Schede Paese
Danimarca
Tanto i residenti nel territorio quanto i non residenti sono tassati con l'applicazione di regole che valgono per entrambi
Bandiera Danimarca
L’imposta sui redditi (state income tax)
I redditi delle persone fisiche sono soggetti a una tassazione piuttosto gravosa in parte compensata dai ridotti contributi sociali e previdenziali richiesti. La tassazione avviene attraverso cinque differenti imposte (di cui una facoltativa): contributo al mercato del lavoro, imposta statale, imposta municipale, oneri sanitari e imposta ecclesiastica. 
Sono soggetti a tassazione  tutti i redditi dei contribuenti residenti e solo quelli di fonte danese per quelli non residenti. Si è considerati residenti se si ha una residenza ufficiale in Danimarca o vi si risiede per più di sei mesi. Le  coppie sposate possono compilare una dichiarazione congiunta. 
I redditi imponibili sono quelli da lavoro dipendente (compresi i benefits), da lavoro autonomo, gli interessi, i dividendi ecc.  Per i lavoratori autonomi il reddito imponibile viene calcolato seguendo le regole dell’imposta sui redditi delle società e le eventuali perdite possono essere compensate con redditi di altra fonte. 
In generale a tutti i contribuenti è riconosciuta una esenzione dall’imposta per le prime 42.900 corone (nel caso di coppie sposate o conviventi l’eventuale importo non utilizzato da un coniuge può essere usato dall’altro). Sono inoltre riconosciute deduzioni gli interessi passivi, i figli a carico, i contributi previdenziali, i contributi per il fondo di disoccupazione e le spese per il trasporto tra casa e lavoro. 
Sul reddito viene da prima calcolato il contributo al mercato del lavoro con un’aliquota dell’8% che, a partire dal 2011 ha mutato la sua natura passando da contributo sociale a vera e propria imposta. L’ammontare di questo contributo viene poi dedotto dal reddito al fine del calcolo delle altre imposte. 
L’imposta nazionale è pari al 3,64% per i redditi da 42.900 corone a 389.900 corone e del 15% per quelli superiori a tale soglia. L’imposta comunale varia nei vari comuni con una media del 25% ed è applicata sui redditi superiori a 42.900 corone. Gli oneri sanitari, precedentemente imposti dalle regioni o ora di competenza statale, sono pari all’8%.
L’imposta ecclesiastica, istituita da una legge del 1997, è dovuta dai membri della Chiesa danese che è la religione ufficiale dello Stato. L’aliquota varia dallo 0,41 all’1,50 per cento a seconda dell’autorità municipale. Tale imposta è facoltativa ma essa viene prelevata automaticamente qualora il contribuente non comunichi la volontà di esserne esentato.
Per i ricercatori o altro personale in posizioni chiave è previsto un regime speciale di tassazione per i primi tre anni di permanenza nel paese consistente in un’aliquota fissa al 26% senza però poter beneficiare di alcuna deduzione. Tale regime è però soggetto ad alcune condizioni relative alla tipologia di lavoro, ammontare di reddito percepito e alla durata del soggiorno. Dopo i tre anni di beneficio al lavoratore sono concessi altri quattro anni di permanenza nel paese a tassazione ordinaria. Qualora alla scadenza non venga lasciato il paese il contribuente è costretto a restituire i benefici fiscali ricevuti nel corso dei primi tre anni.  
 
L’imposta sulle società (corporation tax)
I soggetti passivi sono le società residenti per tutti i redditi e quelle non residenti soltanto per i redditi di fonte danese. A tal fine una società si considera residente quando la sede della sua direzione effettiva è situata in Danimarca. Sono inoltre residenti le società situate in Groenlandia se ritraggono redditi da una stabile organizzazione in Danimarca, se i loro redditi derivano da proprieta immobiliari situate in Danimarca, se ricevono dividendi (eccettuati quelli soggetti al regime della Direttiva cd. "madre-figlia") da proprie controllate residenti in Danimarca, ovvero se ricevono royalties o canoni per consulenze. Alcuni soggetti sono invece totalmente o parzialmente esonerati dalla corporation tax, come, ad esempio, le comunità religiose riconosciute e le istituzioni ecclesiastiche collegate alla religione di Stato, la Banca centrale danese, i servizi sanitari industriali, le imprese di risanamento urbano, i fondi pensione. La base imponibile è determinata secondo le stesse regole previste per l’imposta sui redditi statale. I redditi derivanti da attività non commerciale sono tassati solo se eccedono 1 milione di corone nel caso delle compagnie di mutua assicurazione. Sono esenti i dividendi distribuiti dalle società figlie non residenti. Per quanto riguarda il versamento, gli acconti sono dovuti il 20 marzo e il 20 novembre dell’anno di imposta, mentre l’imposta definitiva è dovuta il 1° novembre dell’anno successivo (in caso di accertamento) o il primo giorno del mese successivo all’emissione della richiesta (avviso di liquidazione). L’aliquota prevista è del 25 per cento. Le perdite possono essere dedotte per i cinque anni immediatamente successivi all’anno di imposta in cui sono conseguite.

L’imposta sui dividendi (share income tax)
Per quanto riguarda le società, sono tassabili i dividendi ricevuti dalle società controllate danesi ed estere che non sono incluse nel regime di tassazione dei redditi sempre che le azioni siano state detenute continuativamente per almeno un anno e in detto periodo siano stati distribuiti i dividendi, e, limitatamente al 66 per cento, sono altresì tassabili i dividendi delle società controllate danesi o estere soggette alla tassazione dei redditi. Per quanto riguarda le persone fisiche, i dividendi fino a 45.500 corone sono tassati con aliquota del 28 per cento, mentre la parte eccedente è tassata con aliquota del 43 per cento. Per i non residenti, i dividendi ricevuti da controllate residenti sono esenti.

Fund income tax
Sono soggetti passivi i fondi ricompresi nell’ambito di applicazione della legge sulle fondazioni, le associazioni alla stessa legge soggette e le fondazioni fondate in Groenlandia se hanno la sede della direzione effettiva in Danimarca, sempre che le fondazioni e gli altri enti siano registrati. La base imponibile è determinata ai sensi della legge sulla corporation tax. Sono deducibili le somme erogate per scopi di pubblica utilità o per altri scopi benefici. Sono inoltre deducibili le somme erogate per scopi statutari. Se un soggetto contribuisce ad un fondo residente in un Paese estero che applica una tassazione inferiore a quella danese, sarà tassato al 20 per cento sulla contribuzione annua che eccede 10mila corone. Tuttavia, i contribuenti possono chiedere di essere esentati se i contributi sono destinati a scopi pubblici caritatevoli. L’aliquota prevista è del 30 per cento sui redditi tassabili.

L’imposta sul valore aggiunto (value added tax)
L’imposta sul valore aggiunto è istituita secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie in materia. Essa si applica a tutte le transazioni di beni e servizi avvenute nel paese e alle importazioni. Alcuni beni e servizi come quelli sanitari, educativi e finanziari ne sono esentati. Sono obbligati alla registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto coloro che hanno volumi di affari superiori alle 50 mila corone (per chi è sotto la registrazione è facoltativa). L’aliquota ordinaria è del 25% del valore tassabile e non esistono aliquote ridotte.  Alcuni beni tra cui i giornali e le esportazioni sono soggetti ad aliquota nulla in modo da consentire il recupero dell’imposta pagata all’acquisto. La durata del periodo di imposta ed il relativo obbligo di versamento dipende dal volume d’affari e va da un mese per i contribuenti più grandi ai sei mesi per quelli di più ridotte dimensioni.



Capitale: Copenhagen
Lingua ufficiale: danese
Moneta: corona danese (Dkk)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Principali trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Copenhagen il 5 maggio 1999, ratificata in Italia con legge n. 745 dell’11 luglio 2002,entrata in vigore il 27 gennaio 2003.
Accordo operativo tra il ministero delle Finanze della Repubblica italiana e il ministero delle Finanze del Regno di Danimarca per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale, firmato a Roma il 26 ottobre 2004.
Accordo amministrativo tra il ministero delle Finanze italiano e quello danese per l’effettuazione di verifiche simultanee, in riferimento all’articolo 27, relativo allo scambio di informazioni, della Convenzione tra l’Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Copenhagen il 26 febbraio 1980, e in riferimento alla direttiva del Consiglio CEE 77/779, del 19 dicembre 1977.


Fonti informative
- sito ufficiale del Ministero delle Tasse (disponibile in versione inglese).
- sito ufficiale della Custom and Tax Agency
- precedente Scheda Paese a cura di Luca Conte-Papuzzi (per alcune informazioni rimaste invariate)


aggiornamento: 2012

 
Luca Campanelli
pubblicato Mercoledì 19 Luglio 2006

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