Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Schede Paese
Francia
Il sistema tributario francese si fonda su imposte nazionali e imposte locali distinte in base alla destinazione del gettito

1. Introduzione
Il sistema fiscale francese è improntato ai principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di progressività, enunciati nella dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789. Per la loro attuazione il legislatore transalpino - nell’adottare una fiscalità di tipo dichiarativo articolata in imposte nazionali e imposte locali, distinte in base alla destinazione del gettito - ha privilegiato non soltanto l’imposizione del patrimonio ma anche quella dei redditi che da esso derivano (fiscalità patrimoniale) parallelamente alla tassazione del consumo (fiscalità indiretta) e dei redditi prodotti dall’attività delle persone fisiche e giuridiche (fiscalità personale).
Le regole di questo sistema impositivo sono formalizzate nel Codice Generale delle Imposte (CGI) il cui dettato normativo si caratterizza per la contemporanea presenza del principio della tassazione mondiale e del principio della territorialità in forza dei quali le persone fisiche residenti sul territorio dello Stato sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti in base ad aliquote progressive, mentre le società lo sono esclusivamente per i redditi derivanti dall’attività d’impresa esercitata nel territorio francese.
2. Tassazione delle persone fisiche
2.1 I soggetti passivi
Fatte salve le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in Francia l’assoggettamento all’imposta sul reddito (IR) non è legato alla nazionalità del contribuente, ma al principio di territorialità. Infatti, sono assoggettate a IR sia le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi ovunque prodotti sia le persone fisiche che non hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi prodotti all’interno de territorio francese.
Affinché una persona possa essere considerata fiscalmente domiciliata in Francia è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti: avere in Francia il foyer (cioè l’abitazione in cui il contribuente e la sua famiglia risiedono abitualmente a condizione che questa residenza abbia carattere permanente) ovvero il luogo di soggiorno principale (che ricorre quando, nell’arco di un anno, si trascorrono più di 183 giorni nel territorio francese); esercitare in Francia di un’attività (salariata o meno) da cui derivi la produzione di un reddito; avere il centro degli interessi economici in Francia.
Le persone fisiche non fiscalmente domiciliate in Francia sono suscettibili di imposizione a seconda che dispongano o meno di un’abitazione nel territorio francese. Nel primo caso il contribuente sconta l’IR in ragione del reddito prodotto dall’immobile. La tassazione è di tipo forfettario, pari a tre volte il valore locativo dell’abitazione; il calcolo dell’imposta corrispondente a detta base imponibile forfettaria viene effettuato applicando il sistema del quoziente familiare e le aliquote progressive.Nella seconda ipotesi il contribuente non è assoggettato a IR a meno che non disponga di redditi di fonte francese, cioè redditi provenienti da beni, diritti o attività localizzate in Francia (ad esempio redditi di immobili, redditi di impresa agricola, commerciale o artigianale esercitata in Francia, somme derivanti da prestazioni artistiche o sportive eseguite o utilizzate in Francia) ovvero redditi o remunerazioni ricevuti da un debitore domiciliato in Francia (ad esempio pensioni e vitalizi indipendentemente dal paese in cui è stato reso il servizio che viene remunerato, somme percepite da scrittori o da compositori e dai loro eredi o legatari a titolo di diritto d’autore). La determinazione della base imponibile è effettuata secondo le regole applicabili ai redditi della medesima natura percepiti da un contribuente fiscalmente domiciliato in Francia. Alla base imponibile sono applicati il sistema del quoziente familiare e le aliquote progressive, ma l’imposta calcolata non potrà essere inferiore al 25% del reddito netto imponibile a meno che il contribuente dimostri che l’aliquota media che risulterebbe dall’imposizione in Francia dell’insieme dei suoi redditi di fonte francese ed estera é inferiore a detta aliquota minima del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’IR le persone fisiche il cui reddito non superi il “salario minimo interprofessionale di crescita” (SMIC, nel 2011 pari a 1.365 euro lordi mensili), le persone fisiche il cui reddito non superi 8.440 euro ovvero 9.220 euro se di età superiore ai 65 anni.
2.3 Le categorie di reddito
I redditi assoggettati a IR sono costituiti dalle seguenti categorie, ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie:
- redditi di lavoro dipendente: sono costituiti da emolumenti di qualsiasi natura (stipendi, salari, indennità e premi, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) percepiti nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente (inclusi i compensi percepiti da taluni dirigenti di società che detengono più del 35% dei diritti societari e dagli amministratori di società a responsabilità limitata, nonché le indennità percepite dai parlamentati nazionali e dai deputati europei e, su opzione, le indennità di funzione percepite dagli amministratori locali). L’importo netto imponibile è determinato previa deduzione dall’importo lordo delle somme versate a titolo di contributi obbligatori, nonché delle spese realmente sostenute ovvero, nel caso di pensioni e rendite, una deduzione forfetaria del 10% a titolo di spese. A decorrere dal 1° ottobre 2007, sono esenti da imposta le somme corrisposte per le ore di lavoro straordinario. Non si applica il meccanismo della ritenuta alla fonte;
- redditi fondiari (revenus fonciers): derivano dalla locazione di immobili “nudi” urbani o rurali (edificati e non edificati) situati in Francia o all’estero, ad esclusione di quelli espressamente esenti e a condizione che non siano percepiti nell’ambito di un’attività agricola, d’impresa o di lavoro autonomo. In linea generale, la base imponibile è costituita dalla differenza tra i canoni di locazione percepiti (escluse le cauzioni) e le spese sostenute dal proprietario per migliorie oppure per la manutenzione o la riparazione dell’immobile. Nel caso di contribuenti con reddito fondiario lordo annuo inferiore a 15.000 euro, la base imponibile è costituita dal canone annuale abbattuto forfetariamente del 30% a titolo di spese;
- redditi di impresa (bénéfices industriels et commerciaux, BIC): derivano dall’esercizio in maniera indipendente di un’attività di natura commerciale, industriale o artigianale, nonché dall’esercizio di un’attività che la legge considera tale (ad es. l’esercizio di attività di agenzia immobiliare). Ad esclusione del principio di territorialità (cfr. infra) e della tassazione delle plusvalenze, le regole relative alla determinazione della base imponibile sono le stesse previste per le imprese assoggettate all’imposta sulle società, comprese quelle relative al regime di imposizione. In particolare, si applica il regime reale normale se il volume d’affari annuo supera 777.000 euro per le attività di cessione di beni o fornitura di alloggi ovvero 234.000 euro per le prestazioni di servizi, mentre se il volume d’affari è compreso tra 81.500 euro e 777.000 per le attività di cessione di beni o fornitura di alloggi o è inferiore 234.000 per le prestazioni di servizi si applica il regime reale semplificato. Se il volume d’affari non supera dette soglie, il reddito imponibile è stabilito in misura forfettaria (29% del volume d’affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi, 50% per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) salvo opzione per il versamento (mensile o trimestrale) di un’imposta sostitutiva dell’IR e dei contributi (pari all’1% e all’1,7% del volume d’affari, rispettivamente, per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi e per le imprese che effettuano prestazioni di servizi). Per quanto riguarda le plusvalenze si distingue tra plusvalenze a lungo termine e a breve termine: le prime sono assoggettate a tassazione separata (aliquota del 16%) mentre le seconde sono incluse nel reddito imponibile ed assoggettate a tassazione ordinaria (aliquota progressiva) nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero nell’esercizio stesso e nei due successivi. In riferimento ai beni non ammortizzabili le plusvalenze sono a breve termine se la cessione del bene interviene entro due anni dall’iscrizione nell’attivo patrimoniale, mentre per i beni ammortizzabili le plusvalenze si considerano sempre a breve termine, indipendentemente dalla durata della detenzione, tuttavia se il bene è detenuto almeno da 2 anni, la parte di plusvalenza che eccede l’importo degli ammortamenti effettuati è considerata a lungo termine;
- redditi di lavoro autonomo (bénéfices non commerciaux, BNC): derivano dall’esercizio di professioni liberali (ad es. medici, avvocati), cariche e funzioni (ad es. notai, ufficiali giudiziari), nonché dall’esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad es. remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, compensi percepiti dagli inventori, operazioni di borsa). Il reddito imponibile, determinato in base al principio di cassa, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e l’ammontare dei costi sostenuti nello stesso periodo che, in sostanza, coincidono, con i costi deducibili ai fini del reddito d’impresa. I titolari di reddito di lavoro autonomo i cui compensi annui non superano 32.100 euro determinano il reddito in maniera forfetaria assoggettando a tassazione i compensi lordi abbattuti del 34%, salvo opzione per il versamento (mensile o trimestrale) di un’imposta sostitutiva dell’IR e dei contributi (pari al 2,2% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente). In caso di superamento della soglia si applica il “regime della dichiarazione controllata” che prevede la determinazione analitica del reddito;
- redditi derivanti dall’esercizio di attività agricola (bénéfices agricoles, BA): in linea generale, nella categoria sono ricompresi i redditi derivanti dalla coltivazione di terreni, dall’allevamento, dallo sfruttamento forestale, dalla vendita di biomasse o di energie derivanti in misura prevalenza dall’esercizio dell’attività agricola da parte di un titolare individuale o di un socio di società o di un gruppo non assoggettati ad imposta sulle società (società civili agricole, gruppi fondiari agricoli, forestali, rurali). La base imponibile è determinata applicandole medesime regole previste per la determinazione del reddito d’impresa, tuttavia il regime impositivo varia in funzione della media dei redditi realizzati nei due periodi d’imposta precedenti: se non supera 76.300 euro si applica il regime forfetario (reddito forfetario medio, determinato in ogni dipartimento per ettaro di coltura o in funzione del numero dei capi allevati, moltiplicato per il numero di ettari o di capi allevati), se la media è compresa tra 76.300 euro e 350.000 euro si applica il regime di determinazione semplificato, mentre se supera i 350.000 euro in caso di superamento della soglia si applica il regime di determinazione analitico;
- redditi di capitale mobiliare (revenus de capitaux mobiliers, RCM): si tratta dei prodotti derivanti dagli investimenti sia a reddito variabile (azioni, partecipazioni) sia a reddito fisso (crediti, depositi, cauzioni, obbligazioni e altri titoli negoziabili). In linea generale, sono assoggettati ad imposizione progressiva, tuttavia, il contribuente può optare per la tassazione a titolo definitivo mediante ritenuta alla fonte nella misura del 19%. Inoltre, dal 1° marzo 2010, se il percettore di detti redditi risiede in uno Stato o territorio che non consente lo scambio di informazioni è previsto un prelevamento forfetario obbligatorio pari al 50%. La base imponibile è costituita dall’importo lordo dei dividenti distribuiti (se percepiti da persone fisiche sono previsti due abbattimenti, uno proporzionale pari al 40%, l’altro forfetario pari a 1.525 euro per una persona sola e 3.050 euro per una coppia) o degli interessi maturati;
- redditi derivanti da plusvalenze: si tratta delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di beni immobili, nonché di valori mobiliari e diritti societari da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Francia non titolari di BIC e BNC.
In linea generale, sono tassati separatamente con applicazione di un’aliquota forfetaria e non concorrono alla formazione del reddito complessivo. In particolare, le plusvalenze immobiliari (beni e diritti immobiliari, al di fuori della residenza principale, posseduti da meno di 15 anni) sono assoggettate ad un’aliquota del 17%. La base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto (o il valore venale in caso di acquisto a titolo gratuito) aumentato di taluni costi. L’importo della differenza è abbattuto del 10% per ogni anno di detenzione del bene successivo al quinto. Ai capital gains invece si applica un’aliquota del 19% e la base imponibile è costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto. Tuttavia, ai fini del calcolo dell’IR, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o partecipazioni relative a società di diritto europeo assoggettate all’imposta sulle società o ad imposta equivalente sono abbattute di un terzo per ogni anno di detenzione successivo al sesto.
2.4 Le regole di tassazione: foyer fiscal e quoziente familiare
La tassazione delle persone fisiche è stabilita non a livello individuale ma in base al foyer fiscal (il “nucleo fiscale”) vale a dire l’entità familiare che può risultare composta da una persona sola (non coniugata, vedova, divorziata o separata) da una coppia coniugata (indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale), da persone (anche dello stesso sesso) legate da un’unione di fatto regolata da un PA.C.S. (patto civile di solidarietà) e dalle persone che sono a loro carico.
Pertanto, contribuente ai fini dell’I.R. non è l’individuo ma il “nucleo fiscale” e la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi conseguiti dalle persone considerate facenti parte del nucleo fiscale.
La presa in conto dei carichi di famiglia è la naturale conseguenza del principio della tassazione in base al foyer fiscal. A tal fine è stato introdotto (nel 1945) il sistema del quoziente familiare (QF), un criterio di tassazione per parti che sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia.
Il sistema consiste nel sommare i redditi di tutti i componenti del foyer fiscal e nel dividerne il risultato (reddito complessivo netto imponibile = R) per un quoziente rappresentato dalla somma di opportuni coefficienti assegnati a ciascun componente del foyer fiscal (numero di parti = N e QF = R/N); sul reddito pro-capite così ottenuto si calcola l’imposta lorda corrispondente applicando le aliquote progressive. Il numero di parti è attribuito nella maniera seguente:
| Situazione familiare | Persone a carico |
Numero di parti |
|
Persone coniugate o legate da PA.C.S. |
senza persone a carico | 2 |
|
senza persone a carico e uno dei due è invalido o ha una pensione di combattente |
2,5 | |
| senza persone a carico ed entrambi sono invalidi | 3 | |
| Con 1 persona a carico | 2,5 | |
| Con 2 persone a carico | 3 | |
| Con 3 persone a carico | 4 | |
|
oltre 3 persone a carico, maggiorazione di 1 parte per ognuna |
||
|
Persone celibi, divorziate o separate |
senza persone a carico | 1 |
|
senza persone a carico e invalide o con pensione militare o con figlio che ha un proprio foyer |
1,5 | |
| Con 1 persona a carico | 2 | |
| con 2 persone a carico | 2,5 | |
| con 3 persone a carico | 3,5 | |
|
oltre 3 persone a carico, maggiorazione di 1 parte per ognuna |
||
|
Persone vedove
|
senza persone a carico | 1 |
|
senza persone a carico e invalide o con pensione militare o con figlio che ha un proprio foyer |
1,5 | |
| con 1 persona a carico | 2,5 | |
| con 2 persone a carico | 3 | |
| con 3 persone a carico | 4 | |
|
oltre 3 persone a carico, maggiorazione di 1 parte per ogni persona |
2.5 La base imponibile e le aliquote
Una volta individuata la categoria reddituale di appartenenza tra quelle elencate supra, i redditi conseguiti da ciascun componente del foyer fiscal devono essere sommati per la determinazione della base imponibile. Detto reddito complessivo lordo viene poi diminuito:
- degli oneri deducibili sostenuti nell’anno d’imposta, debitamente documentati, che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione delle singole categorie di reddito. Sono previsti tassativamente e riguardano essenzialmente spese legate alla situazione personale del contribuente (ad es. oneri che presentano un carattere obbligatorio come gli assegni alimentari corrisposti agli ascendenti o ai discendenti, gli assegni periodici corrisposti al coniuge divorziato, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, i contributi previdenziali versati in forza di disposizione di legge);
- degli abbattimenti previsti in ragione dei carichi di famiglia, dell’ètà o della situazione personale.
Il reddito complessivo netto imponibile viene diviso per il numero di parti (N) corrispondenti al quoziente familiare di cui beneficia il contribuente. All’importo ottenuto - che rappresenta l’ammontare di ogni parte di reddito - si applicano le aliquote previste dalla seguente tabella (barème progressif par tranches).
| Frazione di reddito (parte) | Aliquota |
| Da 0 a 5.963 euro | 0% |
| da 5.964 euro a 11.896 euro | 5,50% |
| da 11.897 euro a 26.420 euro | 14% |
| da 26.421 euro a 70.830 euro | 30% |
| oltre 70.830 euro | 40% |
L’importo che risulta dall’applicazione della tabella delle aliquote, cioè l’imposta lorda calcolata su ogni parte di reddito, viene rimoltiplicato per il numero di parti (N) in modo da ottenere l’importo totale dell’imposta lorda dovuta dal foyer fiscal. Ad esempio: coniugi con un figlio minorenne e reddito complessivo imponibile del foyer fiscal pari a 27.500 euro. Il QF è 2,5 (2 parti per i coniugi e ½ parte per il figlio a carico). Il reddito complessivo netto imponibile per ogni parte di Q.F. é: (27.500 euro /2,5) = 11.000 euro. L’imposta lorda corrispondente alla parte di reddito è 605 euro. L’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo è 1.512 euro (605 euro x 2,5).
All’importo dell’imposta lorda risultante dall’applicazione della tabella delle aliquote devono essere apportati alcuni “aggiustamenti” effettuati rigorosamente nel seguente ordine:
- plafonamento degli effetti del quoziente familiare: è stabilito un tetto massimo (plafond) al vantaggio fiscale risultante dall’applicazione del quoziente familiare, detto limite è indicizzato ogni anno dalla legge finanziaria, per il 2011 è previsto un limite massimo di riduzione d’imposta pari a 2.336 euro per ogni ½ parte; ad esempio: coniugi con due figli minorenni e imposta pari a 9.000 euro senza tenere conto dei figli ovvero pari a 3000 euro tenendo conto della parte corrispondente ai due figli (2 figli = 1 parte); in questo caso l’imposta dovuta non potrà essere inferiore a: 9.000 – (2.336x2) = 4.328 euro (in luogo di 3.000 se non si applicasse il plafond);
- décote (riduzione d’imposta):tutti i contribuenti la cui imposta è inferiore ad un importo fisso stabilito annualmente (per il 2011 pari a 878 euro) beneficiano di una riduzione d’imposta pari alla differenza tra la metà dell’importo fisso e la metà dell’imposta lorda risultante dall’applicazione del quoziente familiare e dell’eventuale plafonamento. Per i redditi 2011 l’importo su cui calcolare la décote é stato fissato in 878 euro. Ad esempio: imposta lorda 700 euro; décote: (878:2) – (700:2) = 89 euro; imposta dopo la décote: 611 euro.
E’ a partire da questo importo che devono essere effettuate le eventuali ulteriori correzioni stabilite per la determinazione dell’imposta netta nel seguente ordine:
- detrazioni per oneri: si tratta di determinate spese relative all’abitazione principale, erogazioni liberali, spese per il babysitteraggio a domicilio, somme versate per l’impiego di una persona (ad es. collaboratori domestici, professori per lezioni private), sottoscrizione del capitale di società non quotate;
- sommatoria dell’eventuale imposta calcolata separatamente sulle plusvalenze;
- detrazioni o crediti d’imposta il cui diritto è maturato in anni precedenti (ad es. le spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione principale);
- ritenute e altri crediti d’imposta.
Effettuando le predette correzioni in più o in meno si ottiene l’imposta netta realmente dovuta; quando l’importo (cotisation initiale) è inferiore a 61 euro, l’imposta non viene riscossa (cd. franchigia minima). Se il contribuente deve imputare ulteriori ritenute e crediti d’imposta, l’imposta a credito sarà costituita dalla differenza tra gli importi imputati e l’importo della franchigia.
3. Tassazione delle società
L’imposta sulle società (IS) si applica obbligatoriamente alle società di capitali e assimilate (società anonime, SAS, società per azioni e società per azioni semplice, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e a talune società cooperative) in ragione della loro forma giuridica e indipendentemente dall’oggetto sociale. L’IS si applica, inoltre, in ragione della natura dell’attività esercitata, alle società civili industriali e più genericamente alle società che esercitano attività commerciali o effettuano operazioni a carattere lucrativo. Possono optare, invece, per la tassazione all'IS le società di persone e gli organismi assimilati. Sono totalmente esenti dall’IS gli enti pubblici territoriali (regioni, dipartimenti, comuni, istituti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità propria, sindacati dei comuni e sindacati misti costituiti esclusivamente da enti locali o loro raggruppamenti). Beneficiano invece di una esenzione temporanea dall’IS le imprese che si installano in alcune zone del territorio francese caratterizzate da disagi economici e sociali (ad es. Corsica, zone di aiuto a finalità regionale, zone di rivitalizzazione rurale, zone urbane sensibili, zone di ridinamizzazione urbana, zone franche urbane, poli di competitività).
3.1 La base imponibile e le aliquote
In base al principio di territorialità, sono assoggettati all’IS esclusivamente gli utili di società che svolgono la loro attività in Francia, anche per il tramite di una stabile organizzazione, indipendentemente dalla nazionalità. Ne consegue che le società imponibili in Francia non possono dedurre dal proprio risultato di esercizio le perdite realizzate dalle proprie società estere. Tuttavia, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia, per talune società esiste la possibilità di determinare l’imponibile fiscale su base consolidata. I gruppi societari invece possono optare per il regime c.d. di integrazione fiscale che permette alla società madre francese di integrare nel proprio utile fiscale gli utili realizzati dalle filiali francesi controllate almeno per il 95% e di pagare l’IS per tutte le società del gruppo.
La determinazione della base imponibile da assoggettare a IS avviene con le stesse regole previste per la determinazione del reddito d’impresa. Il riferimento generale è l’utile netto (o perdita), che risulta dal conto economico e la base imponibile è ottenuta dopo che al risultato d’esercizio sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Il reddito imponibile, calcolato in base al criterio di competenza, è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi.
Le principali componenti positive di reddito sono costituite dai ricavi, dalle variazioni positive delle rimanenze di magazzino, dai dividendi e dalle plusvalenze patrimoniali.
Le principali componenti negative di reddito sono rappresentate dai costi di esercizio quali l’acquisto di materie prime e merci, le spese generali (ad es. costo del personale e della manodopera, affitti passivi) le erogazioni liberali entro determinati limiti, gli accantonamenti per perdite o oneri specifici, gli interessi passivi, le minusvalenze e gli ammortamenti (il criterio adottato dal legislatore per il calcolo degli ammortamenti è quello delle rate costanti. Il periodo di ammortamento non è stabilito dalla legge ma dipende dagli usi e dalle consuetudini consolidati e praticati per ogni settore economico. I coefficienti sono indicativi e non obbligatori. L’Amministrazione finanziaria può comunque applicare coefficienti diversi in relazione alle singole fattispecie, tuttavia non può contestare il coefficiente applicato esclusivamente in ragione del periodo di reale utilizzazione del bene).
Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi illimitatamente (report en avant) oppure, su opzione e a determinate condizioni, possono essere portate in diminuzione del reddito dei tre periodi di imposta precedenti (report en arrière) dando luogo ad un credito imputabile all’imposta dei cinque anni successivi, rimborsabile alla fine del quinquennio. Le minusvalenze a lungo termine possono essere imputate esclusivamente su eventuali plusvalenze a lungo termine realizzate nei 10 esercizi successivi.
L’aliquota ordinaria dell’IS è pari al 33,33%. Le società con volume d’affari inferiore a 763.000 euro il cui capitale è interamente liberato e detenuto senza soluzione di continuità, almeno per il 75%, da persone fisiche o da società alle stesse condizioni applicano l’aliquota ridotta del 15% ai primi 38.120 euro di reddito. Gli enti pubblici e gli enti non commerciali beneficiano di aliquote ridotte pari al 24%, 15% o 10% in ragione dei redditi patrimoniali (redditi fondiari, redditi derivanti dall’esercizio di attività agricola, taluni redditi di capitale mobiliare). Infine, le plusvalenze a lungo termine sono tassate con aliquota ridotta se realizzate a seguito della cessione di partecipazioni (8%, 0% se le partecipazioni sono detenute da oltre 10 anni), della concessione di licenze per lo sfruttamento di brevetti, di invenzioni brevettabili e di alcuni processi di fabbricazione industriale (15%) e della cessione di titoli di società a prevalenza immobiliare - SPI quotate (19%).
4. Imposta sul valore aggiunto
Sono assoggettate a IVA le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni a titolo oneroso riconducibili ad un’attività (indipendentemente dalla natura della stessa) diversa da quella di lavoro dipendente o che non sia espressamente esente. Le attività esercitate dalle persone giuridiche di diritto pubblico in quanto “pubblica autorità” sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva ad eccezione dei casi in cui tale esclusione comporti una distorsione della concorrenza (in generale, si tratta dei servizi pubblici a carattere industriale e commerciale che possono essere dati in concessione dalle collettività locali alle imprese private).
L’aliquota ordinaria è fissata al 19,6%. Per particolari categorie di beni o servizi sono previste due aliquote ridotte: l’aliquota del 5,5% che si applica alla maggior parte dei prodotti alimentari e agricoli, ad alcuni prodotti destinati al consumo animale, ai medicinali non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale,a i libri e a talune prestazioni di servizi nel rispetto di determinate condizioni (fornitura di alloggi, fornitura di pasti nelle mense e negli ospedali, vendita di cibo da consumare sul posto, trasporto di viaggiatori, alcuni spettacoli, lavori di miglioramento, trasformazione, ristrutturazione e mantenimento di fabbricati ad uso abitativo costruiti da più di dieci anni) e l’aliquota del 2,1% applicata ai i prodotti editoriali e ai medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. Aliquote specifiche sono previste nei Dipartimenti d’Oltremare e in Corsica.
Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative all’attività di insegnamento, le prestazioni mediche e paramediche e le spese di ospedalizzazione, le operazioni di assicurazione, riassicurazione e le prestazioni di servizio ad esse afferenti, talune operazioni bancarie (ad es. concessione, negoziazione e gestione di crediti). Per alcune operazioni esenti, come la locazione per uso professionale di fabbricati non ammobiliati, la locazione di beni rurali o le operazioni bancarie e finanziarie, è possibile optare per l’imposizione all’Iva.
In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il coefficiente di tassazione forfetaria dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore) aumentate entrambe delle sovvenzioni direttamente collegate al prezzo delle suddette operazioni.
5. Le altre imposte
5.1 Le imposte a finalità sociale
Sono prelievi di natura fiscale che a differenza della contribuzione previdenziale non danno diritto ad una controprestazione diretta da parte dello Stato.
Le persone fisiche fiscalmente domiciliate in Francia sono assoggettate alla Contribution sociale généralisée (CSG) la cui aliquota varia in funzione della tipologia di reddito: 7,5% (sul reddito lordo) per i redditi derivanti dall’esercizio di un’attività (dipendente o non) ovvero 8,2% (sul reddito netto imponibile determinato ai fini dell’IR) per i redditi di natura patrimoniale. Fino al 2019, le persone fisiche devono versare anche un contributo per il rimborso del debito sociale (CRDS), applicato ai redditi derivanti dall’esercizio di un’attività nella misura dello 0,50%, nonché un prelievo del 2% sui redditi di natura patrimoniale.
Le persone giuridiche sono assoggettate invece alla Contribution sociale sur les bénéfices des societés (CSB). La CSB è pari al 3,3% dell’importo dovuto a titolo di IS decurtata di un importo massimo di 763.000 euro per un periodo di dodici mesi. Sono esenti dalla CSB le società che realizzano un volume d’affari inferiore a 763.000 con capitale interamente liberato e detenuto senza soluzione di continuità, almeno per il 75%, da persone fisiche o da società alle stesse condizioni. Inoltre, le persone giuridiche che esercitano un’attività a carattere concorrenziale il cui volume d’affari è inferiore a 760.000 euro sono tenute a versare la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) destinata al finanziamento della protezione sociale dei non salariati. La C3S è pari allo 0,16% del volume d’affari al netto di eventuali deduzioni stabilite dalla legge.
5.2 Le imposte dovute dal datore di lavoro
Tassa sui salari (TS)
E’ dovuta dai datori di lavoro stabiliti in Francia che non sono assoggettati a IVA in tutto o in parte (almeno per il 90% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente a quello di corresponsione delle somme). Concerne principalmente le banche, le società di assicurazione, il settore medico e paramedico, le associazioni e gli altri organismi senza scopo di lucro. Ne sono esenti, in ogni caso, i datori di lavoro il cui volume d’affari o il cui reddito annuo è inferiore a 80.300 euro per le attività di cessioni di beni e a 32.100 euro per le prestazioni di servizi. La base imponibile è costituita dalla massa salariale lorda corrisposta ai lavoratori dipendenti e l’imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote.
| Massa salariale lorda | Aliquota |
| < a 7.604 € | 4,25% |
| 7.604 €≤ MSL ≤ 15.185 € | 8,50% |
| > a 15.185 € | 13,60% |
L’imposta non è dovuta se l’importo complessivo annuale ammonta a meno di 840 euro, se detto importo annuale è compreso tra 840 euro e 1.680 euro, l’imposta effettivamente dovuta è pari all’ammontare che risulta dalla seguente formula: 75%x(1680€-840€≤importo≤1.680€). Gli enti non commerciali beneficiano invece di un abbattimento forfetario stabilito annualmente (5.913 euro per le somme corrisposte nel 2010).
Tassa sull’apprendistato (TA)
E’ dovuta dalle imprese di diritto francese - organizzate in forma individuale e societaria - che hanno almeno un lavoratore dipendente. Ne sono esenti lo Stato e gli enti locali, le imprese che hanno uno o più apprendisti e la cui base imponibile annua, costituita dalla massa salariale lorda corrisposta ai lavoratori dipendenti, è inferiore all’importo corrispondente a sei volte lo SMIC annuale (salaire minimum interprofessionnel de croissance) per il 2011 pari a 95.751, le società e gli enti giuridici il cui oggetto sociale è costituito esclusivamente dall’attività di insegnamento, le associazioni dei datori di lavoro agricolo e le società civili agricole. l’imposta è calcolata applicando l’aliquota dello 0,5%. L’assoggettamento a TA comporta, inoltre, l’applicazione del contributo per lo sviluppo dell’apprendistato nella misura dello 0,18% della massa salariale lorda e per le imprese con più di 250 dipendenti anche del contributo supplementare per l’apprendistato, nella misura dello 0,1% della massa salariale lorda.
5.3 Le imposte sul patrimonio
La fiscalità patrimoniale è stata oggetto di recenti modifiche ad opera della legge 2011-900 del 29 luglio 2011 (legge finanziaria rettificativa per il 2011). Al fine di prevenire una situazione di sovrattassazione dei redditi la riforma ha puntato ad un alleggerimento delle imposte dovute sulla detenzione dei patrimoni con un aggravio della tassazione sui trasferimenti a titolo gratuito dei patrimoni più alti.
Imposta di registro
L’imposta di registro è applicata in misura fissa, proporzionale o progressiva in base alla natura dell’atto o delle operazioni giuridiche portate alla formalità della registrazione. Gli atti relativi alla vendita di immobili o di diritti immobiliari scontano una tassazione unica ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale (c.d. formalité fusionnée). Le acquisizioni effettuate dallo Stato, dagli organismi pubblici scientifici, di insegnamento, di assistenza e volontariato, dagli enti locali sono esenti dall’imposta.
Sono soggetti alla tassazione in misura fissa tutti gli atti per i quali la tassa fissa è prevista per legge e quelli che non sono assoggettabili a tassa proporzionale o progressiva, come gli atti giudiziari (ordinanze penali e decisioni di giustizia) ed extragiudiziari (atti degli ufficiali giudiziari) e taluni atti per i quali l’ammontare dell’imposta varia in base alla natura delle operazioni tassabili (atti autentici, atti di divorzio). L’imposta proporzionale si applica, oltre che alle vendite di immobili, ai contratti di assicurazione e a determinate operazioni societarie. L’imposta progressiva (la cui aliquota aumenta all’aumentare del valore dichiarato in atti) si applica ai trasferimenti a titolo gratuito (donazioni e successioni, cfr. infra).
La base imponibile è costituita, in linea di principio, dal valore venale (cioè al valore di mercato) dei beni nel giorno dell’atto o del trasferimento a titolo gratuito.
Vendita di immobili: l’aliquota dell’imposta unica è fissata al 4,80% di cui il 3,60% per cento spetta al dipartimento e l’1,20% spetta al comune (inoltre, il 2,37% dell’importo spettante al dipartimento viene versato allo Stato a titolo di “rimborso spese”). I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non sono soggetti all’obbligo di registrazione e quindi non scontano l’imposta di registro.
Cessione di azienda e cessioni assimilate: si applicano le seguenti aliquote progressive.
| Valore tassabile | Stato | Dipartimento | Comune | Totale |
| Fino a 23.000 € | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Da 23.000 € a 107.000 € | 2% | 0,60% | 0,40 | 3% |
| Da 107.000 € a 200.000 € | 0,60% | 1,40% | 1% | 3% |
| Oltre 200.000 € | 2,60% | 1,40% | 1% | 5% |
Operazioni societarie: la costituzione di società non sconta imposta, tuttavia, se gli apporti sono effettuati da soggetti che non scontano l’imposta sulle società, si applica l’aliquota proporzionale del 5% se l’apporto ha per oggetto immobili o diritti immobiliari oppure le aliquote previste per la cessione di azienda se l’apporto ha per oggetto l’avviamento, la clientela o un contratto d’affitto, salvo esenzione se il soggetto conferente conserva per 3 anni i diritti societari corrispondenti. L’aumento di capitale nominale e le operazioni straordinarie scontano un’imposta fissa di 375 euro se il capitale sociale è inferiore a 255.000 euro o di 500 euro se il capitale sociale è superiore a detto importo. Per gli aumenti di capitale diversi dal precedente si applicano le medesime regole previste per la costituzione di società. La riduzione del capitale sociale (con rimborso o meno ai soci) e lo scioglimento della società scontano un’imposta fissa di 375 euro ovvero di 500 euro se il capitale sociale è superiore a 225.000 euro. Alla cessione a titolo oneroso dei diritti societari si applica l’imposta proporzionale del 3%, tuttavia se si tratta della cessione di azioni, l’importo dovuto non può essere superiore a 5.000 euro, mentre se si tratta di partecipazioni in società il cui capitale non è diviso in azioni il valore di ogni partecipazione viene abbattuta di un importo pari al rapporto tra 23.000 euro il numero totale delle partecipazioni. In caso di cessione di partecipazioni in società a prevalenza immobiliare (SPI), l’aliquota è aumentata al 5% senza applicazione del plafonamento e dell’abbattimento.
Imposta sui trasferimenti a titolo gratuito (imposta di successione e donazione)
I trasferimenti a titolo gratuito comprendono, da una parte, le trasmissioni a causa di morte, cioè le successioni, e dall’altra, le trasmissioni tra vivi, cioè le donazioni. Ai fini della determinazione della base imponibile è necessario distinguere: se il donatore o il de cuius è domiciliato in Francia, le imposte sono dovute sul valore di tutti i beni mobili e immobili ovunque situati; se il donatore o il de cuius non è domiciliato in Francia occorre avere riguardo al domicilio del beneficiario: se questi è domiciliato in Francia o lo è stato almeno per 6 anni nel corso degli ultimi 10 anni le imposte sono sul valore di tutti i beni mobili e immobili ovunque situati, diversamente, le imposte sono dovute solo sul valore dei beni situati nel territorio francese.
Le regole per la determinazione della base imponibile sono diverse a seconda che si tratti di successione o di donazione. La base imponibile ai fini dell’imposta di successione è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). Ai fini dell’imposta sulle donazioni, la base imponibile è pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri previsti per le successioni.
L’imposta sui trasferimenti a titolo gratuito è calcolata applicando alla frazione di parte netta ricevuta da ciascun beneficiario, diminuita degli eventuali abbattimenti previsti dalla legge peri carichi di famiglia, l’aliquota progressiva o proporzionale. L’abbattimento a favore dei figli è stato fissato per il 2011 in 159.325 euro. Sono esenti dall’imposta di successione il coniuge sopravvissuto e il partner legato al defunto da un patto civile di solidarietà (PACS).
Le aliquote da utilizzare per la determinazione dell’imposta dovuta variano in funzione del valore del patrimonio trasmesso e del grado di parentela intercorrente tra il defunto o il donatore da una parte e l’avente diritto dall’altra parte.
Esistono, pertanto, differenti tabelle applicabili.
Trasferimenti (successioni e donazioni) in linea diretta (genitori e figli).
| Frazione di parte netta | Aliquota |
| Da 0 a 8.072 € | 5% |
| Da 8.073 € a 12.109 € | 10% |
| Da 12.110 € a 15.932 € | 15% |
| Da 15.933 € a 552.324 € | 20% |
| Da 552.325 € a 902.838 € | 30% |
|
Da 902.839 a 1.805.677 € Per i trasferimenti successivi al 30/07/2011 |
35% 40% |
|
Oltre 1.805.677 € Per i trasferimenti successivi al 30/07/2011 |
40% 45% |
Trasferimenti (successioni e donazioni)
|
Grado di parentela |
Aliquota | |
| Fino a 24.430 € | Oltre 24.430 € | |
| Fratelli e sorelle | 35% | 45% |
| Parentela entro il 4° grado | 55% | |
|
Parentela oltre il 4° grado e persone non legate da parentela |
60% | |
Donazioni tra coniugi o tra persone legate da PA.C.S.
| Frazione di parte netta | Aliquota |
| Da 0 a 8.072 € | 5% |
| Da 8.073 € a 15.932 € | 10% |
| Da 15.933 € a 31.865 € | 15% |
| Da 31.866 € a 552.324 € | 20% |
| Da 552.325 € a 902.838 € | 30% |
|
Da 902.839 a 1.805.677 € per le donazioni successive al 30/07/2011 |
35% 40% |
|
Oltre 1.805.677 € per le donazioni successive al 30/07/2011 |
40% 45% |
Infine, le donazioni di danaro tra familiari fino a 31.395 euro sono esenti da imposta a condizione che il donante abbia meno di 65 anni e il donatario - figlio oppure nipote in linea collaterale - sia maggiorenne. Il limite di età del donante è aumentato a 80 anni in caso di donazioni a favore di nipoti e pronipoti in linea diretta.
Imposta di solidarietà sul patrimonio (ISF)
E’ un’imposta progressiva dovuta dalle persone fisiche sul patrimonio detenuto quando il valore netto del patrimonio è superiore a un determinato ammontare stabilito annualmente. L’ISF è dovuta indipendentemente dalla localizzazione dei beni se i debitori sono fiscalmente domiciliati in Francia ovvero solo sul patrimonio localizzato in Francia se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati all’estero. Le persone fisiche che trasferiscono il domicilio in Francia sono assoggettate a ISF nei i cinque anni successivi al trasferimento solo in relazione ai beni situati in Francia a condizione però che non siano già state fiscalmente domiciliate nel territorio francese nel corso dei cinque anni precedenti. L’imposta è calcolata a livello di foyer fiscal sulla base del valore netto tassabile al 1° gennaio dell’anno d’imposta. La base imponibile è costituita dall’insieme dei beni, diritti e valori che compongono il patrimonio alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta: immobili edificati e non edificati, beni detenuti in usufrutto, liquidità, investimenti finanziari, beni strumentali non espressamente esclusi, mobili e oggetti di antiquariato, automobili e altri automezzi (aerei e imbarcazioni privati), cavalli da corsa, gioielli, oro e metalli preziosi. Non concorrono, in tutto o in parte, alla determinazione del valore netto tassabile taluni beni come i beni strumentali (imprese individuali di cui il contribuente è effettivamente a capo, partecipazioni non inferiori al 12,5% nella società in cui il contribuente esercita funzioni di direzione), i titoli oggetto di un patto collettivo di conservazione, i titoli relativi alla sottoscrizione del capitale di PMI o di taluni fondi di capitale-rischio, i diritti di proprietà letteraria o artistica detenuti dal loro autore, gli oggetti di antiquariato, d’arte o da collezione e taluni beni rurali. Le persone fisiche che non hanno domicilio fiscale in Francia non devono includere nella base imponibile gli investimenti finanziari ad esclusione dei titoli, azioni o partecipazioni in società non quotate a prevalenza immobiliare (ad es. le società civili immobiliari - SCI) in proporzione al valore dei beni detenuti in Francia dalla società rispetto all'attivo totale della società, le partecipazioni che rappresentano almeno il 50% del capitale di una società e le azioni o partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da persone giuridiche proprietarie di immobili o diritti reali immobiliari situati in Francia. In linea generale, i beni che concorrono alla determinazione della base imponibile sono valutati in base alle stesse regole previste in materia di successione, cioè il valore venale stimato al 1° gennaio dell’anno d’imposta. Per l’immobile adibito ad abitazione principale è previsto un abbattimento del 30% del relativo valore venale reale. L’ammontare dell’imposta dovuta è determinata applicando alla base imponibile le seguenti aliquote (attualizzate ogni anno).
Fino al 31 dicembre 2011:
| Valore netto tassabile | Aliquota |
| Da 0 a 800.000 € | 0% |
| Da 800.001 € a 1.310.000 € | 0,55% |
| Da 1.310.002 € a 2.570.000 € | 0,75% |
| Da 2.570.001 € a 4.040.000 € | 1,00% |
| Da 4.040.001 € a 7.710.000 € | 1,30% |
| Da 7.710.001 € a 16.790.000 € | 1,65% |
| Oltre 16.790.000 € | 1,80% |
A decorrere dal 2012:
| Valore netto tassabile (VNT) | Aliquota |
| Da 1.300.000 € a 3.000.000 € | 0,25% |
| Oltre 3.000.000 € | 0,50% |
Al fine di attenuare gli effetti derivanti dall’innalzamento delle soglie di tassazione è prevista una riduzione d’imposta (décote):
| Valore netto tassabile (VNT) | Riduzione d’imposta (formula) |
| = o > a 1.300.000 € e < a 1.400.000 € | 24.500 € - (7) x 0,25%VNT |
| = o > a 3.000.000 € e < a 3.200.000 € | 120.0000 € - (7,5)x 0,50%VNT |
| Volume d’affari | Aliquota effettiva |
| < a 500.000 € | 0% |
| 500.000 €≤ VA ≤ 3.000.000 € | 0,5% x (VA- 500.000 €)/2.500.000 € |
| 3.000.000 ≤ VA ≤ 10.000.000 € | 0,5% + 0,9% x (VA- 3.000.000 €)/7.000.000 € |
| 10.000.000 ≤ VA ≤ 50.000.000 € | 1,4% + 0,1% x (VA- 10.000.000 €)/40.000.000 € |
| > a 50.000.000 € | 1,5% |
6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
La liquidazione delle imposte è curata esclusivamente dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria che inviano ai contribuenti degli avvisi di pagamento per il versamento degli “acconti” e un avviso di liquidazione per il versamento del saldo. Tuttavia per le imposte sui redditi, il contribuente può effettuare il calcolo in “autoliquidazione” utilizzando lo stampato allegato al modello di dichiarazione. Per “autoliquidazione” deve intendersi il calcolo dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (quindi l’anno d’imposta precedente) e non il calcolo degli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta in corso. E’ prevista, inoltre, la possibilità di optare per il versamento rateizzato di alcune imposte (l’IR, l’IS, la TF, la TH e la CFE) calcolate sulla base di quelle versate l’anno precedente, mediante il pagamento di un decimo dell’imposta ogni 15 del mese da gennaio a ottobre e versando il saldo a dicembre. I contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione pagano l’intero importo direttamente al ricevimento dell’avviso di liquidazione. Se l’opzione viene effettuata entro il 15 giugno ha effetto per le imposte dovute per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, se è effettuata dopo tale data ha effetto per le imposte dovute per il periodo d’imposta successivo (quindi per il pagamento di veri e propri acconti d’imposta). In assenza di opzione per la rateizzazione, le imposte devono essere versate alle seguenti scadenze.
Per quanto concerne l’IR, il contribuente riceve due avvisi di pagamento (avis de paiement) sulla base dei quali deve versare, entro il 15 febbraio e il 15 maggio dell’anno successivo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione (quindi nello stesso anno in cui presenta la dichiarazione) i 2/3 dell’IR calcolata sulla base dell’imposta pagata nell’anno precedente (i due pagamenti sono impropriamente definiti “acconti”, in realtà l’imposta che viene versata riguarda l’anno precedente e non quello in corso). Il saldo deve essere versato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento dell’avviso di liquidazione della dichiarazione generalmente il 15 settembre. Se i versamenti sono effettuati on-line, i contribuenti beneficiano di una proroga di 5 giorni (20 febbraio, maggio e settembre). La dichiarazione dei redditi, unica per il foyer fiscal, deve essere presentata entro il 3 maggio se si tratta di persone fisiche titolari di BIC, BNC e BA, nonché di società civili immobiliari (SCI) che non possono optare per la tassazione all’IS). Le persone fisiche diverse dalle precedenti che presentano la dichiarazione su modello cartaceo hanno tempo fino al 30 maggio; se la dichiarazione viene presentata on-line è prevista una proroga che va dal 9 al 23 giungo a seconda del dipartimento di residenza.
Le società assoggettate ad IS ricevono quattro avvisi di pagamento dell’IS e della CBS in base ai quali il pagamento delle imposte avviene mediante quattro acconti trimestrali pari all’8,33% dell’imponibile dell’esercizio precedente da effettuarsi entro il giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il saldo dell’IS deve essere corrisposto entro il terzo mese e mezzo successivo a quello di chiusura dell’esercizio sociale (ad es. per una società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il terzo mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, quindi, per una società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, il termine di presentazione è il 3 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il 3 maggio è il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali, delle società estere operanti in Francia mediante una stabile organizzazione nonché delle società di persone che hanno optato per la tassazione all’IS. La presentazione della dichiarazione on-line fa guadagnare a tutti i soggetti passivi dell’IS una proroga di 15 giorni.
Per quanto riguarda l’IVA, i contribuenti sono tenuti a versare l’imposta dovuta e a presentare dichiarazioni periodiche alle scadenze stabilite in funzione sia del regime di appartenenza sia della localizzazione dell’attività. Per i contribuenti in “regime reale normale” (volume d’affari superiore a 777.000 euro per le attività di cessione di beni, di vendita di cibo da consumare sul posto e di fornitura di alloggi ovvero 234.000 per le attività di servizi) sono previsti versamenti e dichiarazioni mensili o trimestrali se l’Iva annuale è inferiore a 4.000 euro. Non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione. Invece, i contribuenti in “regime reale semplificato” (volume d’affari compreso tra 81.500 euro e 777.000 euro per le attività di cessione di beni, di vendita di cibo da consumare sul posto e di fornitura di alloggi ovvero tra 32.600 euro e 234.000 euro per le prestazioni di servizi e le altre attività non commerciali) devono versare quattro acconti nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre e presentare una dichiarazione annuale entro il 3 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Gli acconti non sono dovuti nel caso in cui l’imposta relativa al periodo di riferimento o all’anno precedente è inferiore a 1.000 euro. Gli operatori economici che hanno realizzato nell’anno precedente a quello di riferimento un volume d’affari superiore a 230.000 euro sono obbligati a inviare la dichiarazione in via telematica e ad effettuare i relativi versamenti on-line. Per tutti gli altri soggetti passivi è possibile ancora la presentazione della dichiarazione cartacea e il pagamento dell’imposta in contanti (fino a 3.000 euro), con assegno (fino a 50.000 euro) o mediante bonifico bancario (obbligatorio per importi superiori a 50.000 euro). L’importo definitivo della detrazione IVA spettante deve essere liquidato mediante la presentazione di una dichiarazione entro il 25 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il rimborso dell’imposta a credito può essere mensile o trimestrale se l’eccedenza è superiore a 760 euro, annuale (con la dichiarazione di dicembre) se l’eccedenza è superiore a 150 euro.
La TS è versata mensilmente (entro il 15 del mese successivo a quello di corresponsione delle somme) se l’importo dell’imposta dovuta è superiore a 4.000 euro oppure trimestralmente se l’importo dell’imposta dovuta è compreso tra 1.000 e 4.000 euro o mediante un unico versamento se l’imposta dovuta per l’anno precedente non supera 1.000 euro. I datori di lavoro devono presentare anche un’apposita dichiarazione riassuntiva entro il 17 gennaio dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme ma solo se l’imposta dovuta è superiore a 840 euro. La TA è versata in un’unica soluzione entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme. Anche CSG, CRDS e C3S devono essere versate un un’unica soluzione entro il 31 gennaio ovvero entro il 15 novembre se le iscrizioni a ruolo sono state effettuate, rispettivamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente ovvero entro il 15 ottobre dell’anno in corso. Per il pagamento on-line è prevista una proroga di 5 giorni. I debitori della T3% devono compilare entro il 15 maggio di ogni anno una dichiarazione in cui sono indicati località, consistenza e valore venale degli immobili e dei diritti immobiliari imponibili; il versamento va effettuato entro la medesima data.
Gli obblighi dichiarativi e i versamenti dell’ISF sono semplificati: dal 2011 i contribuenti non sono più tenuti a compilare gli allegati alla dichiarazione relativi ai giustificativi della riduzione d’imposta; dal 2012 potranno riportare direttamente nella dichiarazione dei redditi il valore del patrimonio netto tassabile senza fornire i giustificativi e gli allegati; dal 2013 potranno chiedere la rateizzazione dell’ISF con versamento mensile. Inoltre, considerati i tempi tecnici per l’attuazione delle nuove disposizioni adottate in materia, il termine di presentazione della dichiarazione e del versamento annuale dell’ISF – normalmente fissato per il 15 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento - solo per il 2011 è prorogato al 30 settembre.
Le imposte fondiarie sono versate in unica soluzione entro il 17 ottobre; le persone fisiche non titolari di BIC, BNC e BA possono effettuare il pagamento on-line entro il 22 ottobre. La TH relativa alle abitazioni principali e a talune residenze secondarie deve essere versata entro il 15 novembre, quella relativa alle altre residenze secondarie e a determinate tipologie di abitazione principale entro 15 dicembre dell’anno di riferimento. Pagando on-line il termine è prorogato di 5 giorni. Infine, per quanto riguarda la CET gravante sui soggetti titolari di BIC, BNC e BA, nonché sulle società, la CVAE viene versata mediante il pagamento entro il 15 giugno e il 15 settembre dell’anno di riferimento di due acconti (solo se superiori a 500 euro) pari al 50% dell’importo versato l’anno precedente e il saldo entro il 3 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per la CFE-IFER è previsto il versamento di un acconto, pari al 50% dell’imposta dell’anno precedente a quello di riferimento, entro il 15 giugno dell’anno di riferimento ma solo se l’imposta dovuta per l’anno precedente è superiore a 3.000 euro, il saldo va versato entro il 15 dicembre dell’anno di riferimento, mentre entro il 3 maggio deve essere presentata la relativa dichiarazione.
Fonti informative
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze: www.economie.gouv.fr
Sito con informazioni dettagliate sulle imposte: www.impots.gouv.fr
Sito ufficiale dell’Attaché Fiscal presso l’Ambasciata di Francia in Italia: www.attachefiscal.it
Portale della P.A. francese: www.service-public.fr
Capitale: Parigi
Lingua ufficiale: francese
Moneta: euro
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
- Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989. La Convenzione è stata ratificata da parte della Repubblica italiana con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, ed é entrata in vigore il 1° maggio 1992. Per la Repubblica francese è stata pubblicata nel Journal Officiel dell’ 8 maggio 1992.
- Accordo amministrativo per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione tra l’Italia e la Francia al fine di evitare le doppie imposizioni firmata a Parigi il 29 ottobre 1958.
- Accordo amministrativo per l'effettuazione di verifiche fiscali simultanee firmato a Parigi il 1° marzo 1985.
Katia Caruso
pubblicato Venerdì 7 Ottobre 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Schede Paese
Click sul continente di interesse per accedere alle relative schede paese
Dello stesso autore
21/3/2012
Il piano di rilancio dell'innovazione protagonista di un articolato disegno di legge che attende l'ok parlamentare
8/3/2012
Il piano di rilancio della competitività protagonista del disegno di legge che attende l'ok parlamentare
27/2/2012
Il piano di rilancio della competitività protagonista del disegno di legge che attende l'ok parlamentare
16/12/2011
Il sistema fiscale è costituito da un pacchetto di leggi e regolamenti, tra cui si segnala la legge n. 8438 del 1998
Notizie correlate
- Francia: un piano di equilibrio che fa perno anche sul fisco
- 23/11/2011

- Approvato il piano di equilibrio delle finanze pubbliche per arrivare nel 2016 alla riduzione del deficit pubblico
- Francia, nella Finanziaria 2009 spazio ad ambiente, imprese e fisco
- 3/11/2008

- Gli interventi decisi sono accompagnati da una serie di misure attuative indicate in dettaglio nel progetto di legge all'esame parlamentare
- Francia: varato per il 2011 il progetto di legge finanziaria (1)
- 25/10/2010

- Frenare il deficit e rilanciare l'attività economica. A questi due obiettivi si ispira l'impegno del governo
- In Francia il quoziente familiare riduce la progressività
- 18/6/2007

- Il meccanismo trova il proprio fondamento nel sistema generale di imposizione per famiglia tipico dell’ordinamento transalpino















