Schede Paese
Montenegro
Flat tax al 9% per le persone fisiche e aliquota al 9% per l’imposizione societaria
bandiera montenegro
Il Montenegro, dal 17 dicembre 2011, è il 156° Stato membro  del World Trade Organization (WTO). La domanda del Montenegro per l'adesione all'Unione europea è stata inizialmente presentata il 15 dicembre 2008. Il Montenegro ha acquisito formalmente lo status di Paese candidato all'adesione all'UE al vertice del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 dicembre 2010. Il 9 dicembre 2011 il Consiglio europeo ha deciso che il Montenegro avrebbe potuto iniziare i negoziati di adesione all'UE nel giugno di quest'anno nel caso di ulteriori progressi nell'attuazione del programma di riforme annunciate. La proprietà è protetta dalla Costituzione e comprende la parità di trattamento per i non residenti. L'inflazione nel 2011 era poco meno del 3%.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta, con aliquota unica del 9%, è assolta mensilmente per i lavoratori dipendenti da parte del rispettivo datore di lavoro che effettua la ritenuta sui redditi corrisposti e provvede al versamento, tenendo conto delle deduzioni personali, se presenti. Le deduzioni personali consistono nei carichi di famiglia e spettano nella misura di 120 euro annue (10 euro mensili) per ogni familiare. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono presentare entro il 31 gennaio, per l’anno precedente, i dati relativi alle retribuzioni corrisposte e alle imposte versate nei confronti di ogni dipendente. I redditi di fonte diversa devono invece essere dichiarati con la dichiarazione annuale che deve essere presentata entro il 30 aprile, per l’anno precedente. Gli individui residenti in modo permanente pagano le imposte sia sui redditi ritratti nel Paese che sui redditi conseguiti all’estero, mentre i non residenti pagano le imposte solo sui redditi prodotti in Montenegro. Sono considerate residenti le persone che risiedono nel territorio di Montenegro per almeno 183 giorni continuativamente nell’arco di un anno, ovvero le persone che hanno nello Stato il centro dei propri affari o interessi. 

L’imposta sul reddito delle società
Sono soggetti passivi le persone giuridiche esercenti un’attività lucrativa comprese le società in accomandita semplice stabilite in Montenegro o che ivi hanno la sede di direzione. Sono soggetti all’imposta i redditi dei soggetti residenti, i redditi prodotti in Montenegro dai soggetti non residenti, nonché i redditi prodotti dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Non è applicata la ritenuta sui dividendi percepiti delle azioni acquistate allo scopo di capitalizzare una società. Le aliquote fino al 2005 erano le seguenti: fino a 100mila euro 15 per cento, oltre, 15mila euro di imposta più il 20 per cento degli utili in eccedenza. Dal 2006 l’aliquota proporzionale unica è fissata al 9 per cento. E' consentito riportare a nuovo le perdite nei successivi cinque anni.

Il caso delle aree sottosviluppate
E’ prevista un’esenzione triennale per i contribuenti che iniziano un’attività in zone sottosviluppate. Sono previste tre tipologie di detrazione: per assunzione di nuovi dipendenti: l’impiego deve durare non meno di due anni e l’agevolazione spetta per un anno; per investimenti in azioni: spetta se i profitti ritratti sono reinvestiti entro 12 mesi per incrementare il capitale. I profitti derivanti dalla vendita delle azioni detenute in portafoglio da almeno due anni sono esenti da imposizione; per le attività delle organizzazioni non governative: tali enti beneficiano di un’esenzione fino a 4.000 euro se gli utili sono utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Ai residenti che pagano imposte all’estero è riconosciuto un credito di imposta corrispondente alle imposte che sarebbero state dovute in Montenegro. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro tre mesi dalla fine del periodo di imposta e il pagamento delle imposte calcolate deve avvenire entro lo stesso termine.

La tassazione dei capital gain
Sono tassati secondo le regole ordinarie per il 50 per cento del loro ammontare. La plusvalenza derivante dalla vendita di azioni a scopo speculativo, ossia per il riacquisto di nuove nell’arco di 12 mesi, non rientra nella base imponibile. In caso di vendita di proprietà immobiliari non sono dovute imposte se si dimostra che nei tre anni precedenti l’immobile è stato adibito a scopi abitativi personali. Le plusvalenze e le rendite sono tassate in sede di dichiarazione dei redditi e concorrono alla formazione del reddito complessivo. I non residenti, invece, scontano le imposte nella misura del 15% tramite ritenuta alla fonte.

Le ritenute alla fonte
Si applicano alle seguenti tipologie di reddito: salari, secondo le aliquote previste dagli scaglioni di reddito; diritti derivanti da opere dell’ingegno, nella misura del 20 per cento; rendite da capitale, nella misura del 15 per cento; redditi da proprietà immobiliari, nella misura del 20 per cento. Per le ritenute sui pagamenti effettuati ai non residenti sono fatte salve le deduzioni assicurate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ai pagamenti effettuati nei confronti dei non residenti si applicano le seguenti ritenute: 9% per i dividendi, 5% per gli interessi e 9% per le royalties.

L’imposta sul valore aggiunto
La legge istitutiva è stata emanata nel 2001 ed è in vigore dal 2003. Si ispira alla sesta direttiva dell’Unione europea in quanto ne ricalca le caratteristiche fondamentali: tassazione in base al principio di destinazione, determinazione del dovuto secondo il metodo della deduzione di imposta da imposta, esenzione delle esportazioni e tassazione delle importazioni. L’aliquota ordinaria è del 17%. Sono previste altresì due aliquote ridotte: 7% e 0% che si applicano nei casi tassativamente stabiliti dalla legge.
La normativa fiscale prevede anche diversi tipi di esenzioni. In particolare per i servizi di interesse pubblico (servizi pubblici postali, i servizi sanitari, servizi di sicurezza sociale, pre-scuola servizi educativi, sportivi, religiosi e altri servizi pubblici); importazione di beni (prodotti immessi in Montenegro con il regime doganale di transito, i servizi relativi alle importazioni di merci, ecc); importazione temporanea di merci (prodotti importati su base temporanea, a condizione che siano esenti da dazi doganali secondo le normative doganali). Vi sono poi esenzioni speciali (importazione di beni destinati ad essere ispezionati da parte dell'autorità doganale, i prodotti che entrano in zona doganale libera o libero deposito doganale e prodotti nell'ambito del procedimento deposito doganale).

Obblighi strumentali
Sono inoltre previste diverse esenzioni: in relazione a servizi di pubblico interesse (ad esempio servizi postali, servizi sanitari); sulle importazioni di beni introdotti in Montenegro secondo le procedure doganali di transito; sulle importazioni temporanee di beni e in relazione a regimi doganali particolari. Il periodo di imposta corrisponde al mese di calendario. I soggetti passivi sono obbligati a presentare la dichiarazione entro il 15° giorno di ogni mese. L’imposta dovuta sulle importazioni è assolta contestualmente ai dazi doganali. Sono previsti rimborsi di imposta per gli esportatori abituali e per quei contribuenti che hanno esposto un credito per tre volte consecutivamente. Sono altresì previsti regimi speciali per piccoli imprenditori e per determinati settori di attività come le attività agricole, le agenzie di viaggio, le rivendite di beni usati, gli antiquari. I piccoli imprenditori il cui volume d’affari non supera 18mila euro nei dodici mesi precedenti non è soggetto all’obbligo di registrarsi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ma se vi provvede è vincolato al regime per tre anni.

Tassa sui trasferimenti immobiliari
In vigore dal 2004, grava sul valore di mercato di una proprietà immobiliare con aliquota del 2 per cento. Non è dovuta dalle persone fisiche che acquistano la casa per abitarvi e sempre che non siano superati i 20 metri quadrati per ogni abitante.

Commercio estero: zone e porti franchi
Nel giugno 2004, il Montenegro ha approvato una normativa sulle Trade Zone, che offre vantaggi alle imprese ed esenzioni da dazi doganali, tasse e altri diritti. Il Porto di Bar è attualmente l'unica zona franca in Montenegro. Tutti gli utenti della zona franca hanno a loro disposizione l'uso di infrastrutture, di servizi di movimentazione portuale e tutti i servizi di telecomunicazione.
La normativa montenegrina è conforme alle norme comunitarie. Completa uguaglianza è stato garantita agli investitori stranieri in riferimento ai diritti di proprietà, all'organizzazione di attività economiche nella zona franca.




Capitale: Podgorica
Lingua ufficiale: serbo (c.d. montenegrino)
Moneta: euro (adottato unilateralmente)
Forma istituzionale: repubblica (indipendente dal 3 giugno 2006)
Principali trattati stipulati con l’Italia
Come chiarito dalla circolare n. 33/E del 18 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate, in tema di attività di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e di scambio di informazioni, l’Unione di Serbia e Montenegro, rappresentando la preesistente Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in attesa della stipula delle rispettive Convenzioni fiscali, rimane vincolata alla Convenzione italo-iugoslava, ossia la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, ratificata dall’Italia con legge del n. 974 del 18 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 3 luglio 1975.



Fonti informative:
-  sito ufficiale del ministero delle Finanze della Repubblica del Montenegro
-  ministero delle Finanze, Guidebook to the Tax System of Montenegro, aprile 2006
-  Montenegro Taxes, in www.worldwide-tax.com, settembre 2009
-  Ambasciata del Montenegro Podgorica - Stati Uniti (guida ufficiale)

aggiornamento: 2012 (a cura di Gianluca Di Muro)
Luca Conte - Papuzzi
pubblicato Giovedì 12 Ottobre 2006

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