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Schede Paese
Bulgaria
Il sistema fiscale bulgaro è stato profondamente modificato a seguito dell’ingresso nell’Unione europea dal 2007

Il sistema fiscale bulgaro è stato profondamente modificato a seguito dell’entrata del paese nell’Unione Europea nel 2007. Le tre principali leggi che regolano l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e quello sul valore aggiunto sono, infatti, entrate in vigore in quell’anno.
Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sulle persone fisiche è regolata dal “Income Taxes on Natural Persons Act” entrato in vigore nel 2007 e che ha subito importanti modifiche già nel 2008.
L’imposta grava su tutti i redditi delle persone fisiche ovunque prodotti per i residenti e su quelli prodotti nel paese per i non residenti. E’ considerato residente chi:
- ha un domicilio permanete nel paese;
- è presente nel paese per più di 183 giorni in un anno;
- è inviato all’estero per conto di entità residenti;
- ha i propri interessi vitali nel paese.
Sono considerati redditi di fonte bulgara:
1) i redditi derivanti da attività economica all’interno del territorio nazionale;
2) I redditi provenienti da attività di lavoro o prestazioni di servizi effettuate nel territorio nazionale;
3) I dividendi e le plusvalenze per la liquidazione di quote di partecipazione in società residenti;
4) I redditi provenienti dal trasferimento di ditte individuali residenti;
5) qualsiasi remunerazione per attività svolte nel paese da sportivi, scienziati, artisti o figure pubbliche anche se pagati per mezzo di intermediari;
6) tutti gli altri redditi previsti dalla legge.
Sono esentati da imposta i seguenti redditi:
- Redditi provenienti dalla vendita di appartamenti residenziali e autovetture, che rispettino i requisiti di legge;
- Utili derivanti dalla vendita di titoli;
- Interessi ricevuti da persone fisiche sui depositi in banche commerciali residenti;
- Sussidi per i figli pagati dallo Stato;
- Borse di studio;
- Premi di lotterie e altri giochi;
- Premi pagati dallo Stato per attività culturali;
- Profitti per la vendita di beni ricevuti in eredità o donazione;
- Vestiti da lavoro o uniformi ceduti gratuitamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti;
- Titoli di viaggio per il luogo di lavoro offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Dal reddito sono deducibili i contributi previdenziali, gli interessi per i mutui e altre spese specifiche indicate dalla legge.
In genere è prevista un’aliquota fissa del 10% applicata anche a royalties, interessi e plusvalenze mentre per i dividenti e liquidazione delle quote di possesso in società residenti l‘aliquota è del 5%. Per le imprese individuali che calcolano il reddito secondo le norme dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche l’aliquota è del 15%.
La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. I lavoratori dipendenti subiscono la ritenuta dell’imposta alla fonte direttamente dal loro datore di lavoro, per questo, in mancanza di altri redditi possono anche non presentare la dichiarazione annuale.
Le imposte dirette sulle persone giuridiche
L’imposta sulle persone giuridiche è stata riformata con il Corporate Income Tax Act entrato in vigore il 1 gennaio 2007.
Essa è dovuta da tutte le società ed altri enti (per le loro attività commerciali) residenti in Bulgaria per i redditi ovunque prodotti e dalle stabili organizzazioni di società non residenti per i redditi prodotti nel paese. Sono previste esenzioni per coloro che realizzano particolari investimenti in alcune aree depresse individuate dalla legge. In tale caso l’imposta non versata deve essere obbligatoriamente reinvestita nell’attività stessa e gli asset acquisiti sono soggetti a certi limiti sia qualitativi (ad esempio solo una certa percentuale può essere costituita da intangibles) e di durata minima di possesso.
Il reddito imponibile viene calcolato a partire dal dato di bilancio corretto secondo le normative fiscali. Tra le principali variazioni da effettuare ci sono:
- spese non inerenti o non debitamente documentate;
- interessi eccedenti i limiti indicati dalle regole di thin capitalization (il limite è dato da un rapporto tra debiti e patrimonio netto pari a 3);
- Ammortamenti che, ai fini fiscali, devono essere effettuati secondo quanto regolato da apposite tabelle;
- i dividendi ricevuti da società residenti nel paese o in altri paesi della UE.
Le perdite possono essere riportate in avanti agli esercizi successivi per un periodo di massimo 5 anni,
In genere l’aliquota da applicare al reddito imponibile è del 10% anche se, per particolari attività (assicurazioni, gioco di azzardo) è prevista un’aliquota diversa. E’ prevista una ritenuta del 10% per il pagamento a entità non residenti di interessi, royalties, servizi, capital gains e altri redditi. Tale ritenuta è ridotta al 5% per il pagamento di interessi e royalties a società consociate residenti nella UE e dei dividendi per coloro che sono residenti fuori dall’Ue (non si opera, invece, alcuna ritenuta per i dividendi a società residenti nella UE).
Le società devono presentare la loro dichiarazione dei redditi e pagare le relative imposte entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora una società abbia ottenuto degli utili in un anno, l’anno successivo dovrà versare degli acconti mensili per un valore totale pari all’imposta dovuta nell’anno precedente. Per le società di nuova costituzione tali acconti saranno trimestrali e il loro valore dovrà essere concordato con l’amministrazione fiscale.
Imposta sugli immobili
Le proprietà immobiliari sono tassate con un’aliquota che può variare tra ilo 0,15% ed il 0,30 del loro valore a seconda della localizzazione e della destinazione d’uso (residenziale, commerciale ecc.). Il valore degli affitti ricevuti su una proprietà immobiliare rientra nel reddito tassabile del proprietario per un importo pari all’80% del totale. Qualora il proprietario dell’immobile sia non residente, invece, è prevista una ritenuta del 15% sull’importo pagato.
Le accise
Le accise sono dovute al momento della produzione o entrata nel territorio nazionale dei seguenti beni:
- Alcolici;
- Derivati del tabacco;
- Prodotti energetici ed elettricità;
- Automobili;
- Caffè e derivati.
Queste sono sottoposte a tassazione sulla base del loro valore e secondo aliquote specifiche per ciascun prodotto.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel 2007 ed è basata sulla Direttiva europea 2006/112/CE relativa al sistema comune del valore aggiunto.
L’imposta si applica a tutte transazioni di beni e servizi interni al paese, agli acquisti intra UE e alle importazioni. Le cessioni intracomunitarie e le esportazioni, il trasporto internazionale di merci e passeggeri e specifiche transazioni internazionali non sono imponibili ma danno diritto alla detrazione dell’iva pagata all’acquisto. Sono invece esenti e quindi non permettono la detrazione dell’Iva alla fonte le transazioni o locazioni di terreni, la cessione di fabbricati non nuovi, le locazioni di fabbricati all’uso residenziale, i servizi finanziari ed assicurativi, certi servizi sanitari, educativi, religiosi e culturali.
In generale l’aliquota è del 20% ma è prevista un’aliquota speciale del 9% per i servizi alberghieri.
Sono tenuti all’obbligo di registrazione per l’applicazione dell’Iva tutte le attività economiche che abbiano nell’anno precedente ottenuto ricavi superiori a 50.000 Lev o effettuati acquisti intracomunitari superiori a 20.000 Lev. Solo i soggetti registrati possono applicare l’imposta nella fase di vendita e dedurre quella pagata alla fonte. Ovviamente non è possibile detrarre l’iva relativa ad acquisiti effettuati da soggetti non registrati.
Aspetti internazionali
Il paese ha firmato numerosi accordi contro le doppie imposizioni tra cui quello con il nostro paese che è stato firmato il 21 settembre del 1988 ed entrato in vigore il 10 giugno 1991.
Non risultano invece accordi tra l’Italia e la Bulgaria per lo scambio di informazioni e per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee.
Esso non rientra nelle liste contenute nei Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999, del 23 gennaio 2002 e del 21 novembre 2001 e le loro successive modifiche che individuano i paesi e territori a fiscalità privilegiata per quanto riguarda rispettivamente le persone fisiche, l’indeducibilità dei componenti negativi e le controlled foreign companies.
Lingua ufficiale: bulgaro
Moneta: lev (Bgn); cambio 1,9567 lev per 1 euro (dicembre 2011)
Forma di governo: repubblica parlamentare
Luca Campanelli
pubblicato Venerdì 23 Dicembre 2011
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