Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:23
Schede Paese
Scheda Paese: Ecuador
Il regime tributario interno è disciplinato dalla Codificación 2004-026 (legge codificata sotto forma di Testo unico)

Principali trattati stipulati con l’Italia
Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Quito il 23 maggio 1984, ratificata in Italia con legge 31 ottobre 1989 entrata in vigore il 31 gennaio 1990.
Uno Stato a fiscalità privilegiata
Per la normativa italiana, l’Ecuador è considerato un Paese con un regime fiscale privilegiato. Infatti si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Ecuador; si considerano indeducibili i componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra società residenti in Italia e imprese fiscalmente domiciliate in Ecuador, limitatamente a quelle operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; si considerano imputabili in Italia i redditi prodotti dalle imprese partecipate residenti o localizzate in Ecuador, limitatamente a quelle operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi.
Il sistema tributario
Il regime tributario interno è recato dalla Codificación 2004-026 (legge codificata sotto forma di Testo unico) che in tre distinti titoli disciplina, rispettivamente, l’imposta sul reddito, sul valore aggiunto e di consumo.
L’imposta sul reddito
Generalità
Sono soggetti passivi dell’imposta sul reddito le persone fisiche, le successioni indivise e le società nazionali o straniere, domiciliate o meno in Ecuador, che conseguono redditi imponibili secondo le disposizioni della legge sul regime tributario interno (Lrti). In applicazione del principio della fonte, tutte le persone domiciliate o residenti in Ecuador sono assoggettate all’imposta sul reddito sui proventi conseguiti, qualunque sia la loro fonte, situata nel Paese o al di fuori. Le persone non residenti sono soggette a tassazione sui proventi ottenuti la cui fonte è situata all’interno del Paese. Sono redditi di fonte ecuadoriana quelli ritratti da beni situati nel territorio dello Stato, da attività ivi sviluppate, qualunque sia il domicilio, la residenza o la nazionalità del contribuente. Sono altresì considerati redditi di fonte nazionale, tra gli altri, i diritti spettanti per l’uso di marchi o altre analoghe prestazioni derivanti dallo sfruttamento nel territorio nazionale di opere dell’ingegno.
Le esenzioni
Per la determinazione e la liquidazione dell’imposta sul reddito, sono previste esenzioni tassative, come ad esempio: i dividendi, calcolati dopo il pagamento dell’imposta sul reddito, distribuiti da società residenti a società residenti o a persone fisiche, di nazionalità ecuadoriana o straniera, residenti o no in Ecuador; i redditi generati dall’alienazione occasionale di immobili, azioni o partecipazioni; le indennità assicurative escluse quelle a titolo di lucro cessante; i redditi esonerati in forza di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; i redditi percepiti dai beneficiari delle prestazioni dell’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale e dai pensionati dello Stato; i proventi prodotti da fondi di investimento sempre che i fondi stessi abbiano assolto l’imposta sul reddito da essi dovuta.
Le deduzioni
Per determinare la base imponibile dell’imposta sul reddito, si deducono le spese effettuate per ottenere, mantenere e incrementare i redditi di fonte ecuadoriana che non siano esenti. Tra le componenti negative previste, sono deducibili le imposte, le tasse ed i contributi afferenti l’attività produttiva del reddito, ad esclusione degli interessi e delle sanzioni a titolo di ritardo, della propria imposta sul reddito e di quella per la quale si ha diritto di rivalsa; le perdite comprovate da caso fortuito, forza maggiore o delitto che riguardano i beni dell’attività produttiva; gli accantonamenti volontari nei limiti consentiti dalla legge.
I metodi di accertamento
La determinazione dell’imposta sul reddito si effettua in base alla dichiarazione presentata dal soggetto passivo, su attuazione del soggetto attivo (d’ufficio) o secondo un metodo misto. L’accertamento d’ufficio può essere diretto o presuntivo. L’accertamento diretto si basa sulla contabilità del soggetto passivo così come sui dati, le notizie e le informazioni raccolte dagli interessati o dai terzi, sempre che tali informazioni consentano di pervenire a conclusioni più o meno esatte ai fini della ricostruzione dei redditi effettivamente percepiti. L’accertamento presuntivo si applica quando il soggetto passivo non abbia presentato la dichiarazione e non abbia tenuto la contabilità; quando abbia presentato la dichiarazione e la medesima non trova riscontro nella contabilità, ovvero quando non sia possibile applicare il metodo diretto per la verificazione di una delle seguenti circostanze: merci esistenti ma non contabilizzate, omessa registrazioni di fatture di vendita e di acquisto, differenze fisiche riscontrate nella contabilità di magazzino che non siano debitamente giustificate, omessa registrazione di movimenti bancari. L’accertamento presuntivo si fonda su fatti, indizi, circostanze e altri elementi di giudizio che, per il loro normale riferimento all’attività produttiva del reddito, permettono di presumerlo, più o meno direttamente. Ad esempio, si possono prendere in considerazione elementi di giudizio come il capitale investito, il volume delle transazioni, gli utili conseguiti negli esercizi immediatamente precedenti, le spese generali del soggetto passivo. Quando, infine, non sia possibile ricorrere all’accertamento presuntivo in base ai criteri dettati dalla legge, è possibile applicare i coefficienti estimativi di carattere generale, stabiliti annualmente dal ministro dell’Economia e delle Finanze per ciascun settore di attività economica. Tali coefficienti sono stabiliti prendendo come base il capitale proprio e di terzi di cui dispone il soggetto passivo, le informazioni ottenute da contribuenti che operano in condizioni similari nonché altri indicatori che si ritengono appropriati.
Le aliquote per le persone fisiche
Alle persone fisiche e alle successioni indivise si applicano le seguenti aliquote:
I redditi conseguiti dalle persone fisiche non residenti in Ecuador, a causa di servizi prestati occasionalmente nel Paese, sono soggetti all’aliquota unica del 25 per cento sui redditi complessivamente percepiti. I beneficiari di eredità, legati o donazioni sono soggetti all’aliquota unica del 5 per cento sulla parte eccedente lo scaglione base non soggetto all’imposta sul reddito.
La tassazione delle società
Le società costituite in Ecuador nonché le succursali di società straniere domiciliate nel Paese e le stabili organizzazioni nel Paese di società straniere non domiciliate che conseguono redditi imponibili sono soggette all’aliquota del 25 per cento. Le società che reinvestono gli utili nel Paese potranno ottenere una riduzione del 10 per cento sull’aliquota ordinaria gravante sull’ammontare degli utili reinvestiti, a condizione che sia effettuato il relativo aumento di capitale entro il 31 dicembre del periodo di imposta successivo a quello di produzione degli utili. La base imponibile è formata dalla totalità dei proventi ordinari e straordinari imponibili, detratti i costi e gli altri oneri deducibili che siano imputabili ai redditi. I dividendi distribuiti nel Paese e ridistribuiti all’estero non sono soggetti a gravami aggiuntivi o a ritenute alla fonte. L’imposta del 25 per cento applicabile alla società è attribuita ai soci quando costoro siano succursali di società straniere, società costituite all’estero o persone fisiche non residenti in Ecuador. Le società possono compensare le perdite dichiarate e prodotte nel periodo di imposta con gli utili conseguiti nei cinque periodi di imposta successivi fino al limite del 25 per cento degli utili ottenuti in ogni periodo. Il saldo non compensato non potrà essere portato a nuovo ulteriormente e sarà imputato al patrimonio. Sono deducibili dal reddito le spese effettuate all’estero che siano necessarie avuto riguardo alla loro destinazione alla produzione del reddito, sempre che sia stata effettuata la ritenuta alla fonte e che la spesa costituisca per il beneficiario un componente reddituale imponibile in Ecuador.
L’imposta sul valore aggiunto
L’impuesto al valor agregado (Iva) colpisce il trasferimento della proprietà, l’importazione di beni mobili materiali, ad ogni fase della commercializzazione, o il valore dei servizi prestati. Per trasferimento si intende anche l’autoconsumo dei beni mobili materiali oggetto di produzione o vendita. Sono invece esclusi dal campo di applicazione dell’imposta: i conferimenti in società, le acquisizioni per eredità o liquidazione di società, le cessioni di azienda, le operazioni straordinarie come le fusioni, le scissioni o le trasformazioni di società, le donazioni a favore di enti pubblici o privati di beneficenza, cultura, istruzione, ricerca, sanità o sport legalmente costituiti, e, infine, le cessioni di azioni, partecipazioni sociali e altri titoli. L’aliquota ordinaria è del 12%. Si applica invece l’aliquota del 0% ai beni espressamente menzionati in una tabella. Ad esempio:
prodotti alimentari di origine vegetale o animale, il latte allo stato naturale, pastorizzato, omogeneizzato o in polvere, di produzione nazionale. La regola generale di applicazione prevede che sorge il diritto al credito per l’imposta assolta per l’acquisizione di beni o servizi imponibili, sempre che tali beni o servizi siano destinati alla produzione o alla commercializzazione di altri beni o servizi imponibili. Il diritto di credito sorge altresì in relazione all’Iva pagata per l’acquisizione dei beni esportati.
Le imposte di consumo
Si applicano al consumo di sigari, birra, bevande gassate, alcool e prodotti alcolici. Sono altresì soggetti a tale imposta i servizi forniti dalle imprese di telecomunicazioni e radioelettriche. La base imponibile dei prodotti soggetti all’imposta di consumo di produzione nazionale si determina sommando al prezzo di fabbrica i costi e i margini di commercializzazione, ammontare che non potrà essere inferiore al prezzo di vendita al pubblico. Per i prodotti importati la base imponibile si determina incrementando il valore doganale del 25 per cento a titolo di costi e margini presunti di commercializzazione. Le aliquote variano dal 5,15 al 77,25 per cento. I soggetti passivi devono presentare mensilmente una dichiarazione per le operazioni soggette all’imposta effettuate nel mese di calendario anteriore.
Il regime speciale degli investimenti
Gli investitori nazionali o stranieri hanno diritto a beneficiare della "stabilità tributaria" ossia dell’applicazione dell’aliquota vigente al momento dell’investimento per l’intero periodo per il quale può essere concessa. Tale beneficio spetta soltanto a fronte di investimenti di almeno 5 milioni di dollari statunitensi e a partire dalla data di realizzazione effettiva dell’investimento. La stabilità tributaria può essere concessa per un periodo di dieci anni a chi investe in imprese esistenti e il cui investimento non comporta un ampliamento o espansione della produzione, oppure per un periodo di venti anni agli investitori che destinano i capitali allo sviluppo di nuovi progetti di investimento o di ampliamento della produzione. Le ulteriori condizioni di tale regime speciale sono previste dalle norme e dai Regolamenti del Consiglio di promozione delle esportazioni e degli investimenti (Comexi).
Agevolazioni
L’iscrizione degli investimenti nell’apposito registro tenuto dal Banco Central del Ecuador (Bce) consente di ottenere vantaggi fiscali se il relativo tasso di interesse è contenuto entro i limiti stabiliti dal Bce. Inoltre, in forza di una legge di incentivi fiscali a favore di nuovi investimenti produttivi, approvata nel novembre 2005, le imprese che operano in settori strategici per l’economia del Paese possono fruire di agevolazioni fiscali temporanee. Si tratta di attività produttive riguardanti la produzione di energia idroelettrica nuova venduta a prezzi competitivi a livello internazionale, la raffinazione di idrocarburi e la produzione di prodotti petrolchimici, la fabbricazione di componenti elettronici di alta tecnologia, lo sviluppo di porti e aeroporti, la fabbricazione di attrezzature per uso agroindustriale nonché la protezione ambientale mediante l’impiego di fonti rinnovabili. I benefici previsti spettano soltanto alle imprese costituite nel Paese per lo sviluppo di una delle attività contemplate dalla legge menzionata.
Capitale: Quito
Lingua ufficiale: spagnolo
Moneta: dollaro statunitense
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Accordi con l'Italia
Convenzione firmata a Quito il 23 maggio 1984 e ratificata con legge n. 377 del 31 ottobre 1989. In vigore dal 1° febbraio 1990
Fonti informative
- sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria dell’Ecuador: www.sri.gov.ec
- sito ufficiale della Corporazione di promozione delle esportazioni e degli investimenti: www.corpei.org
aggiornamento: 2010
Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Quito il 23 maggio 1984, ratificata in Italia con legge 31 ottobre 1989 entrata in vigore il 31 gennaio 1990.
Uno Stato a fiscalità privilegiata
Per la normativa italiana, l’Ecuador è considerato un Paese con un regime fiscale privilegiato. Infatti si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Ecuador; si considerano indeducibili i componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra società residenti in Italia e imprese fiscalmente domiciliate in Ecuador, limitatamente a quelle operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; si considerano imputabili in Italia i redditi prodotti dalle imprese partecipate residenti o localizzate in Ecuador, limitatamente a quelle operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi.
Il sistema tributario
Il regime tributario interno è recato dalla Codificación 2004-026 (legge codificata sotto forma di Testo unico) che in tre distinti titoli disciplina, rispettivamente, l’imposta sul reddito, sul valore aggiunto e di consumo.
L’imposta sul reddito
Generalità
Sono soggetti passivi dell’imposta sul reddito le persone fisiche, le successioni indivise e le società nazionali o straniere, domiciliate o meno in Ecuador, che conseguono redditi imponibili secondo le disposizioni della legge sul regime tributario interno (Lrti). In applicazione del principio della fonte, tutte le persone domiciliate o residenti in Ecuador sono assoggettate all’imposta sul reddito sui proventi conseguiti, qualunque sia la loro fonte, situata nel Paese o al di fuori. Le persone non residenti sono soggette a tassazione sui proventi ottenuti la cui fonte è situata all’interno del Paese. Sono redditi di fonte ecuadoriana quelli ritratti da beni situati nel territorio dello Stato, da attività ivi sviluppate, qualunque sia il domicilio, la residenza o la nazionalità del contribuente. Sono altresì considerati redditi di fonte nazionale, tra gli altri, i diritti spettanti per l’uso di marchi o altre analoghe prestazioni derivanti dallo sfruttamento nel territorio nazionale di opere dell’ingegno.
Le esenzioni
Per la determinazione e la liquidazione dell’imposta sul reddito, sono previste esenzioni tassative, come ad esempio: i dividendi, calcolati dopo il pagamento dell’imposta sul reddito, distribuiti da società residenti a società residenti o a persone fisiche, di nazionalità ecuadoriana o straniera, residenti o no in Ecuador; i redditi generati dall’alienazione occasionale di immobili, azioni o partecipazioni; le indennità assicurative escluse quelle a titolo di lucro cessante; i redditi esonerati in forza di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; i redditi percepiti dai beneficiari delle prestazioni dell’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale e dai pensionati dello Stato; i proventi prodotti da fondi di investimento sempre che i fondi stessi abbiano assolto l’imposta sul reddito da essi dovuta.
Le deduzioni
Per determinare la base imponibile dell’imposta sul reddito, si deducono le spese effettuate per ottenere, mantenere e incrementare i redditi di fonte ecuadoriana che non siano esenti. Tra le componenti negative previste, sono deducibili le imposte, le tasse ed i contributi afferenti l’attività produttiva del reddito, ad esclusione degli interessi e delle sanzioni a titolo di ritardo, della propria imposta sul reddito e di quella per la quale si ha diritto di rivalsa; le perdite comprovate da caso fortuito, forza maggiore o delitto che riguardano i beni dell’attività produttiva; gli accantonamenti volontari nei limiti consentiti dalla legge.
I metodi di accertamento
La determinazione dell’imposta sul reddito si effettua in base alla dichiarazione presentata dal soggetto passivo, su attuazione del soggetto attivo (d’ufficio) o secondo un metodo misto. L’accertamento d’ufficio può essere diretto o presuntivo. L’accertamento diretto si basa sulla contabilità del soggetto passivo così come sui dati, le notizie e le informazioni raccolte dagli interessati o dai terzi, sempre che tali informazioni consentano di pervenire a conclusioni più o meno esatte ai fini della ricostruzione dei redditi effettivamente percepiti. L’accertamento presuntivo si applica quando il soggetto passivo non abbia presentato la dichiarazione e non abbia tenuto la contabilità; quando abbia presentato la dichiarazione e la medesima non trova riscontro nella contabilità, ovvero quando non sia possibile applicare il metodo diretto per la verificazione di una delle seguenti circostanze: merci esistenti ma non contabilizzate, omessa registrazioni di fatture di vendita e di acquisto, differenze fisiche riscontrate nella contabilità di magazzino che non siano debitamente giustificate, omessa registrazione di movimenti bancari. L’accertamento presuntivo si fonda su fatti, indizi, circostanze e altri elementi di giudizio che, per il loro normale riferimento all’attività produttiva del reddito, permettono di presumerlo, più o meno direttamente. Ad esempio, si possono prendere in considerazione elementi di giudizio come il capitale investito, il volume delle transazioni, gli utili conseguiti negli esercizi immediatamente precedenti, le spese generali del soggetto passivo. Quando, infine, non sia possibile ricorrere all’accertamento presuntivo in base ai criteri dettati dalla legge, è possibile applicare i coefficienti estimativi di carattere generale, stabiliti annualmente dal ministro dell’Economia e delle Finanze per ciascun settore di attività economica. Tali coefficienti sono stabiliti prendendo come base il capitale proprio e di terzi di cui dispone il soggetto passivo, le informazioni ottenute da contribuenti che operano in condizioni similari nonché altri indicatori che si ritengono appropriati.
Le aliquote per le persone fisiche
Alle persone fisiche e alle successioni indivise si applicano le seguenti aliquote:
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Anno 2010
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Fascia di reddito
(valore iniziale)
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limite
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Aliquota sulla parte eccedente
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|
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0
|
8.910
|
0%
|
|
|
8.911
|
11.350
|
5%
|
|
|
11.351
|
14.190
|
10%
|
|
|
14.191
|
17.030
|
12%
|
|
|
17.031
|
34.060
|
15%
|
|
|
34.061
|
51.080
|
20%
|
|
|
51.081
|
68.110
|
25%
|
|
|
68.111
|
90.810
|
30%
|
|
|
oltre 90.811
|
|
35%
|
|
|
|
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I redditi conseguiti dalle persone fisiche non residenti in Ecuador, a causa di servizi prestati occasionalmente nel Paese, sono soggetti all’aliquota unica del 25 per cento sui redditi complessivamente percepiti. I beneficiari di eredità, legati o donazioni sono soggetti all’aliquota unica del 5 per cento sulla parte eccedente lo scaglione base non soggetto all’imposta sul reddito.
La tassazione delle società
Le società costituite in Ecuador nonché le succursali di società straniere domiciliate nel Paese e le stabili organizzazioni nel Paese di società straniere non domiciliate che conseguono redditi imponibili sono soggette all’aliquota del 25 per cento. Le società che reinvestono gli utili nel Paese potranno ottenere una riduzione del 10 per cento sull’aliquota ordinaria gravante sull’ammontare degli utili reinvestiti, a condizione che sia effettuato il relativo aumento di capitale entro il 31 dicembre del periodo di imposta successivo a quello di produzione degli utili. La base imponibile è formata dalla totalità dei proventi ordinari e straordinari imponibili, detratti i costi e gli altri oneri deducibili che siano imputabili ai redditi. I dividendi distribuiti nel Paese e ridistribuiti all’estero non sono soggetti a gravami aggiuntivi o a ritenute alla fonte. L’imposta del 25 per cento applicabile alla società è attribuita ai soci quando costoro siano succursali di società straniere, società costituite all’estero o persone fisiche non residenti in Ecuador. Le società possono compensare le perdite dichiarate e prodotte nel periodo di imposta con gli utili conseguiti nei cinque periodi di imposta successivi fino al limite del 25 per cento degli utili ottenuti in ogni periodo. Il saldo non compensato non potrà essere portato a nuovo ulteriormente e sarà imputato al patrimonio. Sono deducibili dal reddito le spese effettuate all’estero che siano necessarie avuto riguardo alla loro destinazione alla produzione del reddito, sempre che sia stata effettuata la ritenuta alla fonte e che la spesa costituisca per il beneficiario un componente reddituale imponibile in Ecuador.
L’imposta sul valore aggiunto
L’impuesto al valor agregado (Iva) colpisce il trasferimento della proprietà, l’importazione di beni mobili materiali, ad ogni fase della commercializzazione, o il valore dei servizi prestati. Per trasferimento si intende anche l’autoconsumo dei beni mobili materiali oggetto di produzione o vendita. Sono invece esclusi dal campo di applicazione dell’imposta: i conferimenti in società, le acquisizioni per eredità o liquidazione di società, le cessioni di azienda, le operazioni straordinarie come le fusioni, le scissioni o le trasformazioni di società, le donazioni a favore di enti pubblici o privati di beneficenza, cultura, istruzione, ricerca, sanità o sport legalmente costituiti, e, infine, le cessioni di azioni, partecipazioni sociali e altri titoli. L’aliquota ordinaria è del 12%. Si applica invece l’aliquota del 0% ai beni espressamente menzionati in una tabella. Ad esempio:
prodotti alimentari di origine vegetale o animale, il latte allo stato naturale, pastorizzato, omogeneizzato o in polvere, di produzione nazionale. La regola generale di applicazione prevede che sorge il diritto al credito per l’imposta assolta per l’acquisizione di beni o servizi imponibili, sempre che tali beni o servizi siano destinati alla produzione o alla commercializzazione di altri beni o servizi imponibili. Il diritto di credito sorge altresì in relazione all’Iva pagata per l’acquisizione dei beni esportati.
Le imposte di consumo
Si applicano al consumo di sigari, birra, bevande gassate, alcool e prodotti alcolici. Sono altresì soggetti a tale imposta i servizi forniti dalle imprese di telecomunicazioni e radioelettriche. La base imponibile dei prodotti soggetti all’imposta di consumo di produzione nazionale si determina sommando al prezzo di fabbrica i costi e i margini di commercializzazione, ammontare che non potrà essere inferiore al prezzo di vendita al pubblico. Per i prodotti importati la base imponibile si determina incrementando il valore doganale del 25 per cento a titolo di costi e margini presunti di commercializzazione. Le aliquote variano dal 5,15 al 77,25 per cento. I soggetti passivi devono presentare mensilmente una dichiarazione per le operazioni soggette all’imposta effettuate nel mese di calendario anteriore.
Il regime speciale degli investimenti
Gli investitori nazionali o stranieri hanno diritto a beneficiare della "stabilità tributaria" ossia dell’applicazione dell’aliquota vigente al momento dell’investimento per l’intero periodo per il quale può essere concessa. Tale beneficio spetta soltanto a fronte di investimenti di almeno 5 milioni di dollari statunitensi e a partire dalla data di realizzazione effettiva dell’investimento. La stabilità tributaria può essere concessa per un periodo di dieci anni a chi investe in imprese esistenti e il cui investimento non comporta un ampliamento o espansione della produzione, oppure per un periodo di venti anni agli investitori che destinano i capitali allo sviluppo di nuovi progetti di investimento o di ampliamento della produzione. Le ulteriori condizioni di tale regime speciale sono previste dalle norme e dai Regolamenti del Consiglio di promozione delle esportazioni e degli investimenti (Comexi).
Agevolazioni
L’iscrizione degli investimenti nell’apposito registro tenuto dal Banco Central del Ecuador (Bce) consente di ottenere vantaggi fiscali se il relativo tasso di interesse è contenuto entro i limiti stabiliti dal Bce. Inoltre, in forza di una legge di incentivi fiscali a favore di nuovi investimenti produttivi, approvata nel novembre 2005, le imprese che operano in settori strategici per l’economia del Paese possono fruire di agevolazioni fiscali temporanee. Si tratta di attività produttive riguardanti la produzione di energia idroelettrica nuova venduta a prezzi competitivi a livello internazionale, la raffinazione di idrocarburi e la produzione di prodotti petrolchimici, la fabbricazione di componenti elettronici di alta tecnologia, lo sviluppo di porti e aeroporti, la fabbricazione di attrezzature per uso agroindustriale nonché la protezione ambientale mediante l’impiego di fonti rinnovabili. I benefici previsti spettano soltanto alle imprese costituite nel Paese per lo sviluppo di una delle attività contemplate dalla legge menzionata.
Capitale: Quito
Lingua ufficiale: spagnolo
Moneta: dollaro statunitense
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Accordi con l'Italia
Convenzione firmata a Quito il 23 maggio 1984 e ratificata con legge n. 377 del 31 ottobre 1989. In vigore dal 1° febbraio 1990
Fonti informative
- sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria dell’Ecuador: www.sri.gov.ec
- sito ufficiale della Corporazione di promozione delle esportazioni e degli investimenti: www.corpei.org
aggiornamento: 2010
Luca Conte - Papuzzi
pubblicato Giovedì 13 Settembre 2007
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