
Principali trattati stipulati con l’Italia
El Salvador non ha stipulato convenzioni con alcun Paese per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Aspetti generali del sistema tributario
Il sistema tributario è informato al principio della fonte per effetto del quale i soggetti passivi domiciliati nel Paese sono tenuti al pagamento delle imposte soltanto sui redditi conseguiti nel territorio nazionale sia che le attività siano realizzate nel Paese oppure all’estero.
Il domicilio
Il criterio generale per determinare la residenza del contribuente consiste nell’individuazione del luogo della direzione e amministrazione effettiva dell’attività economica esercitata. In difetto, vale, alternativamente, uno dei seguenti criteri: aver risieduto nel Paese per più di duecento giorni consecutivi in un anno di calendario; avere nello Stato il luogo principale degli affari, ossia quello in cui è prodotto il maggior reddito; aver costituito nel Paese una persona giuridica o un fidecommesso o aver aperto una successione nel Paese; essere una società con domicilio all’estero che è iscritta nel registro di commercio della Repubblica de El Salvador con la presenza di agenzie, succursali e stabili organizzazioni nel Paese. Sono inoltre previsti criteri specifici per determinare la residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Per le persone fisiche il domicilio è: il luogo di residenza abituale; il luogo di esercizio delle attività civili o commerciali quando la residenza è ignota o difficile da individuare; il luogo che il contribuente ha indicato nell’ultima dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito o dell’Iva; il luogo di verificazione del fatto generatore, in caso di inesistenza del domicilio. Per le persone giuridiche il domicilio è: il luogo della direzione o amministrazione effettiva degli affari; il luogo dove si trova il centro principale dell’attività quando non si conosce quello degli uffici dell’Amministrazione centrale; il luogo che il contribuente ha indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito o dell’Iva; il luogo di verificazione del fatto generatore quando non esiste il domicilio.
1. Imposta sul reddito delle persone fisiche
Sono soggetti passivi i contribuenti, le successioni e i fidecommessi domiciliati o meno nel Paese. Il reddito netto si determina deducendo dal reddito lordo i costi necessari per la sua produzione. Non sono deducibili le spese sostenute in relazione alle attività dalle quali derivano redditi non imponibili o che non sono considerati redditi dalla legge. Il contribuente deve identificare chiaramente i costi riferibili ai redditi imponibili, così come quelli riferibili ai redditi esenti. Nel caso in cui non siano distinti, la deduzione delle spese dovrà essere effettuata in proporzione al rapporto tra i redditi esenti e quelli imponibili.
1.2 Redditi esenti
Tra gli altri, sono esenti i seguenti redditi: le pensioni; gli interessi prodotti da depositi bancari sempre che il soggetto passivo beneficiario sia una persona fisica e sia titolare del deposito; le indennità e i risarcimenti assicurativi; le plusvalenze immobiliari realizzate dopo almeno tre anni dalla data di acquisizione dell’immobile; i dividendi, gli interessi, i premi e gli altri guadagni di capitale generati dalla compravendita di titoli negoziati nella Borsa Valori.
1.3 Deduzioni personali
Sono inoltre deducibili, nel limite massimo di $ 571,43 per ogni esercizio e per ciascuna tipologia, ad esempio, le seguenti spese: spese sanitarie sostenute per sé, per il coniuge, per i figli, per i genitori o per i domestici, a condizione che il prestatore medico sia domiciliato nel Paese e sia debitamente autorizzato dalla legge alla professione e che i beneficiari delle prestazioni siano a carico del contribuente che deduce la spesa; spese di istruzione per se stessi o per i figli fino a 25 anni di età.
1.4 Aliquote
Alle persone domiciliate nel Paese si applicano le seguenti aliquote, con la limitazione che le imposte così calcolate non possono eccedere il 25% del reddito imponibile conseguito da ciascun contribuente in ogni esercizio.
Tabella aliquote
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Reddito
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Aliquota e imposta
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Da 0 a 22.000,00
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0%
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da 22.000,01 a 80.000,00
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10% sull’eccedenza di 22.000,00 + 500,00
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da 80.000,01 a 200.000,00
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20% sull’eccedenza di 80.000,00 + 6.300,00
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da 200.000,01
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30% sull’eccedenza di 200.000,00 + 30.300,00
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Ai non residenti si applica l’aliquota del 25 per cento sul reddito imponibile netto.
2. Imposta sul reddito delle persone giuridiche
In tema di determinazione del reddito imponibile, sono deducibili le spese del negozio, le remunerazioni al personale, le spese di viaggio, i canoni di locazione, i premi assicurativi, i contributi sociali, le materie prime, le spese di mantenimento, gli interessi, i costi dei prodotti venduti, le spese agricole e le spese non specificate sempre che siano indispensabili per la produzione del reddito. Sono inoltre deducibili le quote di ammortamento dei beni destinati dal contribuente alla produzione del reddito. Per valorizzare le rimanenze, le persone giuridiche devono utilizzare il criterio di competenza e quindi determinare il relativo componente reddituale tenendo conto dei guadagni dell’esercizio non ancora percepiti e delle spese sostenute ma non ancora pagate. I dividendi sono considerati redditi esenti per il socio o azionista percipiente, sia persona fisica che giuridica, sempre che la società distributrice abbia pagato l’imposta sulle società. Le perdite possono essere usate in compensazione entro cinque anni dalla loro produzione. La legge tributaria non prevede disposizioni in tema di tassazione di gruppo e di fusioni. L’aliquota stabilita per i soggetti domiciliati e non domiciliati è del 25 per cento.
3. Imposta sul valore aggiunto
Il decreto legislativo n. 296 del 1992 l’ha denominata "Imposta sul trasferimento dei beni mobili e sulla prestazione di servizi" e pertanto si applica al trasferimento, importazione, nazionalizzazione, esportazione e consumo di beni mobili e servizi. Sono soggetti passivi o debitori d’imposta, sia in qualità di contribuenti che di responsabili, le persone fisiche o giuridiche, le società nulle, irregolari o, di fatto, i fidecommessi e le cooperative. Sono considerati altresì soggetti passivi le istituzioni, gli organismi e le imprese di proprietà del governo centrale e gli enti locali, quando realizzano i fatti generatori.
3.1 Base imponibile
La base imponibile generica dell’imposta corrisponde alla quantità monetaria espressione dei fatti generatori dell’imposta, che corrispondono, per regola generale al prezzo pattuito per il trasferimento, o al valore doganale nelle importazioni o nazionalizzazioni. Il mancato pagamento del prezzo non impedisce la determinazione della base imponibile. Sono previste regole specifiche per la determinazione della base imponibile. Ad esempio, nella permuta così come nel mutuo di cose, si considera che ogni parte contrattuale riveste il carattere di venditore e si assume come base imponibile di ogni vendita il valore dei beni di ciascuna parte.
3.2 Esenzioni
Sono esenti dall’imposta alcune operazioni di importazione e nazionalizzazione definitiva e alcuni servizi. Ad esempio, sono esenti: le importazioni effettuate da rappresentanze diplomatiche e consolari; quelle effettuate da istituzioni e organismi internazionali a cui partecipa El Salvador; le donazioni effettuate conformemente alle Convenzioni stipulate da El Salvador; i servizi sanitari prestati da istituzioni pubbliche; la somministrazione di acqua; l’affitto, il subaffitto o la cessione dell’uso o godimento temporaneo di immobili destinati ad abitazione; le prestazioni didattiche; le prestazioni di trasporto pubblico terrestre di passeggeri.
3.3 Aliquota
L’aliquota è del 13 per cento.
4. Imposte di consumo
Gravano sul contenuto alcolico di tutte le bevande prodotte nel Paese o importate nella misura dell’aliquota percentuale per ogni litro di bevanda prevista da una tabella.
5 Imposta sui prodotti del tabacco
Grava sui sigari, sigaretti e qualsiasi altro prodotto elaborato del tabacco di fabbricazione nazionale o importato, nonché sui prodotti che contengono miscele di tabacco o succedanei.Sono soggetti passivi i fabbricanti e gli importatori. L’imposta è specifica o ad valorem. È fissata nella misura di mezzo centesimo di dollaro americano per ogni singolo prodotto (sigaro etc.) e nella misura del 39 per cento sul prezzo di vendita consigliato, escludendo l’Iva.
6. Aspetti internazionali della tassazione
Per i non residenti non sono previsti meccanismi per evitare la doppia imposizione. I redditi ottenuti dai gruppi artistici, culturali, sportivi e similari non domiciliati, si computano sommando i redditi di ciascun componente e considerando il gruppo come un solo soggetto. Le persone fisiche e giuridiche non domiciliate nel territorio dello Stato sono soggette all’aliquota del 25 per cento.
Lingua: spagnolo
Moneta: colòn e dollaro Usa
Forma istituzionale: repubblica
Fonti informative
- sito ufficiale della Dirección general de impuestos internos: www.mh.sv
- centro interamericano delle Amministrazioni tributarie: www.ciat.org
aggiornamento: 2009
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