
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata dalla legge del 15 dicembre 1999 (tulumaksuseadus), entrata in vigore il 1° gennaio 2000. L'aliquota vigente per il 2011 è fissata al 21% (invariata rispetto al 2010). L'ammontare non tassabile (deduzione base) prevista per il 2011 è di € 1.728,00. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. In generale la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento mentre il saldo d’imposta deve essere versato entro il 1° luglio. Nel caso in cui sia cessata l’attività in corso d’anno, la dichiarazione dei redditi deve essere compilata entro due mesi dall’avvenuta cessione. Anche in Estonia, come nella maggior parte dei Paesi europei, ai fini dell’imposizione fiscale vige il principio del world wide principle, in forza del quale, le persone fisiche residenti in Estonia, sono tassate sul reddito ovunque prodotto mentre i non residenti sono assoggettati a tassazione soltanto per il reddito prodotto nel Paese. In particolare, secondo la normativa fiscale estone, si considera residente ai fini fiscali il soggetto che abbia soggiornato in Estonia almeno 183 giorni nell’anno di imposta, abbia la nazionalità estone e/o svolga un lavoro per il governo all’estero.
Le tipologie di reddito soggette a tassazione
I redditi assoggettati a tassazione si suddividono nelle seguenti quattro tipologie:
1. reddito da lavoro dipendente;
2. reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
3. redditi da investimenti;
4. reddito da capital gain.
Il reddito da lavoro dipendente comprende i redditi in denaro o in natura percepiti sulla base di un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione. In particolare salari, stipendi, bonus e premi una tantum. Sono assimilati a tale categoria, i redditi da pensione, soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 10 per cento. In ogni caso tali redditi sono generalmente tassati al netto delle deduzioni/detrazioni previste. Il reddito per il lavoro svolto all’estero è esente da imposta in Estonia, nell’ipotesi in cui il percettore abbia soggiornato all’estero almeno 183 giorni.
Dividendi, capital gain e fringe benefit
A partire dal 1° gennaio 1994 i dividendi corrisposti da società residenti sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta al momento della distribuzione. Diversamente i dividendi erogati da società straniere non sono sottoposti ad imposta se questi hanno scontato imposizione nel Paese della società erogante o/e se i profitti relativi a tali dividenti sono stati soggetti all’imposta in capo alle società (corporate tax). I canoni percepiti a titolo di royalties sono completamente imponibili, non essendo al riguardo prevista alcuna particolare deduzione/detrazione. I capital gain sono invece tassati generalmente ad un’aliquota fissa pari al 24 per cento. Tuttavia è escluso da imposizione il capital gain relativo, per esempio, alla vendita dell’abitazione principale (casa o appartamento) del contribuente, alla vendita della seconda casa, a condizione che il contribuente abbia posseduto la proprietà per almeno due anni. Sono esenti, invece, i fringe benefit, alcune tipologie di pensione, il reddito originato dal lavoro dipendente all’estero, alcune tipologie di interessi, le borse di studio erogate dallo Stato, le donazioni ricevute da persone fisiche ovvero da società residenti, le eredità.
Gli oneri deducibili e detraibili
Per quanto concerne gli oneri deducibili, é possibile dedurre dal reddito imponibile tutte le spese necessarie alla produzione del reddito. Per quanto riguarda le detrazioni, invece, sono detraibili ad esempio le donazioni versate a organizzazioni no-profit approvate dal governo e a istituzioni scientifiche, culturali, sportive educative appartenenti allo Stato o a autorità locali, oppure a riserve naturali e università pubbliche (con limiti), gli interessi su mutui, le spese per l’istruzione, i compensi e le donazioni, nonché le spese per l’istruzione se pagati dal contribuente per l’istruzione dei figli con una età inferiore ai 26 anni presso una istituzione pubblica o una scuola pubblica riconosciuta. I soggetti non residenti sono tassati in modo analogo a quanto previsto per i soggetti residenti. L’unica differenza tra i residenti e i non residenti risiede nel fatto che per i non residenti non sono previste deduzioni o detrazioni salvo che gli stessi siano residenti in Stati membri dell’Unione Europea. Ne consegue che le persone considerate fiscalmente non residenti in Estonia sono assoggettate a imposizione per tutti i redditi e capital gain prodotti in Estonia nonché per i redditi esteri trasferiti a mezzo banca in Estonia.
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
La normativa che disciplina la tassazione delle persone giuridiche è contenuta nella Law on Income Tax (Tulumaksuseadus) del 15 dicembre 1999 in base alla quale dal 1° gennaio 2000 le società estoni non sono più soggette all’imposta sul reddito, ma esclusivamente all’imposta sulla distribuzione dei profitti. Pertanto, il momento impositivo è relegato all’ipotesi di distribuzione di dividendi. Ne consegue che una società in utile, ma che per esempio non distribuisce dividendi non sarà soggetta ad imposta. La base imponibile ai fini dell’imposta sulla distribuzione dei profitti considera le seguenti tipologie di ricchezza distribuita: fringe benefit; donazioni, spese di intrattenimento; dividendi; rettifiche del prezzo di trasferimento; spese non inerenti l’attività. La misura dell'imposta vigente per il 2011 (non mutata rispetto al 2010) è pari a 21/79, equivalente al 26,58% circa. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, data in cui deve essere effettuato anche il versamento dell’imposta sulla distribuzione dei profitti, mediante l’autoliquidazione. In caso di pagamento tardivo o insufficiente da parte del contribuente, ovvero del sostituto d’imposta, sono computati interessi sull’ammontare non pagato.
Il calcolo dell’Iva
Sono considerati soggetti passivi d'imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici ed istituzionali che forniscono beni e servizi ovvero che effettuano importazioni di beni e servizi da Paesi esteri. La base imponibile è rappresentata dal totale dei corrispettivi pattuiti per tutte le cessioni di beni effettuate e per tutte le prestazioni di servizi effettuate. Per quanto riguarda le importazioni, invece, la base imponibile è rappresentata dal valore delle merce includendo anche le tasse di importazione.
L'aliquota standard è pari al 20% ma vi sono anche aliquote ridotte. L'aliquota Iva è del 9 per cento per:
- i libri (esclusi i libri per l'istruzione);
- medicinali, prodotti igienici e da toilette, apparecchiature mediche o dispositivi medici destinati a uso personale delle persone con disabilità, ai sensi del Social Welfare Act e specificato nell'elenco istituito con un regolamento del ministero degli Affari sociali;
- servizi di alloggio o di servizi di alloggio e prima colazione;
- pubblicazioni periodiche.
L'aliquota Iva è pari a zero per:
- esportazioni;
- acquisti intra-comunitari
- navi e gli aeromobili utilizzati a linee internazionali, attrezzature, pezzi di ricambio e di combustibile utilizzato a tali navi o aeromobili e per la riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di stabilimento o di un usufrutto di tali navi o aeromobili;
- beni e servizi forniti ai passeggeri per il consumo a bordo di navi e aerei che si spostano sulle rotte internazionali; la fornitura di servizi portuali per soddisfare le esigenze dirette delle navi che navigano nelle acque internazionali e la fornitura di servizi di navigazione e servizi aeroportuali per soddisfare le esigenze dirette di aeromobili utilizzati in gran parte sulle rotte internazionali;
- beni trasferiti e trasportati in un altro Stato membro ad un rappresentante diplomatico, agente consolare (ad eccezione di console onorario), un rappresentante o rappresentanza di una missione speciale o un'organizzazione internazionale o consolare di uno Stato straniero, una missione speciale o di un'istituzione comunitaria o Stato membro della NATO destinati sia per l'uso delle forze di altri Stati membri della NATO o del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle relative mense, quando tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
- merci non comunitarie collocate in una zona franca o deposito franco nel quadro delle procedure doganali;
- merci comunitarie vincolate al regime di deposito fiscale.
In caso di esenzione Iva dei beni o servizi, l'Iva pagata a monte non è deducibile.
Le novità della legge di Bilancio 2006
Si segnala che, a seguito della approvazione della legge di Bilancio 2006 da parte del Parlamento estone, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono state introdotte le seguenti novità:
- la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, che passa così dal 24 al 23 per cento;
- l’aumento della detrazione personale mensile che passa da 1.700 a 2mila corone estoni;
- la riduzione dell’aliquota sugli utili distribuiti che passa da 24/76 a 23/77;
- la riduzione dei contribuiti assicurativi sulla disoccupazione che dall’1 passa allo 0,6 per cento se a carico del lavoratore, ovvero dallo 0,5 allo 0,3 per cento se a carico del datore di lavoro.
Capitale: Tallin
Lingua ufficiale: estone
Moneta: euro (dal 1° gennaio 2011) - EUR (1 euro = 15,6466 corone estoni)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare indipendente
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica italiana e l’Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Tallin il 20 marzo 1997, ratificata con legge n. 427 del 19 ottobre 1999 e in vigore dal 22 febbraio 2000.
aggiornamento: 2011 (Luca Conte-Papuzzi per aliquote persone fisiche, giuridiche e Iva)
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