
1. Introduzione
Il sistema si presenta come relativamente semplice ed efficace. Negli ultimi anni la politica fiscale si è concentrata su alcuni obiettivi: semplificazione, riduzione delle aliquote, allargamento della base imponibile, conclusione di convenzioni bilaterali per prevenire le doppie imposizioni; obiettivi, questi, funzionali all'incremento della competitività delle imprese e all'attrazione degli investimenti.
2. L'imposta sui redditi delle persone fisiche
Le persone fisiche residenti in Islanda sono assoggettate sui redditi ovunque prodotti alle seguenti aliquote valide per il 2011:
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Scaglione
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Aliquota
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fino a ISK 209.400
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37,31%
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da ISK 209.401 a ISK 680.550
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40,21%
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oltre ISK 680.550
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46,21%
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Tali aliquote costituiscono la sommatoria del livello di tassazione di competenza statale e di quello di competenza municipale (per l'aliquota relativa al primo scaglione il 24,10% è di competenza statale mentre il 13,12% è di competenza municipale). Il credito d'imposta base individuale stabilito per il 2011 ammonta a ISK 44.205 mensili.
I contributi per il fondo pensione pagati dal lavoratore sono deducibili. La parte di contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro (dal 4 all'8%) è da questi deducibile a titolo di spese operative.
2.1 Le categorie reddituali
I redditi si suddividono in tre categorie principali. La categoria A comprende le retribuzioni, inclusi i redditi presunti dei lavoratori autonomi, le pensioni e le sovvenzioni. La categoria B comprende i redditi derivanti da un'attività commerciale e quelli derivanti da un'attività economica indipendente. La categoria C comprende i redditi da capitale quali plusvalenze, dividendi e interessi. Tale suddivisione ha un'utilità pratica in quanto alcune deduzioni sono previste solo per le categorie A e C mentre le perdite operative sono deducibili solo dai redditi della categoria B. La tassazione avviene mensilmente tramite ritenuta ed è effettuata su quanto effettivamente conseguito, secondo il sistema Paye (Pay As You Earn). Tale sistema di prelievo comprende le imposte statali e quelle municipali ma non i contributi sociali dovuti dal datore di lavoro.
2.2. Residenza
Si considerano residenti coloro che risiedono per più di 183 giorni in Islanda in un periodo di 12 mesi. I non residenti, invece, sono tassati solo sui redditi di fonte nazionale.
3. L'imposta sul reddito delle società
Le principali caratteristiche del regime di tassazione societaria sono le seguenti:
- sono soggetti passivi le società residenti e le stabili organizzazioni di società non residenti;
- il livello di tassazione è il più basso tra quelli dei paesi membri dell'Ocse. L'aliquota per il 2011 è del 20%, rispetto al 18% del 2010, e il gettito è di esclusiva competenza statale;
- le succursali di società estere sono tassate al 20% sul reddito di fonte islandese;
- le società di persone registrate come soggetti autonomi tassabili sono tassate con l'aliquota del 36%;
- è ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione per la tassazione consolidata se le società sono controllate dal gruppo per almeno il 90%. L'opzione per il consolidato fiscale deve durare almeno cinque anni e non è possibile consolidare società non residenti;
- laddove non sia prevista una convenzione per evitare la doppia imposizione è concesso un credito d'imposta equivalente;
- non è prevista una legislazione che preveda l'imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalle società partecipate estere (c.d. Cfc legislation);
- non è prevista una legislazione di contrasto alla c.d. capitalizzazione sottile delle imprese;
- non è previsto un sistema di memorizzazione di crediti di imposta virtuali per imposte pagate all'estero;
- le società possono richiedere ruling preventivi su tutti i tipi di imposte;
- le perdite operative sono riportabili in avanti fino ad un massimo di 10 anni mentre è vietato il riporto all'indietro.
3.1 La participation exemption
La legge islandese non prevede l'esenzione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni. Tuttavia, è possibile rinviare la tassazione se il guadagno è reinvestito in azioni entro due anni dal suo conseguimento. Se il prezzo di acquisto delle nuove azioni è inferiore alla plusvalenza realizzata, la differenza è gravata dall'imposta sulle società nella misura del 18% se il socio è una società di capitali e nella misura del 10% se il socio è una società di persone registrata come persona giuridica tassabile.
3.2 La tassazione dei dividendi percepiti
I dividendi percepiti da società residenti sono esenti da tassazione in quanto deducibili in capo al soggetto che li ha distribuiti. Le società di persone, invece, scontano l'imposta al 10%. Tale aliquota si applica altresì ai dividendi di fonte estera se il destinatario è in grado di dimostrare che i dividendi sono stati ricevuti da un'impresa i cui profitti sono stati tassati in base a disposizioni che non contrastano con quelle dell'Islanda. Tali profitti devono inoltre essere stati tassati ad un livello non inferiore a quello dei paesi Ocse.
3.3. Le ritenute sui dividendi distribuiti
I dividendi distribuiti da un'impresa islandese a un'impresa residente sono soggetti alla ritenuta del 10%. Le ritenute alla fonte sono computate a credito per la determinazione di quelle dovute. I dividendi pagati a un'impresa di un paese con il quale non è in vigore un trattato contro le doppie imposizioni scontano la ritenuta del 15%. I dividendi pagati a un'impresa di un Paese con cui è in vigore un trattato sono soggette alle ritenute stabilite nel trattato. In questo caso la società non residente deve provare la sua residenza e la sua assoggettabilità ad imposizione con una certificazione rilasciata dalla competente autorità fiscale.
3.4 Ruling
Possono presentare un'istanza di ruling sulla maggior parte degli aspetti della tassazione societaria sia le imprese residenti che quelle non residenti. In genere, l'Amministrazione risponde entro quattro settimane ma in casi più complicati il termine può essere esteso fino a tre mesi. Il ministro delle Finanze emette ruling sulle transazioni internazionali e sulle convenzioni contro le doppie imposizioni.
4. L'imposta sul valore aggiunto
Sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi interne si applica l'imposta con l'aliquota generale del 25,5% mentre alle esportazioni e ad altre operazioni si applica l'aliquota dello 0%. Come regola generale, tutte le operazioni sono imponibili a meno che non siano esentate espressamente. Le più comuni categorie di operazioni esenti riguardano: i servizi sanitari e sociali, l'istruzione, servizi delle biblioteche, artistici e sportivi, servizi di trasporto passeggeri, servizi postali, servizi di affitto di proprietà e aree destinate a parcheggio, servizi bancari e assicurativi. Dal 1° marzo 2007 l'aliquota del 14% è ridotta al 7% per i seguenti beni: tutti i generi alimentari, servizi di ristorazione, servizi alberghieri, quotidiani e giornali, libri e libri audio, fornitura di acqua calda, elettricità, acqua per piscine e combustibile per impianti di riscaldamento, pedaggi stradali, supporti cd (esclusi dvd).
5. Obblighi strumentali e versamenti
Il periodo di imposta ha la durata di due mesi e le imposte sono dovute entro 35 giorni dalla fine di ciascun periodo. Le imposte di competenza di gennaio e febbraio sono dovute entro il giorno 5 aprile. L'eccedenza a credito viene rimborsata dallo Stato entro 15 giorni da quando l'imposta è dovuta. Se il contribuente è sistematicamente a credito può chiedere l'autorizzazione a ridurre il periodo di tassazione da due mesi ad una settimana.
Le imposte divengono esigibili con uno sfasamento di un anno rispetto a quello di competenza. Sono pagate in dieci rate all'inizio di ogni mese ad eccezione di gennaio e giugno. Dal momento che la tassazione avviene a luglio di ogni anno, da febbraio a giugno i pagamenti sono effettuati in proporzione della tassazione dell'anno precedente mentre il conguaglio è dovuto nei mesi di agosto e dicembre. I contributi per la sicurezza sociale sono pagati contestualmente.
6. Aspetti internazionali
Le convenzioni contro le doppie imposizioni nonché i trattati in tema di scambio di informazioni (cd. TIEA) possono essere consultati alla pagina web: http://eng.fjarmalaraduneyti.is/customs-and-taxes/nr/414
La Convenzione con l'Italia è stata ratificata con legge n. 138/2008 ed è entrata in vigore il 14 ottobre 2008.
Capitale: Reykjavik
Lingua ufficiale: islandese
Moneta: corona islandese (ISK)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Fonti informative:
- sito ufficiale del Ministero delle finanze: http://eng.fjarmalaraduneyti.is/ (english version);
- Invest in Iceland Agency - Doing business in Iceland, 2010, in http://www.invest.is/publications/
- www.nordisketax.net
aggiornamento: 2011
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