Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Schede Paese
Scheda Paese: Costa Rica
Secondo il principio della territorialità sono soggetti a tassazione i redditi di fonte costaricana destinati all’estero

Accordi con l'Italia
Non sono state stipulate convenzioni per prevenire le doppie imposizioni sul reddito o sul patrimonio, mentre è in fase di negoziazione un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti. Per la normativa italiana il Costa Rica è considerato un Paese a fiscalità privilegiata. Infatti si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Costa Rica; si considerano indeducibili i componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra società residenti in Italia e imprese fiscalmente domiciliate in Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; si considerano imputabili in Italia i redditi prodotti dalle imprese partecipate residenti o localizzate in Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia.
La residenza
La residenza della persona fisica si identifica con: il luogo della residenza abituale la quale si presume laddove vi sia permanenza per oltre 6 mesi nel periodo di imposta; il domicilio inteso quale centro di imputazione di affari e interessi, quando la residenza è sconosciuta o è difficile determinarla; il luogo dove si perfeziona il presupposto dell’obbligazione tributaria, nel caso non soccorrano i precedenti criteri; il luogo che stabilisce l’Amministrazione finanziaria quando la persona abbia più di un domicilio. La residenza della persona giuridica, invece, si identifica con: la sede principale dell’amministrazione; la sede principale della sua attività nel Paese quando non si conosce il luogo sub a). In mancanza, valgono i criteri residuali previsti per le persone fisiche (cfr. sub c) e d)). I contribuenti possono stabilire un domicilio speciale con l’assenso espresso dell’Amministrazione la quale può negarlo per ragioni di opportunità concernenti l’accertamento e la riscossione.
L’imposta personale sui redditi
Sono soggetti passivi tutte le imprese pubbliche o private che svolgono attività o concludono negozi a scopo di lucro nel Paese, indipendentemente dalla nazionalità, dal domicilio o dal luogo di stipulazione dei contratti. Il reddito imponibile si ottiene dalla differenza tra i ricavi e i costi necessari a produrre il reddito nonché quelli espressamente deducibili per legge e registrati in contabilità. Dal 1° ottobre 2008 i redditi da lavoro dipendente sono tassati come segue: fino a 586.000 CRC (esenti); da 586.001 CRC a 879.000 l’aliquota è del 10%; da 879.001 l’aliquota è del 15%. Per i redditi del 2010 (relativamente al periodo di imposta che inizia il 1° ottobre 2009) si applicano le seguenti aliquote:
Per l’anno di imposta 2008/2009, ai redditi ritratti da attività lucrative esercitate da persone fisiche si applicano le seguenti aliquote:
In caso di percezione di redditi da lavoro dipendente o da pensione, gli stessi vanno imputati al primo scaglione. Se tali redditi eccedono la soglia di esenzione, si rende applicabile soltanto l’aliquota prevista per il secondo scaglione.
L'imposta sui redditi delle società
La tassazione dei dividendi è del 15 per cento. Se le azioni sono negoziate in una Borsa riconosciuta ufficialmente l’aliquota è del 5 per cento. Per le società valgono alcune regole particolari. In particolare è ammesso il riporto delle perdite con le seguenti limitazioni: per tre anni consecutivi per le imprese industriali stabili; per cinque anni consecutivi per le imprese di nuova costituzione; per cinque anni consecutivi per le imprese agricole. La determinazione delle perdite è soggetta al giudizio dell’Amministrazione che la validerà sempre che le stesse siano debitamente contabilizzate come perdite differite. I metodi di ammortamento delle attività immobilizzate sono quello della line retta e quello della somma degli anni. Il metodo impiegato, a scelta del contribuente, deve comunque prendere a base la vita utile del bene stimata in anni. Le aliquote applicabili variano dal 10% al 30% in base ai seguenti scaglioni: da 0 a 41.112.000 CRC: 10%, da 41.112.001 a 82.698.000 CRC: 20%; oltre 82.698.000: 30%. Le società sono inoltre soggette a un ulteriore tassa del 10% sul riporto in avanti di perdite o deduzioni per investimenti utilizzate per abbattere il reddito imponibile.
Le agevolazioni delle zone franche
Le operazioni effettuate nelle export processing zones godono di numerosi vantaggi fiscali, originariamente spettanti alle imprese industriali e agricole ma ora estesi ad un’ampia platea di imprese di servizi: si tratta dell’esenzione totale dall’imposta sugli utili societari per un periodo compreso tra 8 e 12 anni dall’inizio dell’attività e del 50 per cento per un periodo ulteriore da 4 a 6 anni; dell’esenzione per lo stesso periodo dai diritti doganali su materiali grezzi, macchineri e attrezzature; dell’esenzione per lo stesso periodo dall’imposta sul valore aggiunto e dalle imposte sui consumi e dell’esenzione dalla ritenuta sui pagamenti ai non residenti. La deadline per l’abolizione di tali misure è stata estesa al 2009.
L’imposta sul valore aggiunto
Sono soggetti passivi le persone fisiche o giuridiche, di diritto o di fatto, pubbliche o private, che effettuano vendite di beni o prestazioni di servizi in forma abituale, nonché i soggetti di qualsiasi natura che effettuano importazioni di beni. La base imponibile nella vendita di merci corrisponde al prezzo netto di vendita che include le imposte di consumo qualora i beni considerati vi siano soggetti. Nella prestazione di servizi l’imposta si applica sul prezzo dopo la deduzione degli importi a cui si riferiscono i tributi afferenti i beni gravati dalle imposte di consumo. Per i beni di importazione l’imposta si applica sul valore doganale aumentato dai diritti di importazione, dalle imposte di consumo e da qualsiasi altro tributo sulle importazioni così come gli oneri di polizza. L’imposta sul valore aggiunto deve essere liquidata separatamente sulla base di tali documenti e il pagamento dovrà essere provato prima di sdoganare la merce. Tra i beni espressamente previsti come esenti da imposta meritano menzione il cherosene, il diesel per la pesca non sportiva, i quadri realizzati nel Paese da pittori nazionali o stranieri, il consumo mensile di energia elettrica residenziale non superiore a 250 Kw/h. Quando il consumo mensile supera 250 Kw/h l’imposta si applica sul totale consumato. L’aliquota prevista è del 13% per tutte le operazioni. La liquidazione deve effettuarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese mediante la presentazione di una dichiarazione giurata. Entro il medesimo termine deve essere effettuato il pagamento dell’imposta relativa. L’obbligo di presentare la dichiarazione sussiste anche quando l’imposta non è dovuta o la liquidazione espone un saldo a favore del contribuente.
Aspetti internazionali della tassazione
Secondo il principio della territorialità dell’imposizione sono soggetti a tassazione i redditi di fonte costaricana destinati all’estero. Sono redditi di fonte interna, ad esempio, i redditi derivanti dall’impiego di capitali, beni o diritti, ritratti o utilizzati nel Paese, i proventi originati da attività civili, commerciali, bancarie, finanziarie, industriali, agricole, forestali, peschiere o minerarie. È tuttavia previsto che ogni altro reddito non contemplato espressamente dalla legge come di fonte costaricana, di qualunque natura, purché derivi da attività svolte nel territorio dello Stato, sia soggetto alla tassazione del Costa Rica. Fatta salva l’applicazione delle norme che prevedono espressamente i redditi di fonte interna, la legge considera aventi la medesima fonte, ad esempio, le remunerazioni che lo Stato paga a suoi rappresentanti all’estero, le remunerazioni corrisposte all’equipaggio di navi o aeromobili sempre che siano immatricolate nello Stato, indipendentemente dalla nazionalità, dal domicilio o dal luogo in cui il traffico è effettuato, o i redditi ottenuti da persone non domiciliate in Costa Rica per la produzione, distribuzione e intermediazione nel Paese di pellicole cinematografiche e per la radiotelevisione (per le radionovelas e telenovelas l’aliquota è del 50 per cento).
Capitale: San José
Lingua ufficiale: spagnolo
Moneta: Colón di Costa Rica (CRC)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Fonti informative
- sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria del Costarica: www.hacienda.go.cr
- sito ufficiale del Centro interamericano de Administraciones Tributarias: www.ciat.org
- sito web: www.lowtax.net
aggiornamento: 2010
Non sono state stipulate convenzioni per prevenire le doppie imposizioni sul reddito o sul patrimonio, mentre è in fase di negoziazione un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti. Per la normativa italiana il Costa Rica è considerato un Paese a fiscalità privilegiata. Infatti si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Costa Rica; si considerano indeducibili i componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra società residenti in Italia e imprese fiscalmente domiciliate in Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; si considerano imputabili in Italia i redditi prodotti dalle imprese partecipate residenti o localizzate in Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia.
La residenza
La residenza della persona fisica si identifica con: il luogo della residenza abituale la quale si presume laddove vi sia permanenza per oltre 6 mesi nel periodo di imposta; il domicilio inteso quale centro di imputazione di affari e interessi, quando la residenza è sconosciuta o è difficile determinarla; il luogo dove si perfeziona il presupposto dell’obbligazione tributaria, nel caso non soccorrano i precedenti criteri; il luogo che stabilisce l’Amministrazione finanziaria quando la persona abbia più di un domicilio. La residenza della persona giuridica, invece, si identifica con: la sede principale dell’amministrazione; la sede principale della sua attività nel Paese quando non si conosce il luogo sub a). In mancanza, valgono i criteri residuali previsti per le persone fisiche (cfr. sub c) e d)). I contribuenti possono stabilire un domicilio speciale con l’assenso espresso dell’Amministrazione la quale può negarlo per ragioni di opportunità concernenti l’accertamento e la riscossione.
L’imposta personale sui redditi
Sono soggetti passivi tutte le imprese pubbliche o private che svolgono attività o concludono negozi a scopo di lucro nel Paese, indipendentemente dalla nazionalità, dal domicilio o dal luogo di stipulazione dei contratti. Il reddito imponibile si ottiene dalla differenza tra i ricavi e i costi necessari a produrre il reddito nonché quelli espressamente deducibili per legge e registrati in contabilità. Dal 1° ottobre 2008 i redditi da lavoro dipendente sono tassati come segue: fino a 586.000 CRC (esenti); da 586.001 CRC a 879.000 l’aliquota è del 10%; da 879.001 l’aliquota è del 15%. Per i redditi del 2010 (relativamente al periodo di imposta che inizia il 1° ottobre 2009) si applicano le seguenti aliquote:
|
|
Periodo 2010
|
Tariffa
|
|
Fino a
|
619.000
|
esente
|
|
Da
|
619.000 a 929.000
|
10%
|
|
Da
|
929.000
|
15%
|
Per l’anno di imposta 2008/2009, ai redditi ritratti da attività lucrative esercitate da persone fisiche si applicano le seguenti aliquote:
|
Reddito |
Aliquote |
|
Fino a 2.599.000 |
0% |
|
Da 2.599.000 a 3.880.000 |
10% |
|
Da 3.880.001 a 6.473.000 |
15% |
|
Da 6.473.001 a 12.972.000 |
20% |
|
Da 12.972.001 |
25% |
In caso di percezione di redditi da lavoro dipendente o da pensione, gli stessi vanno imputati al primo scaglione. Se tali redditi eccedono la soglia di esenzione, si rende applicabile soltanto l’aliquota prevista per il secondo scaglione.
L'imposta sui redditi delle società
La tassazione dei dividendi è del 15 per cento. Se le azioni sono negoziate in una Borsa riconosciuta ufficialmente l’aliquota è del 5 per cento. Per le società valgono alcune regole particolari. In particolare è ammesso il riporto delle perdite con le seguenti limitazioni: per tre anni consecutivi per le imprese industriali stabili; per cinque anni consecutivi per le imprese di nuova costituzione; per cinque anni consecutivi per le imprese agricole. La determinazione delle perdite è soggetta al giudizio dell’Amministrazione che la validerà sempre che le stesse siano debitamente contabilizzate come perdite differite. I metodi di ammortamento delle attività immobilizzate sono quello della line retta e quello della somma degli anni. Il metodo impiegato, a scelta del contribuente, deve comunque prendere a base la vita utile del bene stimata in anni. Le aliquote applicabili variano dal 10% al 30% in base ai seguenti scaglioni: da 0 a 41.112.000 CRC: 10%, da 41.112.001 a 82.698.000 CRC: 20%; oltre 82.698.000: 30%. Le società sono inoltre soggette a un ulteriore tassa del 10% sul riporto in avanti di perdite o deduzioni per investimenti utilizzate per abbattere il reddito imponibile.
Le agevolazioni delle zone franche
Le operazioni effettuate nelle export processing zones godono di numerosi vantaggi fiscali, originariamente spettanti alle imprese industriali e agricole ma ora estesi ad un’ampia platea di imprese di servizi: si tratta dell’esenzione totale dall’imposta sugli utili societari per un periodo compreso tra 8 e 12 anni dall’inizio dell’attività e del 50 per cento per un periodo ulteriore da 4 a 6 anni; dell’esenzione per lo stesso periodo dai diritti doganali su materiali grezzi, macchineri e attrezzature; dell’esenzione per lo stesso periodo dall’imposta sul valore aggiunto e dalle imposte sui consumi e dell’esenzione dalla ritenuta sui pagamenti ai non residenti. La deadline per l’abolizione di tali misure è stata estesa al 2009.
L’imposta sul valore aggiunto
Sono soggetti passivi le persone fisiche o giuridiche, di diritto o di fatto, pubbliche o private, che effettuano vendite di beni o prestazioni di servizi in forma abituale, nonché i soggetti di qualsiasi natura che effettuano importazioni di beni. La base imponibile nella vendita di merci corrisponde al prezzo netto di vendita che include le imposte di consumo qualora i beni considerati vi siano soggetti. Nella prestazione di servizi l’imposta si applica sul prezzo dopo la deduzione degli importi a cui si riferiscono i tributi afferenti i beni gravati dalle imposte di consumo. Per i beni di importazione l’imposta si applica sul valore doganale aumentato dai diritti di importazione, dalle imposte di consumo e da qualsiasi altro tributo sulle importazioni così come gli oneri di polizza. L’imposta sul valore aggiunto deve essere liquidata separatamente sulla base di tali documenti e il pagamento dovrà essere provato prima di sdoganare la merce. Tra i beni espressamente previsti come esenti da imposta meritano menzione il cherosene, il diesel per la pesca non sportiva, i quadri realizzati nel Paese da pittori nazionali o stranieri, il consumo mensile di energia elettrica residenziale non superiore a 250 Kw/h. Quando il consumo mensile supera 250 Kw/h l’imposta si applica sul totale consumato. L’aliquota prevista è del 13% per tutte le operazioni. La liquidazione deve effettuarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese mediante la presentazione di una dichiarazione giurata. Entro il medesimo termine deve essere effettuato il pagamento dell’imposta relativa. L’obbligo di presentare la dichiarazione sussiste anche quando l’imposta non è dovuta o la liquidazione espone un saldo a favore del contribuente.
Aspetti internazionali della tassazione
Secondo il principio della territorialità dell’imposizione sono soggetti a tassazione i redditi di fonte costaricana destinati all’estero. Sono redditi di fonte interna, ad esempio, i redditi derivanti dall’impiego di capitali, beni o diritti, ritratti o utilizzati nel Paese, i proventi originati da attività civili, commerciali, bancarie, finanziarie, industriali, agricole, forestali, peschiere o minerarie. È tuttavia previsto che ogni altro reddito non contemplato espressamente dalla legge come di fonte costaricana, di qualunque natura, purché derivi da attività svolte nel territorio dello Stato, sia soggetto alla tassazione del Costa Rica. Fatta salva l’applicazione delle norme che prevedono espressamente i redditi di fonte interna, la legge considera aventi la medesima fonte, ad esempio, le remunerazioni che lo Stato paga a suoi rappresentanti all’estero, le remunerazioni corrisposte all’equipaggio di navi o aeromobili sempre che siano immatricolate nello Stato, indipendentemente dalla nazionalità, dal domicilio o dal luogo in cui il traffico è effettuato, o i redditi ottenuti da persone non domiciliate in Costa Rica per la produzione, distribuzione e intermediazione nel Paese di pellicole cinematografiche e per la radiotelevisione (per le radionovelas e telenovelas l’aliquota è del 50 per cento).
Capitale: San José
Lingua ufficiale: spagnolo
Moneta: Colón di Costa Rica (CRC)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Fonti informative
- sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria del Costarica: www.hacienda.go.cr
- sito ufficiale del Centro interamericano de Administraciones Tributarias: www.ciat.org
- sito web: www.lowtax.net
aggiornamento: 2010
Luca Conte - Papuzzi
pubblicato Venerdì 17 Agosto 2007
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