Schede Paese
Scheda Paese: Libia
La tassazione sulle persone fisiche prevede l'imposta sui redditi industriali e commerciali, sui profitti non commerciali, sul lavoro dipendente e generale sul reddito.
bandiera libica
L’imposta sui redditi industriali e commerciali si applica a tutti coloro che svolgono questo tipo di attività, sia abitualmente che sporadicamente. Il reddito imponibile è assoggettato ad aliquote progressive per scaglioni, al netto di quote esenti e spese deducibili. Nessuna differenza, ai fini dell’imposta, è prevista tra residenti e non residenti. L’imposta sui profitti non commerciali colpisce i redditi derivanti dall’esercizio di professioni e da lavoro autonomo. Il reddito imponibile è assoggettato ad aliquote progressive per scaglioni che vanno da un minimo del 15 per cento a un massimo del 35 per cento. L’imposta sul lavoro dipendente grava sui salari, sulle pensioni o sui redditi, al netto delle deduzioni personali e familiari, derivanti da servizi resi in Libia, anche da persone non residenti. Per quanto concerne le aliquote, in questo caso si va da un’aliquota minima pari all’8 per cento fino ad una aliquota massima del 35 per cento. Per quanto riguarda, invece, l’imposta generale sul reddito questa è, in buona sostanza, una sovraimposta che si applica sul reddito complessivo dei residenti al netto delle altre imposte (imposta sui redditi industriali e commerciali, sui profitti non commerciali, sul lavoro dipendente) già pagate. Le aliquote sono progressive per scaglioni e i primi 4mila dinari libici sono esenti dall’imposta. Non sono previste deduzioni e sono soggetti a tale imposta anche i redditi non soggetti ad altre imposte come i dividendi societari o le partecipazioni agli utili di società di persone o i capital gain percepiti da soggetti privati.

La tassazione sulle persone giuridiche
In Libia le società sono sottoposte alla business income tax che si applica con aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile. Fanno eccezione le imprese operanti nel settore petrolifero che sono sottoposte ad un diverso regime fiscale. Nella business income tax le aliquote vanno da una minima al 20 per cento a una massima al 60 per cento mentre l’importo dovuto è determinato in via provvisoria dalla società entro 7 mesi dalla chiusura dell’anno finanziario sulla base degli utili al netto delle detrazioni, e successivamente in via definitiva dal Tax Department dopo le verifiche sui libri contabili e sulla base di una percentuale presunta di profitti. Dall’imposta sul reddito delle società sono esentati gli enti pubblici la cui attività principale non concerne il commercio, l’industria e l’investimento immobiliare; i redditi da depositi a risparmio fino al limite di 5mila dinari libici; i redditi degli enti religiosi e delle altre organizzazione con fini sociali, educativi, sportivi e di beneficenza; i sussidi educativi; le somme pagate a fronte di polizze vita; gli assegni sociali; i redditi esenti ai sensi dei trattati internazionali. La legge libica n. 5 del 1981 prevede, inoltre, la possibilità per le società straniere aggiudicatarie di un contratto da realizzare in Libia di essere esentate, in parte o totalmente, da imposte. Un regime speciale è previsto per il settore agricolo, dove il reddito derivante dalla coltivazione della terra viene stimato da appositi comitati e su di esso grava un’imposta forfetaria del 5 per cento. I redditi agricoli possono beneficiare inoltre dell’esclusione dalla c.d. jihad tax. Altro regime particolare è rappresentato, come anticipato, dalle imprese del settore petrolifero. La petroleum tax (L. 25/1955) si applica al reddito derivante dalle operazioni di estrazione e lavorazione di petrolio, eseguite sulla base di una concessione di sfruttamento. Dalla fine degli anni ‘60, sulla base di determinati accordi di compartecipazione e ripartizione della produzione, è uso in Libia che le imposte e i diritti petroliferi dovuti siano corrisposti in natura, ovvero in petrolio stesso. Sempre in materia di tassazione societaria, i capital gain fanno parte del reddito ordinario tassabile in base alla business income tax, così come le royalties. E’ da sottolineare, infine, che la vigente legislazione societaria libica (L. 65/70) dispone che tutte le società operanti nel Paese siano controllate da una società locale. Gli industriali esteri possono operare esclusivamente per il tramite di partecipate locali che devono avere la forma di società per azioni, in quanto non è consentito ai non libici di far parte di società in nome collettivo o in accomandita semplice. La quota che può essere controllata dagli stranieri non deve superare il 49 per cento e, comunque, il consiglio d’amministrazione deve essere composto per la maggioranza da cittadini libici e presieduto da un libico.

Imposte indirette e altre imposte
Per quanto concerne le imposte indirette, in Libia non esiste nè l’Iva, ne tantomeno altre imposte sul consumo. Per la registrazione dei contratti si applica, però, un bollo dell’1 per cento del valore del contratto. Per i contratti di acquisto, leasing, mutui e licenze il bollo si applica con una aliquota variabile dallo 0,1 allo 0,5 per cento del valore del contratto. Sugli interessi maturati sui depositi bancari o sui libretti di risparmio grava un’imposta del 15 per cento, trattenuta direttamente alla fonte dalla banca. Tra le altre imposte presenti in Libia, segnaliamo, infine, per la sua peculiarità e importanza la c.d. jihad tax, tassa addizionale che colpisce sia le persone fisiche che giuridiche. Per quanto riguarda le persone giuridiche, la jihad tax agisce come imposta aggiuntiva gravante sui profitti accertati ai fini della business income tax con aliquote che vanno dal 2 al 4 per cento. Sono esentati dall’imposta i redditi agricoli. Per le persone fisiche, la jihad tax colpisce salari e simili, con aliquote che vanno dall’1 al 3 per cento.

La riforma fiscale
Con la legge n. 7 del 2010 è stata approvata la riforma fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito delle persone giuridiche. Sono soggette a tale imposta tutte le società, o filiali di società, il cui reddito è prodotto in Libia, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e dalla nazionalità delle stesse. La legge prevede che la dichiarazione d'imposta deve essere presentata all'amministrazione fiscale entro un mese dall'approvazione del bilancio. L'esercizio fiscale ha durata di 12 mesi a partire da gennaio a dicembre di ogni anno, ma l'amministrazione fiscale, su richiesta dell'interessato, può modificare tale periodo. La dichiarazione fiscale deve essere accompagnata dal conto economico e dal bilancio della società, pena l'applicazione di un'ammenda nell'ordine dell'1% del valore fiscale dell'impresa, per ogni mese di ritardo nella consegna di detti documenti societari. La valutazione societaria da un punto di vista fiscale avviene in due fasi: una valutazione preliminare in base ai bilanci certificati presentati dalla società e una valutazione definitiva in base al parere delle autorità fiscali allorchè vengono esaminati e controllati i conti societari. L'imposta è riscossa sugli utili aziendali in maniera forfettaria pari al 20%.  Nessuna imposta è dovuta se la società non genera profitti ed è in perdita.

Investimenti esteri e sviluppo economico
Con la legge n. 9 del 2010, vengono poi accorpate in un unico testo la preesistente normativa relativa agli investimenti e la normativa che disciplinava gli investimenti privati nazionali. La legge 9/2010 ha come obiettivo lo sviluppo degli investimenti esteri e nazionali nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della libia. Per essere ammissibili i progetti di investimento dovranno conseguire alcuni obiettivi specifici tra cui: il trasferimento di esperienza, know-how, tecnologie moderne e di diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo delle aree remote, la produzione di beni per l'esportazione, l'impiego di manodopera libica in una misura superiore al 30% e la previsione di appositi programmi di formazione, la creazione dei servizi necessari all'economia libica o, in alternativa, il contributo al suo miglioramento, sviluppo o riabilitazione. Vengono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 9 del 2010  i settori del petrolio e del gas naturale (mentre la normativa precedente ammetteva gli investimenti d'aziende che operano nel settore petrolifero e che non svolgono, direttamente attività d'esplorazione ed estrazione). Gli investimenti che ricadono nell'ambito applicativo della legge n. 9 del 2010  beneficiano di particolari incentivi, agevolazioni fiscali e garanzie quali l'esenzione per 5 anni dall'imposta sugli utili; l'esenzione dai dazi doganali ed altre tasse sull'importazione di attrezzature e macchinari per la realizzazione del progetto; l'esenzione dal prelievo doganale ed altre tasse sull'import degli input necessari al suo funzionamento per i primi cinque anni di attività; l'esenzione dei prodotti destinati all'esportazione dall'imposta sulla produzione e da tutte le altre tasse; il diritto di accedere a prestiti da istituzioni bancarie e finanziarie; il diritto di riesportare il capitale investito in caso di prematura conclusione o cessione del progetto; il diritto di riesportare il capitale investito in caso di mancato avvio del progetto entro sei mesi dalla sua approvazione per fattori estranei all'investitore; il diritto di trasferire all'estero utili ed interessi annuali del capitale investito; il diritto di impiegare personale espatriato qualora in mancanza di personale locale qualificato e la possibilità di ottenere permessi di residenza rinnovabili per 5 anni e visti d'ingresso multipli per il personale impiegato nel progetto.


Capitale:
 Tripoli 
Forma di Stato: Repubblica araba socialista popolare (Al-Jamahiriya al-Arabiya al-Libia ash-Shabija al-Ishtirakiya
Lingua ufficiale: arabo (ufficiale), inglese, francese, italiano 
Moneta: dinaro libico
Accordo per evitare le doppie imposizioni 
Italia e la Libia non hanno a tutt’oggi sottoscritto alcun accordo bilaterale per evitare le doppie imposizioni anche se è da rilevare come da tempo sono in corso negoziati tra i rappresentanti dei due Paesi per giungere alla stipula proprio di un questo accordo. 


aggiornamento: 2011






Mauro Di Biasi
pubblicato Giovedì 27 Marzo 2008

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