativi devono utilizzare il modello 1B tutti i contribuenti soggetti ad accertamento analitico, cioè tutte le imprese o le persone fisiche fiscalmente equiparate. L’imposta con aliquota del 30% si applica alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti e ai soggetti residenti che esercitano a titolo principale attività commerciale, industriale, agricola o peschiva.

1.3.1. Obblighi dichiarativi
Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente deve pagare il 50% dell’imposta risultante dall’imponibile dichiarato. Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti: copia del verbale della riunione dell’assemblea di approvazione del bilancio e del parere del collegio sindacale quando richiesto dalla legge; bilanci di verifica redatti prima e dopo le rettifiche al risultato di esercizio; bilancio analitico di esercizio risultante dai libri sociali, con indicazione delle persone firmatarie; prospetto di determinazione dei risultati; prospetto dimostrativo dei risultati straordinari dell’esercizio; relazione tecnica di commento agli ammortamenti e rivalutazioni effettuate, con indicazione del metodo utilizzato, dei coefficienti applicati, del valore iniziale e del valore netto contabile dei cespiti.La dichiarazione deve essere presentata annualmente, da marzo a maggio.

1.3.2. Esenzioni
Sono esenti i redditi derivanti direttamente dall’esercizio di attività culturali, ricreative e sportive e dalle attività agricole o peschive il cui volume annuo di affari non eccede i 3.000 unità di conto. Le erogazioni liberali sono considerate costo d’esercizio nella misura del 130% del rispettivo valore totale fino al limite dell’1% del volume d’affari. I costi relativi ad attività prestate da un’impresa a favore dei propri dipendenti sono considerate deducibili nella misura del 60% delle liberalità erogate nel limite del 5 per mille del volume d’affari.

1.3.3. Incentivi
Le imprese industriali godono di esenzioni in relazione ai redditi generati per ogni nuovo stabilimento industriale avviato, per un periodo di tre anni a partire dalla data di approvazione. Le imprese turistiche sono esenti dall’imposta sul reddito per il periodo fissato dalla legge. Le imprese soggette ad accertamento analitico che assumono giovani di età fino a trenta anni possono beneficiare di una maggiorazione dei costi, ai fini dell’imposta sul reddito, dal 30% al 50% a seconda del numero dei posti di lavoro creati. Sempre ai fini dell’IUR, le imprese formate da giovani con età non superiore a 35 anni assumono i costi al 150% del loro valore. Sono altresì previsti benefici per le imprese che assumono persone disabili, attraverso una maggiorazione dei costi dell’80% (40% se il contratto di lavoro ha una durata inferiore a sei mesi). Sono deducibili anche le erogazioni liberali a favore di musei, biblioteche, scuole, fondazioni, istituti di educazione, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, istituti di solidarietà sociale, club sportivi e associazioni giovanili. Spettano, inoltre, deduzioni fiscali alle imprese o persone fisiche che finanziano totalmente o parzialmente attività o progetti culturali, sociali o scientifici. Sono esenti dalle imposte sui redditi, per un periodo di cinque anni che decorre dall’inizio dell’attività, le imprese individuali di proprietà di cittadini capoverdiani e le società partecipate per almeno il 25% da capoverdiani che esercitano il trasporto marittimo. Gli incentivi non vengono riconosciuti automaticamente a seguito della presentazione della dichiarazione, ma sono soggetti ad un procedimento di approvazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

1.3.4. Ritenute alla fonte
I contribuenti soggetti ad accertamento analitico, anche se esenti dall’IUR, al momento del pagamento di redditi devono effettuare una ritenuta nella misura risultante da una formula prevista dalla legge. Le ritenute devono essere versate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione.

2. L’imposta sul valore aggiunto
2.1. Soggetti passivi
Sono soggetti passivi le persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività economica indipendente o che realizzano in modo indipendente un’opera connessa all’esercizio dell’attività principale, che importano beni, che acquisiscono i servizi per i quali sono tenuti ad assolvere l’imposta in sostituzione del prestatore, oppure che espongono indebitamente l’imposta in fattura o in documenti equivalenti.

2.2. Operazioni soggette ad Iva

Sono le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni di beni.

2.3. Operazioni esenti
Sono esenti le cessioni di beni alimentari essenziali, le prestazioni di servizi sanitari, di istruzione e di formazione professionale, le attività agricole, di allevamento e peschive, le attività bancarie e assicurative. Sono altresì esenti le importazioni definitive di beni la cui cessione nel territorio nazionale è esente nonché le importazioni di beni esenti dal pagamento di diritti doganali. Sono infine esenti le esportazioni di beni e i servizi connessi.

2.3.1. Tipi di esenzione
In caso di esenzioni senza il diritto alla deduzione, i soggetti passivi non devono applicare l’imposta sulle operazioni attive né possono esercitare il diritto alla detrazione sulle operazioni passive.In caso di esenzioni con diritto alla deduzione, i soggetti passivi non liquidano l’imposta sulle vendite ma hanno il diritto di detrarre l’imposta sugli acquisti trovandosi in una situazione di rimborso permanente.

2.4. Aliquote e base imponibile
L’aliquota ordinaria è del 15% mentre nel settore del turismo è del 6%. Per quanto riguarda i beni, l’imposta si applica sul prezzo pagato; per i servizi si applica sul valore del servizio, mentre per le importazioni si applica sul valore doganale.

2.5. Diritto alla deduzione e rimborsi
L’imposta da versare allo Stato si ottiene dalla differenza tra l’ammontare dell’imposta addebitata ai cessionari mensilmente e l’ammontare dell’imposta pagata ai fornitori nello stesso periodo. Il diritto alla deduzione è negato quando il contribuente non è in possesso delle fatture o documenti equivalenti o delle bollette di importazione, oppure quando l’imposta risulta da operazioni simulate o nelle quali il prezzo è simulato. Sono previste ipotesi di indeducibilità oggettiva come nel caso di spese relative a mezzi di trasporto da turismo, al carburante eccetto il gasolio la cui imposta è deducibile nella misura del 50%, alle spese di trasporto del soggetto passivo e del suo personale, nonché alle spese relative a vitto e alloggio. Si può chiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta quando sono trascorsi dodici mesi da quando questa è stata determinata e se di ammontare superiore a 50.000$. Il contribuente può anche scegliere di mantenere il credito in tutto o in parte. A prescindere dal periodo di tempo trascorso il quale si può chiedere il rimborso, il medesimo può essere richiesto in caso di cessazione dell’attività, quando l’eccedenza a credito supera 250.000$ o quando il contribuente realizza solo operazioni senza il diritto alla deduzione.

2.6. Obblighi strumentali e dichiarativi
Il contribuente deve presentare una dichiarazione periodica nell’ultimo giorno di ogni mese anche se non risulta un’imposta da pagare; una dichiarazione di inizio attività prima di iniziarla; una dichiarazione di variazione entro 15 giorni dalla variazione rispetto a quanto comunicato nella dichiarazione di inizio attività; una dichiarazione di cessazione dell’attività entro 30 giorni dalla cessazione. Ciascun soggetto passivo deve emettere una fattura, in duplice copia, entro il quinto giorno dall’effettuazione dell’operazione. Deve inoltre disporre di una contabilità organizzata in modo da rendere possibile l’appuramento dell’imposta, o dei libri contabili in caso non sia obbligato a tenere un sistema contabile. L’obbligo di conservazione di tutti i documenti dura per cinque anni e si estende anche ai supporti informatici quando la contabilità è tenuta per mezzo di strumenti informatici.

3. L’imposta unica sul patrimonio (IUP)
È un’imposta municipale che si applica sul valore patrimoniale fiscale dei fondi situati nel territorio di ciascun municipio; sul valore dei trasferimenti a titolo gratuito o oneroso di beni mobili o immobili soggetti all’imposta di registro; sul valore delle operazioni societarie soggette a pubblicità, come modifiche statutarie o cessione di quote; sul valore d’uso dei beni mobili registrati; sul maggior valore riconosciuto ai terreni ai fini edificatori. Sono soggetti passivi dell’IUP i proprietari o usufruttuari al 31 dicembre dell’anno di riferimento, residenti o non residenti nello Stato. L’aliquota è unica ed è del 3%. La liquidazione e la riscossione sono effettuate dai municipi competenti dove sono situati i beni patrimoniali soggetti ad imposta. All’IUP si applicano i principi e le garanzie previste nel Codice generale tributario e nel Codice sul processo tributario.

Capitale: Praia
Lingua ufficiale: portoghese
Moneta: escudo di Capo Verde
Forma istituzionale: repubblica
Principali trattati stipulati con l’Italia
Non esistono convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Fonti informative
Sito ufficiale del ministero delle Finanze di Capo Verde: www.minfin.cv



aggiornamento: 2010
Luca Conte - Papuzzi
pubblicato Martedì 12 Agosto 2008

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