Schede Paese
Camerun
Fiscalità di tipo dichiarativo e suddivisione delle imposte in nazionali e locali sono le caratteristiche salienti dell’ordinamento fiscale
bandiera camerun
Il sistema tributario, caratterizzato da una fiscalità di tipo dichiarativo, è articolato in imposte nazionali e locali distinte in base alla destinazione del gettito. In alcuni casi le aliquote delle imposte sui redditi e dell’Iva sono maggiorate del 10% a titolo di centesimi addizionali comunali (CAC) il cui gettito confluisce ai Comuni nella misura del 70%, allo Stato nella misura del 10% e per il restante al Fondo speciale di intervento intercomunale. Il sistema fiscale è disciplinato dal Codice Generale delle Imposte (CGI), emanato con legge n. 2002-03 del 19 aprile 2002, che riunisce tutte le disposizioni concernenti le imposte dirette e indirette, anche locali, nonché le norme procedurali (controllo, riscossione e contenzioso). Dal 2007 è stato reintrodotto il regime agevolativo a favore delle imprese che reinvestono parte del reddito in Camerun (è concessa una riduzione d'imposta sul 50% del valore dell'investimento che deve essere almeno pari a 25.000.000 di FCFA, lo sconto d'imposta non può superare il 50% del reddito dichiarato). Inoltre, in una prospettiva di semplificazione, la legge finanziaria per il 2011 ha introdotto il versamento unico di imposte e tasse, statali e locali (ne sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali) e l’obbligo di presentazione da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa della dichiarazione dei redditi anche su supporto magnetico, mentre con la recente legge finanziaria per il 2012 (legge n. 2011/20 del 14 dicembre 2011), sono stati rivisitati i regimi di determinazione del reddito di impresa, l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sui redditi di capitale e le categorie di beni esenti da IVA. 
 
Tassazione delle persone fisiche
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Camerun ovvero, indipendentemente dalla residenza, tutti coloro che percepiscono redditi imponibili in Camerun in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono esenti dal pagamento dell’IRPP gli agenti diplomatici, i consoli e gli agenti consolari di nazionalità estera quando il paese di cui hanno la rappresentanza concede un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari del Camerun. Il personale tecnico e amministrativo impiegato presso le missioni diplomatiche e gli organismi internazionali, è esente da IRPP a condizione che sia espressamente previsto l’assoggettamento all’imposta sulle persone fisiche nel loro paese di origine, diversamente scontano l’IRPP in Camerun. A detta condizione soggiace anche il restante personale - reclutato a livello locale e non – che non possiede lo statuto di diplomatico e che è tenuto, altresì, a presentare la propria dichiarazione dei redditi in Camerun. 
 
Base imponibile e aliquote
Il CGI stabilisce che ai fini del calcolo dell’IRPP il reddito imponibile è assoggettato a un’imposta proporzionale (prelevata alla fonte per ogni categoria di reddito) e ad un’imposta progressiva (applicata sul reddito complessivo netto imponibile).
Il reddito imponibile è dato dal reddito complessivo, costituito dalla somma algebrica dei redditi netti di categoria (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie), meno gli oneri sostenuti nell’anno d’imposta (tassativamente previsti) che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, interessi passivi per mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale, arretrati dei vitalizi versati a titolo obbligatorio o gratuito, contributi volontari versati alle forme pensionistiche complementari nel limite del 10% del reddito di lavoro dipendente, contributi versati alla Cassa Nazionale di Previdenza Sociale, premi di assicurazione per la vita nel limite del 10% del reddito netto imponibile calcolato dopo gli altri oneri deducibili).
Il reddito imponibile così determinato è assoggettato a imposta progressiva (barème progressif) previo abbattimento cd. “familiare” di 500.000 FCFA per le persone a carico (dal 2004 non viene più applicato il sistema del quoziente familiare). L’imposta proporzionale versata in ragione dei singoli redditi di categoria viene scomputata da quella progressiva che è calcolata applicando le seguenti aliquote:

 



Scaglioni di reddito

Aliquota

da 0 a 2.000.000 FCFA

10%

da 2.000.001 a 3.000.000 FCFA

15%

da 3.000.001 a 5.000.000 FCFA

25%

Oltre 5.000.001 FCFA

35%

 
 
Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di attività agricola, d’impresa o di lavoro autonomo, l’imposta complessivamente dovuta non può essere inferiore a determinate percentuali (cfr. infra) e, in ogni caso, non inferiore a 500.000 FCFA.
 
Tassazione delle società
Per il principio di territorialità, l’imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle imprese organizzate in forma societaria che esercitano un’attività economica in Camerun ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono soggetti all’IS: le società le società di capitali, le cooperative, gli enti pubblici e gli organismi dello Stato aventi autonomia finanziaria, le società civili che si dedicano ad una attività di carattere industriale o commerciale o ad operazioni con scopo di lucro, le società di persone a seguito di opzione irrevocabile, le stabili organizzazioni di imprese non residenti. Sono esenti dall’IS le società cooperative di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e dell’allevamento (ad esclusione delle operazione di vendita al dettaglio e di trasformazione dei prodotti) e determinati enti morali come i sindacati agricoli, le casse di credito agricole, le società di mutuo soccorso, le associazioni senza scopo di lucro e i GEIE (limitatamente agli utili distribuiti a soci persone fisiche).
 
Base imponibile e aliquote
Le società non possono avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva ma sono assoggettate d’ufficio al regime semplificato (anche se il volume d’affari non supera i 10 milioni FCFA) e, al superamento dei 50 milioni FCFA, al regime reale (anche su opzione se il volume d’affari supera i 30 milioni FCFA). La base imponibile nel regime reale è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo le spese generali, in particolare: le spese per il personale e la manodopera, i compensi agli amministratori, i canoni di locazione di beni mobili e immobili, le quote di ammortamento, le spese di ricerca e sviluppo sostenute per l’apertura di una sede o uno stabilimento all’estero, le erogazioni liberali (nel limite dell’1‰ del volume d’affari), i premi assicurativi versati ai fini della costituzione dell’indennità di fine rapporto, le imposte versate (ad esclusione dell’IS).
Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Le plusvalenze realizzate durante l’esercizio dell’attività sono imputate al reddito d’impresa per l’intero ammontare e nell’anno di realizzazione. Tuttavia, se il contribuente si impegna a reinvestire nei tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti, il componente positivo non viene tassato nell’anno in cui è realizzato. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all’ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze. 
L’aliquota dell’IS è stabilita nella misura del 25% a favore delle società che esercitano attività industriale e mineraria aumentata al 30% per le società non industriali. Per le imprese assoggettate al “regime del reddito normale” e al “regime del reddito reale semplificato” l’imposta dovuta annualmente non può essere inferiore all’importo ottenuto applicando ai ricavi derivanti dalla gestione ordinaria l’aliquota dello 0,75% e, in ogni caso, non può essere inferiore a 200.000 FCFA.
Ai fini della tracciabilità delle operazioni finanziarie, i costi complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per un importo pari o superiore a 1 milione FCFA sono deducibili esclusivamente se regolati mediante assegno, bonifico o carta di credito.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono indeducibili i costi la cui fattura non reca il numero identificativo unico (NIU) del fornitore, nonché i compensi corrisposti per prestazioni professionali rese da coloro che esercitano abusivamente la professione liberale. 

Il trattamento dei costi
In linea generale non sono deducibili i costi sostenuti per transazioni di qualsiasi natura realizzate da un’impresa locale con un soggetto residente in uno dei paesi inserito nella black list. Sono tuttavia deducibili i costi per l’acquisto di beni e merci necessari all’esercizio dell’attività, nonché gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, di manutenzione, di assicurazione e di commissione sugli acquisti) a condizione che i beni e le merci siano acquistati nel paese di produzione e che siano state assolte le imposte doganali al momento della loro immissione nel territorio nazionale. 

Le plusvalenze
Sempre dal 1° gennaio 2012, anche le plusvalenze nette realizzate dai soggetti passivi IS a seguito di cessione di azioni, partecipazioni, obbligazioni sono espressamente assoggettate alla ritenuta del 16,5% prevista per i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche. Sono invece esenti da IS e dall’imposta sui redditi di capitale gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dallo Stato e dalle collettività territoriali.
L'aliquota dell’IS è unica e attualmente è pari al 38,5% (35% più 3,5% a titolo di CAC). Le società che fanno ricorso al risparmio pubblico ed i cui titoli sono quotati beneficiano dell’aliquota ridotta del 30% per tre anni a decorrere dall’ammissione alla quotazione in borsa. 
 
L’imposta sul valore aggiunto
Dal 1° gennaio 2005 l’aliquota è pari al 19,25% (17,5% più 1,75% a titolo di CAC). Sono assoggettati ad Iva anche gli organismi pubblici e le collettività territoriali. Le cessioni all’esportazione scontano aliquota zero, ad eccezione di quelle realizzate a favore di imprese localizzate nelle zone franche e nei punti franchi industriali. Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative alla cessione di prodotti di prima necessità (tra cui riso, farina di mais, sale non raffinato, pesce congelato), prodotti farmaceutici essenziali, libri scolastici, fornitura domestica di acqua (fino a 10 m3 al mese) e di elettricità (fino a 110 KW al mese) e alla trasformazione locale del legno in prodotti finiti o semi-finiti, nonché le operazioni afferenti beni e servizi destinati alle missioni diplomatiche e consolari estere e delle organizzazioni internazionali e tutte operazioni di tipo immobiliare quando sono poste in essere dai professionisti del settore (e la relativa registrazione non sconta imposta di registro). Dal 1° gennaio 2012 sono esenti da Iva anche gli acquisti di prodotti e di attrezzature destinati all’industria farmaceutica e allo sfruttamento dell’energia solare o eolica, nonché i canoni (compreso quello finale relativo all’opzione di acquisto) versati dall’utilizzatore nelle operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto l’acquisizione di attrezzature specifiche destinate all’attività agricola, di allevamento e della pesca.
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte 
Il pagamento dell’IRPP avviene in due tempi: 1) versamento di acconti mensili, entro il 15 del mese successivo, mediante ritenuta alla fonte effettuata su ogni categoria di reddito; 2) calcolo dell’imposta dovuta all’inizio dell’anno successivo applicando al reddito complessivo le aliquote per scaglioni. Il saldo (diminuito degli acconti versati) deve essere pagato entro il 15 marzo. La dichiarazione deve essere presentata su modello cartaceo presso gli uffici locali entro il 31 marzo per i redditi dell’anno precedente e deve essere accompagnata dall’indicazione dei carichi familiari e degli elementi considerati dal CGI come indici di ricchezza (residenze principali e secondarie anche all’estero, domestici, automobili, barche, aerei da turismo, piscine, viaggi turistici, consumo d’acqua, elettricità, telefono).
Per i contribuenti che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo e di attività agricola, il versamento dell’IRPP avviene in funzione del regime di appartenenza. I contribuenti che rientrano nel regime dell’imposta sostitutiva versano l’imposta trimestralmente (entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento) ovvero in un'unica soluzione entro il 15 aprile dell’anno successivo. Anche la dichiarazione dei redditi è trimestrale o unica (entro il 31 marzo). I contribuenti appartenenti al regime semplificato dichiarano e versano mensilmente (entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento) l’IRPP in misura pari, rispettivamente, al 3,3% (3% più 0,3% a titolo di CAC) del volume d’affari se si tratta di soggetti non importatori e in misura pari al 5,5% (5% più 0,5% a titolo di CAC) del volume d’affari se si tratta di soggetti importatori. Anche i contribuenti appartenenti al regime reale dichiarano e versano mensilmente oltre l’IRPP nelle misure percentuali prima indicate. 
 
Termini di presentazione
La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 31 marzo. L’IRPP dovuta per l’intero periodo d’imposta non può essere comunque inferiore al 3% o al 5% del volume d’affari. A decorrere dal 2009, l’IRPP dovuta sul reddito di partecipazione da parte dei soci di società di persone e più in generale degli associati di società fiscalmente trasparenti, ad esclusione di quelle che hanno optato per la tassazione IS (cfr. infra), è trattenuta e versata all’Erario dalla società partecipata in base agli scaglioni di reddito precedentemente indicati, mediante effettuazione di una ritenuta alla fonte. 
L’Is dovuta non può essere inferiore ad un minimo, stabilito nell’1,1% del volume d’affari, ed è versata e dichiarata alle medesime scadenze e nelle stesse misure percentuali previste per i contribuenti appartenenti al regime semplificato e al regime reale. Per quanto riguarda l’Iva, sono tenuti al versamento e alla dichiarazione mensile (anche se non sono state realizzate operazioni imponibili) senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale esclusivamente i contribuenti appartenenti al regime reale, atteso che i contribuenti in regime sostitutivo e semplificato non scontano IVA. L’imposta dovuta è versata entro il 15 del mese successivo a quello di realizzazione delle operazioni. Il rimborso del credito IVA (fino al 2006 era prevista una soglia di 100.000.000 FCFA per ottenerlo) deve essere chiesto presentando apposita istanza, accompagnata dai documenti giustificativi, al Direttore dell’Ufficio delle Imposte territorialmente competente. A decorrere dal 1° gennaio 2012, presentando apposita domanda espressamente autorizzata dall’Amministrazione finanziaria, è possibile anche compensare l’IVA a credito con l’IVA dovuta, con le accise e le imposte doganali a condizione che l’attività sia stata svolta in maniera continuativa nei due anni precedenti la richiesta di compensazione e non sia in corso l’attività di controllo (parziale o totale).
La tassa fondiaria è dovuta annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo, avendo riguardo alla situazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Il contributo sulle licenze di esercizio è dovuto e dichiarato annualmente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. La ritenuta sulle prestazioni di servizio e la TSR sono versate entro il 15 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi. 
 
 
Capitale: Yaoundé 
Lingua ufficiale: francese, inglese 
Moneta: FCFA (Franco della Comunità Finanziaria dell’Africa – XOF – 1 € = 655,957 F CFA)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
 
 
Fonti informative 
  • sito ufficiale del Ministère de l'Economie et des Finances du Cameroun : www.finances.cm;
  • sito ufficiale della Direction Générale des Impôts du Cameroun : www.impots.cm;
  • sito ufficiale della Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat : www.ccima.net
 

Scheda completa (per altre informazioni in dettaglio)

aggiornamento: 2012

Katia Caruso
pubblicato Lunedì 9 Giugno 2008

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