Schede Paese
Perù
I redditi sono suddivisi in categorie che sono determinate e individuate in base alle fonti di ricchezza corrispondenti
bandiera Perù
Imposta sui redditi unica per individui e società ma divisa in categorie
L'imposta sui redditi
I redditi si suddividono nelle seguenti categorie determinate dalle fonti di ricchezza corrispondenti:

Prima categoria
Redditi fondiari
Seconda categoria
Redditi di capitale
Terza categoria
Redditi d’impresa
Quarta categoria
Redditi da lavoro autonomo
Quinta categoria
Redditi da lavoro dipendente

I contribuenti residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti mentre quelli non residenti sono tassati soltanto per i redditi di fonte peruviana. Si considerano redditi di fonte peruviana i redditi prodotti da fondi situati in Perù, i redditi di capitale collocati o utilizzati economicamente nel Paese; i redditi dell'attività lavorativa esercitata nel Paese, i proventi derivanti dalla vendita di azioni o partecipazioni rappresentative del capitale di imprese domiciliate in Perù. Si considerano residenti le persone fisiche che hanno risieduto o soggiornato in Perù per un periodo non inferiore a due anni. Tale lasso di tempo non è interrotto da assenze temporanee fino a 90 giorni. E' tuttavia possibile essere assoggettato al regime di tassazione dei residenti dimostrando almeno sei mesi di permanenza nel Paese e richiedendo l'iscrizione al registro unico dei contribuenti.

L'imposta personale sui redditi
Sono soggetti passivi le persone fisiche, le successioni indivise, le associazioni di fatto tra professionisti e le persone giuridiche, nonché, per effetto di opzione, le imprese coniugali. Il reddito imponibile è costituito dai proventi conseguiti nel periodo di imposta. Quando tali proventi derivano dall'alienazione di beni, il reddito è determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore netto contabile dei beni ceduti. Se si tratta di beni ammortizzabili, il valore contabile sarà diminuito dall'ammontare dei deprezzamenti previsti dalla legge. Dai redditi di quarta categoria e quinta categoria sono deducibili annualmente 7 Uit (unità impositiva tributaria). Ai contribuenti che conseguono entrambi i tipi di reddito la deduzione spetta una sola volta.

Aliquote fiscali
Le aliquote progressive previste sono le seguenti:
fino a 27 Uit: 15%
da 28 a 54 Uit: 21%
da 55 Uit: 30%.
La Uit è un valore di riferimento in moneta che viene stabilito annualmente dalla legge. Per il 2011 è pari a 3600 PEN. Il reddito complessivo imponibile comprende i redditi di prima, seconda, quarta e quinta categoria mentre non comprende i dividendi né qualsiasi altra forma di distribuzione di utili che sono tassati separatamente al 4,1%.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche
Sono soggette a tale imposta le persone giuridiche di seguito indicate: società anonime, in accomandita, civili, commerciali a responsabilità limitata, costituite in Perù; le cooperative, comprese quelle di produzione agraria; le imprese di proprietà sociale; le imprese di proprietà statale, parziale o totale; le associazioni; le imprese individuali e le società di qualsiasi natura, costituite all'estero, che percepiscono sotto qualsiasi forma redditi di fonte peruviana; le imprese individuali a responsabilità limitata, costituite nel territorio dello Stato; le succursali e qualsiasi altra stabile organizzazione nel Paese delle imprese individuali, società o entità di qualsiasi natura costituite all'estero; le società agricole di interesse sociale; le società irregolari; le comunioni di beni, le joint ventures, i consorzi e le altre forme contrattuali di collaborazione imprenditoriale che tengono la contabilità separata da quella dei suoi soci o controparti. La base imponibile è determinata secondo le medesime disposizioni previste per le persone fisiche ad eccezione delle deduzioni. Per determinare i redditi imponibili di prima categoria occorre dedurre il 20% del reddito complessivo. Le sopravvenienze passive dovute a caso fortuito o forza maggiore e non indennizzate sono deducibili ai fini della determinazione del reddito. Per determinare i redditi di seconda categoria occorre dedurre il 10% del reddito complessivo. Per determinare i redditi di terza categoria occorre dedurre le spese necessarie per produrlo se e in quanto la deduzione non è espressamente vietata dalla legge.
Le perdite dei redditi di terza categoria di fonte peruviana possono essere riportate nei quattro esercizi successivi a quello in cui sono state prodotte. Possono altresì essere compensate, sempre con redditi di terza categoria di fonte peruviana, fino al 50% dei redditi netti conseguiti negli esercizi immediatamente precedenti. In nessun caso è possibile dedurre la perdita prodotta all'estero dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Possono essere dedotte le perdite prodotte all'estero dai redditi là conseguiti e solo se risulta un utile esso va sommato al reddito di fonte peruviana. L'aliquota sui redditi societari è del 30%.

I metodi di verifica dei prezzi di trasferimento
I metodi di valorizzazione delle transazioni tra imprese collegate che l'Amministrazione fiscale può applicare in base alla legge dell'imposta sui redditi sono i seguenti:
1. metodo del costo maggiorato: consiste nel determinare il valore di mercato delle operazioni (aventi per oggetto beni e servizi tra imprese collegate) mediante l'incremento del valore di acquisizione o costo di produzione del margine che la società abitualmente applica in transazioni con parti non collegate o applicabile in transazioni comparabili tra terzi indipendenti.
2. metodo del prezzo di rivendita: consiste nel determinare il valore di mercato mediante la diminuzione dal prezzo di rivendita stabilito dal compratore del margine che abitualmente ottiene il compratore medesimo in transazioni comparabili con terzi non collegati, o applicabile a transazioni fra terzi indipendenti.
3. metodo basato sull'utile: consiste nel determinare il valore di mercato attraverso la distribuzione del risultato dell'operazione, tenendo conto delle vendite, dei costi, dei rischi assunti e delle funzioni svolte dalle imprese vincolate. Tale metodo si applica alle transazioni realizzate da soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata.

Le ristrutturazioni societarie
Le parti interessate dalle operazioni di riorganizzazione possono optare per uno dei seguenti regimi, mutuamente esclusivi tra loro: se la società conferitaria effettua la rivalutazione volontaria dei beni dell'attivo, la differenza tra il maggior valore pattuito e il valore contabile sarà tassabile. In questo caso, i beni trasferiti sono assunti al valore di rivalutazione con la possibilità di accantonare i relativi ammortamenti; se la società conferitaria effettua la rivalutazione volontaria dei beni dell'attivo, la differenza tra il maggior valore pattuito e il valore contabile non sarà tassabile, sempre che non sia distribuita. In questo caso il trasferimento dei beni avverrà in neutralità; in mancanza di rivalutazione, il trasferimento dei beni avverrà in continuità dei valori, salva la rettifica del valore per effetto dell'inflazione. L'aliquota prevista sul reddito di terza categoria conseguito da un soggetto residente è del 30%.

L'imposta sul valore aggiunto
Grava sulle vendite di beni mobili effettuate nel territorio dello Stato, sulle prestazioni o utilizzazioni di servizi nel Paese, sui contratti di costruzione, sulle prime vendite di immobili da parte dei costruttori e sulle importazioni di beni. Le persone fisiche, giuridiche e gli altri enti che non esercitano attività d'impresa sono considerati soggetti passivi quando importano beni imponibili ovvero quando esercitano in maniera abituale le operazioni comprese nell'ambito di applicazione dell'imposta. I soggetti passivi, sia in qualità di contribuenti che di responsabili di imposta devono presentare una dichiarazione contenente le operazioni soggette all'imposta effettuate nel mese precedente. Tra le operazioni non soggette all'imposta si possono menzionare le esportazioni di beni e servizi e i trasferimenti di beni tra le imprese nell'ambito di operazioni di riorganizzazione. L'aliquota è fissata, con decorrenza dal 2011, al 16%.

Aspetti internazionali
Dal 2004 ad oggi, il Perù ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione con i seguenti Paesi: Cile, Canada e Brasile.


Capitale: Lima
Lingua ufficiale: quecha, lingue indigene, spagnolo
Moneta: nuovo sol peruviano (PEN)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale

Fonti informative
- sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria peruviana: www.sunat.gob.pe
- sito ufficiale del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias: www.ciat.org


 

Luca Conte - Papuzzi
pubblicato Lunedì 29 Agosto 2011

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