Schede Paese
Giappone
Dal 2011 sono state introdotte alcune novità di rilievo nel sistema tributario a seguito di un processo di riforma
bandiera giappone
Gli articoli 30 e 92 della Costituzione sanciscono, rispettivamente, il dovere dei cittadini di pagare i tributi imposti dalla legge e la potestà di emanare leggi tributarie per finanziare la gestione delle Amministrazioni locali, costituite da 47 prefetture e 1.800 municipi. Le principali disposizioni legislative tributarie domestiche si riconducono alle seguenti fonti normative:


  • Inheritance Tax Law n°73/1950;
  • General National Tax Law n°66/1962;
  • Income Tax Law n°33/1965;
  • Corporation Tax Law n°34/1965;
  • Consumption Tax Law n°108/1988.
La riforma fiscale varata nel 2011 ha introdotto una serie di incentivi per favorire l’occupazione e  promuovere l’acquisto di impianti e macchinari che rispettino la tutela dell’ambiente nel periodo compreso fra il 2011 e il 2014. In particolare, la riforma ha riconosciuto crediti di imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo ed in Information Technology.

Tassazione delle persone fisiche
Il sistema fiscale nipponico distingue le seguenti categorie di contribuenti:
  • soggetti passivi residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti secondo il principio di attrazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle);
  • soggetti passivi residenti non permanenti, assoggettati ad imposta sui redditi realizzati in Giappone e sui redditi che sono corrisposti nel territorio dello Stato giapponese, anche se non ivi prodotti;
  • soggetti passivi non residenti, tassati esclusivamente sui redditi realizzati in Giappone.
I soggetti passivi non residenti sono esclusi da ogni agevolazione fiscale. L’imposta dovuta si calcola moltiplicando l’imponibile per la corrispondente aliquota, sommando al risultato ottenuto l’importo fisso correlato allo scaglione di appartenenza.

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA    IMPORTO FISSO
Fino a ¥ 1.950.000 5% -
Oltre¥ 1.950.000 fino a ¥ 3.300.000 10% ¥ 97.500
Oltre ¥ 3.300.000 fino a ¥ 6.950.000 20% ¥ 232.500 
Oltre ¥ 6.950.000 fino a ¥ 9.000.000 23% ¥ 962.500 
 Oltre ¥ 9.000.000 fino a ¥ 18.000.000 33% ¥ 1.434.000
Oltre ¥ 18.000.000 40% ¥ 4.404.000


I contribuenti non residenti che ricevono reddito da lavoro dipendente in Giappone, sono assoggettati alla Income Tax con un’aliquota del 20% applicata al reddito lordo. I redditi da interessi, capital gains e plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% per i soggetti residenti, mentre per i soggetti non residenti si invoca la applicazione della aliquota prevista nello specifico Trattato internazionale.
 
Tassazione delle persone giuridiche
Solamente le società di diritto giapponese sono considerate soggetti giuridici residenti ai fini tributari e tassate secondo il worldwide principle. Il sistema tributario domestico, qualora ricorrano determinati presupposti, prevede il riconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero che può essere utilizzato in compensazione con il debito della Corporation Tax.
L’imposta si determina moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota. Il sistema distingue le seguenti fattispecie in funzione del capitale sociale e del reddito annuo:
  • capitale maggiore di ¥ 100.000.000:     25,5%;
  • capitale minore di ¥ 100.000.000: se il reddito è maggiore di ¥ 8.000.000 al 25,5%; se il reddito è minore di ¥ 8.000.000 al 18%;
Tuttavia viene applicata una maggiorazione del 10% circoscritta ai primi tre esercizi successivi alla novella legislativa e, pertanto, le aliquote effettive previste per il 2012, 2013 e 2014 sono pari a 28,5% e 16,5%. Dal periodo di imposta in corso al 1° aprile 2012, soltanto l’80% dell’imponibile può essere abbattuto dalla perdita ma tale prescrizione non si applica alle piccole e medie imprese con capitale sociale inferiore a ¥ 100.000.000. Le perdite possono essere riportate in avanti per 9 anni  mentre il riporto all’indietro è ammesso soltanto per 1 anno.
 
Interessi e capital gains
Gli interessi percepiti sono assoggettati a una ritenuta del 20% ovvero 15%. I capital gains, in via di principio, concorrono alla formazione del reddito globale del percettore. I dividendi ricevuti da una società giapponese sono esclusi dalla determinazione della base imponibile della Corporation Tax, se il percettore detiene almeno il 25% delle partecipazioni della società distributrice. Se la partecipazione è inferiore al 25%, il 50% dei dividendi ricevuti concorre alla formazione dell’imponibile della Corporation Tax. Inoltre, la ritenuta può essere 7%, 15% e 20% in funzione di determinati criteri prescritti dalla legge e sarà riconosciuto un corrispondente credito di imposta. Gli interessi, i capital gains e i dividendi percepiti da persone giuridiche non residenti sono assoggettati a una ritenuta alla fonte secondo gli accordi convenzionalmente previsti ma, in assenza del Trattato, sarà applicata una ritenuta del 20% ovvero 15%.
 
Le novità della riforma fiscale 2011
La riforma fiscale del 2011 ha stabilito poi che determinate società impegnate in specifici investimenti beneficiano alternativamente:
  • di una deduzione del 50% di costi ovvero ad un credito pari al 15% del valore di attività acquistate fra agosto 2011 e marzo 2014;
  • esclusione del 20% del reddito dal computo dell’imponibile fiscale per 5 anni a seguito di un progetto approvato fra Agosto 2011 e Marzo 2014. Inoltre, società estere che esercitano esclusivamente attività di Ricerca & Sviluppo possono fruire di una deduzione del 20% dall’imponibile per 5 esercizi, atteso che il presupposto si realizzi fra agosto 2011 e marzo 2014.
Le imposte sui consumi
Il meccanicismo della Consumption Tax è simile all’imposta sul valore aggiunto e assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate in Giappone. La Consumption Tax pagata per le spese inerenti l’oggetto dell’attività del contribuente può essere compensata con il debito erariale per l’imposta sul reddito. La base imponibile è determinata sul valore aggiunto del prezzo concordato nei diversi passaggi economici, neutralizzando l’imposta a ogni trasferimento intermedio del bene o servizio e facendola ricadere in capo al consumatore finale. L’aliquota è pari al 5%. È prevista l’esenzione su particolari categorie di beni e servizi quali, ad esempio, esportazioni, operazioni in valuta, interessi, prestazioni mediche e specifici servizi fatturati a soggetti non residenti.
 
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Il periodo di imposta si chiude il 31 dicembre. La trasmissione della dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta devono avvenire entro 2 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta a cui si riferisce il modello di dichiarazione presentato. Il datore di lavoro dovrà trattenere le ritenute dalla retribuzione del dipendente e versarle all’Erario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il pagamento del lavoratore. Soltanto qualora nel computo del reddito globale, partecipi anche il reddito da lavoro autonomo per un ammontare superiore a ¥ 200.000 annui, il soggetto d’imposta ha l’onere di inoltrare la dichiarazione dei redditi alla National Tax Agency. I contribuenti che percepiscono reddito da lavoro autonomo devono inoltrare la dichiarazione dei redditi e versare l’imposta entro il 15 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce il modello presentato. Se in un anno il soggetto passivo ha avuto un debito d’imposta superiore a ¥ 150.000, dovrà versare due acconti per l’imposta che si prevede di versare nell’anno successivo e i versamenti, ciascuno pari ad 1/3 dell’imposta netta pagata l’anno precedente, dovranno avvenire entro il 31 luglio ed il 30 novembre.


Capitale: Tokyo
Lingua ufficiale: giapponese
Moneta: yen
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Accordi con l'Italia
Convenzione firmata a Tokyo il 20 marzo 1969 e ratificata con legge n. 855 del 18 dicembre 1972 - in vigore dal 17 marzo 1973.
(Con legge n. 413 del 25 maggio 1981 è stato ratificato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione – in vigore dal 28 gennaio 1982)
 
Fonti informative:
¨       Sito ufficiale del Ministry of Finance: www.mof.go.jp;
¨       Sito ufficiale della National Tax Agency: www.nta.go.jp.  



 
Francesca Santini
pubblicato Venerdì 9 Marzo 2012

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