Schede Paese
Repubblica del Congo
L’imposta sui redditi delle persone fisiche, quella sulle società e l’Iva rappresentano l’80% delle entrate

1. Introduzione
La Repubblica del Congo ha ereditato il proprio sistema tributario da quello francese. Si tratta di una fiscalità di tipo dichiarativo che trae le proprie risorse principalmente da tre imposte: l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imposta sulle società e l'imposta sul valore aggiunto  rappresentano circa l'80% delle entrate fiscali.
Il Codice Generale delle Imposte (CGI) attualmente in vigore ha recepito le modifiche emanate con legge n. 12-2009 del 29 dicembre 2009 (legge finanziaria per il 2010) concernenti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la fissazione dei nuovi scaglioni di reddito, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società e la fissazione di aliquote ridotte a favore di talune società.

2. Tassazione delle persone fisiche
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) tutte le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Congo ovvero, indipendentemente dalla residenza, coloro che percepiscono redditi imponibili in Congo in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.

2.1 Categorie di reddito
L'IRPP si applica a otto categorie di reddito fra queste le principali sono costituite da:
- redditi di lavoro dipendente: le persone fisiche, residenti o non residenti, che percepiscono redditi di lavoro dipendente di fonte congolese (stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) sono assoggettate all'IRPP-categoria TS (traitement et salaires);
- redditi fondiari (revenus fonciers): derivano dalla proprietà di immobili edificati e non edificati (esclusa la locazione per la quale si applica la tassa immobiliare sugli affitti) a condizione che il reddito non sia percepito nell'ambito di un'attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo;
- redditi di capitale (revenus de capitaux mobiliers): si tratta di dividendi, interessi e redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni;
- redditi di lavoro autonomo (bénéfices des professions non commerciales - BNC): derivano dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni, nonché dall'esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad esempio, remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di brevetti o di marchi di fabbrica ovvero per lo sfruttamento di conoscenze pregresse nel settore industriale, commerciale o scientifico);
- redditi d'impresa (bénéfices industriels, commerciaux et artisanales - BICA): derivano dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o agricola (sono compresi anche i redditi derivanti dallo sfruttamento delle miniere);
- redditi di attività agricola (bénéfices agricoles - BA) 
Per per le ultime due categorie di reddito, la determinazione della base imponibile soggiace alle medesime regole previste per le imprese assoggettate all'imposta sulle società, comprese le regole concernenti il regime di imposizione. In particolare, si applica il "regime reale" e il reddito è determinato in maniera analitica se il volume d'affari è pari o superiore a: 40 milioni FCFA.
Per le imprese agricole esercitate in forma individuale, il reddito assoggettato all'IRPP è costituito dal 60% del reddito netto imponibile.
I contribuenti il cui volume d'affari non supera 40 milioni FCFA sono sottoposti al "regime forfetario" che prevede la determinazione del reddito imponibile mediante l'applicazione al volume d'affari di differenti percentuali in base all'attività esercitata. E' previsto anche il versamento dell'acconto su diverse imposte (ASDI) e dell'imposta globale forfetaria (IGF). L'ASDI colpisce le importazioni e gli acquisiti effettuati presso i grossisti, gli spedizionieri, gli esercenti attività industriali e forestale. L'imposta è dovuta nella misura dell'1% delle importazioni o degli acquisti e rappresenta un acconto delle imposte che dovranno essere ancora versate. L'IGF viene calcolata applicando al volume d'affari - aumentato dell'1% per i contribuenti che non assoggettati ad IVA ovvero dell'1,18% per i contribuenti assoggettati in tutto o in parte ad IVA - l'aliquota 10%. Detta imposta è sostitutiva dell'IRPP, dell'IVA e dell'addizionale IVA, della tassa forfetaria sui salari e del contributo sulle licenze di esercizio.      

2.2 Base imponibile e aliquote
Il reddito imponibile è dato dal reddito complessivo, costituito dalla somma algebrica dei redditi netti di categoria (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie) al netto degli oneri sostenuti nell'anno d'imposta (tassativamente previsti) che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, interessi passivi per mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, contributi volontari versati alle forme pensionistiche complementari, premi di assicurazione per la vita).
Il reddito complessivo netto così determinato è assoggettato ad un'imposta progressiva (barème progressif) che viene calcolata applicando il sistema del quoziente familiare, analogo a quello previsto dalla legislazione francese.
I contribuenti il cui reddito complessivo netto è inferiore a 200.000 CFCA sono esenti dall'IRPP.

 

 

Tranches di reddito per 1 parte
Aliquota
da 0 a 200.000 FCFA
1%
da 200.001 FCFA a 800.000 FCFA
10%
da 800.001 FCFA a 2.500.000 FCFA
25%
da 2.500.001 FCFA a 8.000.000 FCFA
40%
Oltre 8.000.001 FCFA
45%



3. Tassazione delle società
Sono assoggettati all'imposta sulle società (IS) le società di capitali e assimilate (qualunque sia l'oggetto sociale), le persone giuridiche domiciliate all'estero che percepiscono in Congo redditi immobiliari o vi realizzano plusvalenze derivanti da cessione di diritti mobiliari o diritti sociali detenuti in imprese di diritto congolese, gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che hanno autonomia finanziaria ed esercitano un'attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro.
Possono optare, invece, per la tassazione all'IS le società di persone e assimilate, i gruppi di interesse economico (G.I.E.) e le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) il cui socio unico è una persona fisica.
Sono esenti dal pagamento dell'IS le società neocostituite (per i primi due anni di esercizio dell'attività), determinati enti morali come le società cooperative di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, i sindacati agricoli e le casse di credito agricolo.

3.1 Base imponibile e aliquote
Il CGI distingue le società non petrolifere dalle società petrolifere per le quali vigono regole particolari sia di determinazione della base imponibile sia di tassazione.
Per le società non petrolifere, la base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo: i canoni di locazione, le spese generali (manutenzione di beni strumentali mobili e immobili), le spese per il personale e la manodopera, gli interessi passivi e le quote di ammortamento. Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. 
L'aliquota dell'IS è stabilita nella misura del 35%, ridotta al:
- 30% a favore degli enti pubblici e degli organismi dello Stato che godono di autonomia finanziaria, delle società immobiliari e delle associazioni che si dedicano ad un'attività o effettuano operazioni senza scopo di lucro, in ragione degli immobili posseduti o locati e dei redditi di capitale non assoggettati alla relativa imposta;
- 25% a favore delle società che esercitano un'attività agricola o della pastorizia.

3.2 Tassa speciale sulle società
La taxe spéciale sur les societés (TSS) si applica a decorrere dal secondo anno di attività a tutte le società e persone giuridiche soggette all'IS, anche nel caso in cui ne siano esenti. La TSS è calcolata applicando al volume d'affari lordo realizzato nell'esercizio precedente l'aliquota dell'1%, aumentata al 2% in caso di risultato deficitario per due anni consecutivi. La TSS rappresenta un acconto dell'IS dalla quale verrà dedotta nel caso in cui l'IS complessivamente dovuta sia superiore all'importo della TSS. Invece, nel caso in cui l'IS sia pari o inferiore alla TSS ovvero nell'ipotesi di società esenti dall'IS, la TSS versata viene definitivamente acquisita all'Erario.

3.3 Tassazione delle società estere
Le società di capitali e le società di persone che non dispongono in Congo di una stabile organizzazione sono assoggettate ad un regime derogatorio a quello di diritto comune che prevede la determinazione forfetaria della base imponibile, costituita dal 16% del volume d'affari realizzato in Congo. A questa base imponibile è applicata un'aliquota d'imposta pari al 49%. In sostanza, sul volume d'affari complessivo realizzato dalla società estera viene applicata un'aliquota pari al 7,84%.

4. Imposta sul valore aggiunto
L'IVA è entrata in vigore il 1° giugno 1997 in sostituzione della tassa sulla cifra d'affari (TCA). Vi sono assoggettate tutte le persone fisiche e giuridiche, compresi gli enti pubblici, che realizzano operazioni imponibili derivanti dall'esercizio di un'attività economica. L'aliquota ordinaria è fissata al 18%, l'aliquota ridotta pari all'8% è applicata sulle importazioni di prodotti di prima necessità e alcune materie necessarie all'allevamento e all'agricoltura, mentre le esportazioni di beni e di servizi e i prodotti della filiera "eucalyptus" scontano aliquota zero. Tra le operazioni esenti troviamo quelle concernenti cessioni di prodotti agricoli, dell'allevamento, della caccia e della pesca provenienti da determinate regioni del Congo; cessioni di beni di prima necessità; importazioni e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; prestazioni di carattere sociale, educativo e sanitario; cessioni di opere d'arte.

5. Le altre imposte
5.1 Tassa forfetaria sui salari (TFS)

E' dovuta dalle persone fisiche e giuridiche nonché dagli organismi che corrispondono redditi di lavoro dipendente (ad esclusione di ambasciate, consolati, organismi non governativi legati allo Stato da un contratto in cui è espressamente previsto l'esonero). La base imponibile è costituita dalla massa salariale corrisposta ai lavoratori dipendenti (salari, indennità e tutti i tipi di emolumenti). L'aliquota applicata è pari al 5%, maggiorata di quattro punti percentuali per la parte di retribuzione superiore a 1.500.000 CFCA per ciascun anno e per ciascun dipendente.

5.2 Imposta sui redditi dei valori mobiliari
Le persone fisiche, le società di capitali, le società di persone e le associazioni in partecipazione scontano l'imposta sui redditi dei valori mobiliari (IRVM) su tutte le somme e i valori loro attribuiti, quali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni. La base imponibile è costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti, degli interessi maturati o dei compensi percepiti cui si applicano l'aliquota progressiva prevista per le persone fisiche o quella proporzionale per le società.

5.3 Centesimi addizionali
Si tratta di un'addizionale all'IVA il cui gettito confluisce ai Comuni. L'aliquota stabilita per l'IVA è maggiorata del 5%.

5.4 Contributo sulle licenze di esercizio
E' l'equivalente della taxe professionnelle francese. E' un'imposta locale dovuta annualmente da ogni persona fisica o giuridica che esercita un'attività commerciale, industriale o una professione non espressamente esonerata (ad es. venditori ambulanti o piccoli artigiani) indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza. Il contributo è calcolato in funzione dell'attività esercitata, dei beni strumentali utilizzati, del personale e del valore locativo dei locali in cui l'attività è esercitata. Le aliquote sono stabilite dai comuni destinatari del gettito.

5.5 Imposte fondiarie
Sono versate ai comuni in cui è situato l'immobile:
- contributo fondiario sulle proprietà edificate: colpisce i contribuenti persone fisiche o giuridiche proprietari di diritto o di fatto di immobili edificati ad eccezione di quelli espressamente esonerati in maniera permanente (ad esempio, gli immobili dello Stato) o temporanea. La base imponibile è costituita dal valore locativo annuale al 1° gennaio dell'anno d'imposta, dato dall'importo del canone se l'immobile è oggetto di locazione ovvero dal canone che il proprietario potrebbe ricavare se fosse concesso in locazione (determinato dal confronto con le locazioni di immobili similari oppure in base ad una valutazione diretta, cioè applicando al valore venale della proprietà il tasso medio di interesse derivante dall'investimento dei fondi mobiliari o il metodo modulare secondo il quale il valore locativo è determinato in base alla superficie o alla consistenza dell'immobile). Il valore locativo è abbattuto forfetariamente del 25% (a titolo di deprezzamento e delle spese di manutenzione e riparazione) e all'importo risultante dall'abbattimento viene applicata un'aliquota proporzionale fissata dal comune, compresa tra il 15% e il 20%.
- contributo fondiario sulle proprietà non edificate: riguarda le proprietà fondiarie non edificate di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle esonerate in maniera permanente (ad esempio, le strade e le piazze pubbliche, le miniere, le cave) o temporanea. La base imponibile è data dalla rendita catastale cui si applica l'aliquota deliberata annualmente dal comune. Per le proprietà rurali non edificate la base imponibile è costituita da un importo forfetario variabile in funzione della destinazione dell'immobile (da 600 FCFA a 2000 FCFA per ettaro).
- l'imposta sui terreni: colpisce le persone fisiche o giuridiche proprietarie di diritto o di fatto di terreni non edificati (ad esempio, i terreni non sfruttati o non classificati) ad eccezione di quelli esonerati in maniera permanente (ad esempio, i terreni non serviti da strade carrozzabili o quelli colpiti in tutto o in parte da un vincolo di inedificabilità). L'imposta è costituita da un diritto fisso determinato in ragione della natura del terreno.

5.6 Imposta di registro
L'imposta fissa - che varia da 10.000 FCFA a 20.000 FCFA - si applica a tutti gli atti che non constatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione.
L'imposta proporzionale si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati, con un minimo sempre dovuto di 10.000 FCFA.
Ad esempio, la vendita e gli altri trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili sono tassati nella misura del 6%, come la costitutizione o la cessione dell'usufrutto e della nuda proprietà mentre alla costituzione e alla cessione del diritto di superficie e dell'enfiteusi si applica l'1%; la cessione a titolo oneroso e la permuta di azioni, obbligazioni e partecipazioni scontano il 5%, alle operazioni societarie straordinarie si applica l'aliquota del 3%, mentre i contratti di subappalto scontano il diritto fisso di 100.000 FCFA.
L'imposta sulle donazioni è dovuta nella misura del 6% del valore dichiarato dalle parti
Alle successioni è applicata la medesima aliquota, ridotta al 3% in caso del coniuge e di eredi in linea diretta.

6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
L'IRPP è calcolata in autoliquidazione e versata generalmente in tre tranches (entro il 31 gennaio, il 30 aprile e il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento).
Per l'IRPP sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono stabilite scadenze diverse in funzione del regime di determinazione del reddito. I contribuenti assoggettati al "regime reale" pagano acconti trimestrali alle scadenze sopra indicate, mentre i contribuenti assoggettati al "regime forfetario" versano l'ASDI ogni 20 del mese e l'IGF entro il 31 marzo.
L'IRPP/TS e la TF dovute sui redditi di lavoro dipendente sono trattenute alla fonte dal datore di lavoro e versate mensilmente, entro il 20 del mese successivo a quello di corresponsione.
Anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi varia in funzione della tipologia di contribuente: entro il 28 febbraio dell'anno successivo per tutti i soggetti, esclusi i titolari di reddito d'impresa per i quali la presentazione è prevista entro il 30 aprile.
I contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione. 
Anche l'IS è calcolata in autoliquidazione e versata in date diverse in base al regime di determinazione del reddito. I soggetti "forfetari" versano l'IS mensilmente (entro il 20) e presentano la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I soggetti "reali" versano quattro acconti trimestrali (entro il 15 del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre) ciascuno in misura pari al 25% dell'imposta calcolata sull'80% del reddito imponibile. Il saldo è versato entro il 30 aprile ed entro la medesima data deve essere presentata la dichiarazione. La TSS è versata in un'unica soluzione entro il 15 marzo, data in cui deve essere presentata anche la relativa dichiarazione.
Per quanto concerne l'IVA e i centesimi addizionali, i contribuenti sono tenuti a presentare dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare le imposte dovute entro il 15 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. L'importo definitivo del pro-rata di detrazione IVA spettante è liquidato con la dichiarazione mensile del mese di aprile (entro il 30).
L'imposta sulle licenze di esercizio è versata in unica soluzione entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Le imposte fondiarie sono esigibili a decorrere dal 1° marzo e fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro il 30 settembre di ogni anno i proprietari di immobili edificati e non edificati devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta sui terreni e per la determinazione valore locativo.

Fonti informative
Sito ufficiale della Direzione Generale delle Imposte: www.dgicongo.net
Sito ufficiale del Ministero delle finanze: www.mefb-cg.org


aggiornamento: 2011

Katia Caruso
pubblicato Giovedì 27 Maggio 2010

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