Schede Paese
Scheda Paese: Italia
Il sistema fiscale italiano si fonda sul principio di capacità contributiva, formulato dall’articolo 53 della Costituzione
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Il sistema fiscale italiano si fonda sul principio di capacità contributiva, esplicitamente formulato nell'articolo 53 della Costituzione: le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva, e in modo differente, secondo il criterio della progressività, su soggetti che hanno manifestazioni di ricchezza differenti. Nella realizzazione di tale obiettivo è stata istituita l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che trova la sua disciplina nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), approvato con Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986. Nel Tuir è codificata anche l'imposta sui redditi delle società (Ires), mentre le altre imposte trovano disciplina in singoli decreti (l'imposta sul valore aggiunto nel Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, l'imposta di registro nel Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131; l'imposta regionale sulle attività produttive e l'addizionale regionale all'Ire nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; l'addizionale comunale all'Ire nel decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998).

La tassazione delle persone fisiche (Ire)
I soggetti passivi
Ai fini Ire sono soggetti passivi sia i residenti sia i non residenti nel territorio dello Stato. Sono considerati residenti coloro che sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta (cioè per almeno 183 giorni, 184 per gli anni bisestili) o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una presunzione di residenza in base alla quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con decreto, ancora da emanare, del Ministero dell'economia e delle finanze. In estrema sintesi, sono obbligate a pagare le imposte derivanti dal possesso di redditi (elencati in seguito) tutte le persone fisiche residenti per i redditi prodotti in Italia oppure all'estero e quelle non residenti limitatamente ai redditi prodotti nello territorio dello Stato, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.

Le categorie di reddito
L'Ire fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie di reddito:

  • i redditi fondiari: sono i proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Il reddito non è quello effettivamente percepito dal proprietario, ma è quello che risulta dall'applicazione delle tariffe di estimo catastale, cioè il reddito medio ordinario che si presume possa derivarne). I redditi fondiari si distinguono in: a) redditi dominicali dei terreni derivanti dall'utilizzo del terreno per attività agricole. Il reddito dominicale è calcolato sulla base di tariffe d'estimo, che definiscono la redditività dei terreni in base alla posizione e alla produttività media. Le tariffe d'estimo stabilite dalla legge determinano forfetariamente il reddito fondiario per particelle catastali, aventi ciascuna medesima qualità e classe di colture. La determinazione forfetaria tiene conto anche di spese figurative di manutenzione, di amministrazione e di tutte le spese che incidono direttamente sulla produzione del reddito. Le tariffe sono sottoposte a revisioni periodiche; b) redditi agrari: appartengono a questa tipologia i redditi medi che vengono ottenuti dall'uso di capitale e di lavoro nell'esercizio di attività agricole sui terreni. Anche il reddito agrario è determinato in base a tariffe d'estimo; c) redditi dei fabbricati: sono costituiti dai redditi medi ordinari che possono essere ottenuti dalle unità immobiliari urbane. Anche questo tipo di reddito è determinato attraverso l'applicazione dei coefficienti di estimo catastale. Titolare del reddito è il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario e chiunque vanti un diritto reale. Non è titolare del reddito di fabbricati il locatario in caso di sublocazione, in quanto i compensi percepiti sono classificabili tra i redditi diversi. Per il fabbricato adibito ad abitazione principale il contribuente ha diritto a dedurre dalla base imponibile la rendita catastale dell'immobile. Se un fabbricato viene ceduto in locazione si considera il reddito effettivo al netto del 15 per cento per spese forfetarie di manutenzione.
  • i redditi di lavoro dipendente: derivano da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio, nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Il reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato: oltre a salari e stipendi, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, le indennità di disoccupazione e di cassa integrazione, nonché i compensi corrisposti da Stato ed Enti locali per l'esercizio di pubbliche funzioni (come le indennità dei parlamentari). Invece è esclusa dal reddito tassabile quella parte che viene obbligatoriamente prelevata dallo Stato per i contributi sociali. Sono assimilati a quelli di lavoro dipendente una serie di redditi quali le collaborazioni coordinate e continuative, le rendite dei fondi pensioni e quelle percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili. La base imponibile è data dall'importo lordo dei compensi in denaro e in natura percepiti nel periodo d'imposta. I costi per la produzione del reddito sono considerati in fase di determinazione dell'imposta tramite apposite detrazioni per lavoro dipendente. I redditi sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'Irpef dovuta, operata dal datore di lavoro (che svolge la funzione di "sostituto d'imposta") che mensilmente preleva dallo stipendio del dipendente e versa all'Erario l'imposta dovuta dal lavoratore sul reddito lordo per poi ricalcolare a fine anno, tenuto conto di tutti i redditi percepiti, l'ammontare dell'imposta da versare e fare quindi il conguaglio tra quanto eventualmente ancora dovuto e quanto già versato a titolo, appunto, di acconto.
  • i redditi di capitale: sono costituiti dai proventi (in danaro o in natura) derivanti da rapporti aventi ad oggetto l'impiego a qualsiasi titolo di danaro o altri beni, purché la loro percezione avvenga al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. L'imposizione è effettuata nel periodo d'imposta in cui sono percepiti (principio di cassa). La base imponibile è costituita dall'ammontare lordo degli interessi, degli utili e degli altri proventi senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi sostenuti per la loro produzione. Se i redditi sono erogati da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta sono tassati mediante ritenuta alla fonte: quando il percipiente è una persona fisica non esercente attività di impresa la ritenuta è operata generalmente a titolo di imposta (e cioè in forma definitiva), mentre per le imprese la ritenuta è operata a titolo di acconto. Nel primo caso il contribuente è esonerato dalla loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
  • i redditi di lavoro autonomo: derivano dall'esercizio abituale di arti e professioni (escluse quindi tutte le attività svolte sotto forma d'impresa) e sono caratterizzati da un elemento distintivo dato dall'abitualità. Il legislatore ha assimilato al reddito da lavoro autonomo una serie di proventi derivanti da altre attività quali: l'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc.; le attività derivanti da partecipazione ad associazioni in partecipazione ove la qualità di associato prevede un apporto prevalentemente di lavoro (e non di capitali); le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e fondatori disocietà di capitali. Il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. Per i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo infine sono previste forme forfetarie di determinazione delle spese. Gran parte di questi redditi sono anch'essi soggetti al sistema della ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
  • i redditi d'impresa: derivano dall'esercizio di attività commerciali (tra le quali sono comprese ai fini fiscali anche le attività agricole) ancorché non organizzate in forma d'impresa. Il riferimento generale per la determinazione del reddito d'impresa è l'utile netto (o perdita), che risulta dal conto economico oppure è stabilito in via forfettaria per le piccole imprese. La base imponibile è ottenuta dopo che al risultato d'esercizio sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Il reddito imponibile è calcolato in base al criterio di competenza.

Le componenti positive del reddito
Le principali componenti positive del reddito sono: a) i ricavi: derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Sono comprese nei ricavi anche le cessioni di materie prime e semilavorati acquistati per essere impiegati nell'attività di impresa e i corrispettivi delle cessioni di azioni, quote, obbligazioni ed altri titoli qualora non iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; b) le variazioni positive delle rimanenze: si tratta della variazione delle scorte. Se questa è positiva concorre alla formazione della base imponibile. La legge ha stabilito metodi di valutazione poiché i prezzi dei beni possono variare da un periodo d'imposta a quello successivo; c) le plusvalenze patrimoniali: si realizzano se la cessione di cespiti iscritti nelle immobilizzazioni è effettuata per un importo superiore al valore netto contabile (costo storico al netto degli ammortamenti); d) le sopravvenienze attive: si tratta di proventi conseguiti a fronte di costi od oneri già dedotti in precedenti periodi di imposta oppure derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio; e) i dividendi: proventi che derivano all'impresa dal possesso di azioni di società di capitali.

Le componenti negative del reddito
Le principali componenti negative di reddito sono costituite da: a) costi di esercizio: sono quelli che l'impresa sostiene per le retribuzioni e per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci inerenti all'attività svolta; b) minusvalenze: si realizzano se la cessione dei beni iscritti nelle immobilizzazioni è effettuata per un importo inferiore al valore netto contabile (costo storico al netto degli ammortamenti) e sono deducibili solo se realizzate e regolarmente iscritte in bilancio; c) sopravvenienze passive: il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti esercizi, ver sostenuto delle spese, perdite e oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi come nel caso di furto o distruzione; d) interessi passivi: rappresentano il costo dell'indebitamento e non sono integralmente deducibili dalla base imponibile, ma solo in relazione al rapporto tra i ricavi e i proventi che concorrono a determinare il reddito complessivo; e) ammortamenti: sono elementi di costo che corrispondono alla ripartizione su più periodi del costo dei beni strumentali. Il criterio adottato dal legislatore per il calcolo degli ammortamenti è quello delle rate costanti. Il costo del bene da ammortizzare è quello storico e il periodo di ammortamento è fissato da tabelle ministeriali in base alla categoria dell'investimento, alla tipologia dell'impresa e al settore di attività.
Per evitare la disparità di trattamento tra i redditi da lavoro, soggetti a ritenuta man mano che vengono percepiti, e i redditi d'impresa, il contribuente è obbligato a versare un acconto sull'imposta che risulterà dovuta a fine esercizio. Il versamento d'acconto avviene nei mesi di giugno e novembre dello stesso anno in cui i redditi sono percepiti e si basa sui redditi dell'anno precedente. Se l'impresa ha la forma di ditta individuale, il reddito è imputato al titolare dell'impresa. Se l'impresa ha la forma di società di persone (snc o sas), il reddito è imputato ai soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

  • redditi diversi: è una categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili alle altre categorie ma che comportano comunque un incremento di ricchezza. Quelli più significativi sono: le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili, di partecipazioni in società di capitali, società di persone o enti commerciali, di titoli finanziari, ecc; i proventi derivanti da vincite, concorsi a premi e lotterie; i redditi occasionali da lavoro autonomo; i redditi di beni immobili situati all'estero; i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti e diritti d'autore realizzati nell'ambito di attività d'impresa; i redditi derivanti da attività commerciali non svolte abitualmente. Anche per questi redditi si applica un regime particolare, che consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento o del 12,5 per cento. Il contribuente può però optare per la tassazione in acconto, e quindi riportare i guadagni di capitale nel reddito complessivo Irpef. La legge prevede poi una tassazione separata per alcuni redditi che vengono percepiti una tantum, ma sono maturati in più anni, come le retribuzioni arretrate dei lavoratori dipendenti e il trattamento di fine rapporto. Infatti se tali redditi concorressero alla determinazione del reddito di periodo, il contribuente verrebbe penalizzato data la progressività dell'aliquota.

La base imponibile e le aliquote
L'Ire è un'imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un'aliquota d'imposta crescente. Per determinare il reddito imponibile (prima colonna della successiva tabella) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo (costituito dalla somma dei redditi netti di categoria): la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze) e gli oneri deducibili, cioè tutte le spese che non sono state già prese in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, le spese mediche per invalidità o handicap, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari, i versamenti per le pensioni integrative, l'assegno corrisposto al coniuge in caso di separazione o divorzio, le erogazioni versate alla chiesa cattolica o altre chiese indicate dalla legge entro certi limiti, i contributi per i paesi in via di sviluppo, il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure). Applicando le seguenti aliquote al reddito imponibile, si ottiene l'imposta lorda:



Tab.1



Il prelievo effettivo (imposta netta) è determinato diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute dalla legge e che hanno la funzione di adeguare ulteriormente il prelievo alla situazione personale del contribuente: detrazioni per carichi di famiglia: somme da detrarre per figli, coniuge o altri familiari a carico, graduate in base al reddito complessivo del contribuente e al numero dei figli; detrazioni per lavoro: spettano al reddito da lavoro dipendente (incluse le pensioni) in modo graduato rispetto all'ammontare dello stesso. La ratio è quella discriminare qualitativamente il lavoro rispetto ad altre attività meno gravose; detrazioni per oneri che non rientrano tra quelli deducibili: si tratta di spese personali che prima della riforma del 1997 potevano essere dedotte dalla base imponibile, e oggi invece costituiscono "oneri detraibili", cioè da detrarre dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento delle spese sostenute (spese sanitarie per la parte eccedente euro 129,11, spese per l'istruzione, interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima abitazione, spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, spese sostenute per l'acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap, ecc.). Il calcolo dell'imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d'acconto effettuati nel periodo d'imposta precedente, delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione e delle ritenute subite in relazione alle singole categorie di reddito dichiarate. L'Ire non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da: redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno); redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro; rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro.

La cedolare secca sugli affitti
Dal primo gennaio 2011, un nuovo regime fiscale opzionale ha introdotto la possibilità di pagare, entro il termine fissato per il versamento dell'IRPEF, una cedolare secca del 19% o del 21% sugli affitti di abitazioni (classe catastale A escluse le A10) in sostituzione delle imposte sui redditi, imposte di registro addizionali regionali e comunali e imposta di bollo derivanti dalla locazione degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.

I versamenti
Il pagamento dell'imposta avviene in acconto e a saldo. Gli acconti sono calcolati direttamente
dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (importo indicato nel rigo "differenza" della dichiarazione). L'acconto non è dovuto se questo importo non supera euro 51,65, altrimenti è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare e deve essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo) e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre. Il saldo deve essere versato entro il 16 giugno (oppure entro il 16 luglio con una maggiorazione 0,40 per cento). Non va effettuato alcun versamento se l'imposta da versare a saldo per ciascun tributo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non supera 12 euro. Per il pagamento di imposte dirette, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, utilizzano il modello di versamento F24 che consente al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando i debiti di qualsiasi natura con eventuali crediti di qualsiasi natura.

Gli obblighi strumentali
I soggetti che corrispondono compensi e salari di ogni tipo sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) per comunicare in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Il datore di lavoro è tenuto inoltre alla compilazione del modello Cud (Certificazione Unica dei Dipendenti) in cui sono certificate le somme corrisposte per lavoro dipendente e quelle assimilate ai redditi di lavoro dipendente, l'ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle detrazioni d'imposta effettuate e i contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati agli enti preposti, compresi quelli a carico del lavoratore. Il Cud serve al lavoratore, in sostanza, per conoscere i redditi percepiti nell'anno, le deduzioni e le detrazioni riconosciute dal datore di lavoro, le ritenute subite. Tali dati dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Non sempre, comunque, il lavoratore dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, è esonerato, quando i suoi redditi dell'anno derivano da: lavoro dipendente e assimilati (interamente conguagliati dal sostituto e attestati nel Cud); abitazione principale (con relative pertinenze); somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Il contribuente è in ogni caso esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quando l'imposta lorda Irpef, diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di familiari e delle ritenute, non supera 12 euro e, al tempo stesso, non si ha l'obbligo di tenere le scritture contabili. I lavoratori dipendenti presentano la dichiarazione dei redditi, quando sono tenuti a farlo, mediante il modello 730 che può essere consegnato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure ad uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro. Il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio. Nel caso in cui il contribuente deve pagare, invece, delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire sempre dal mese di luglio). E se per il pagamento lo stipendio è insufficiente, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4 per cento), è trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. In alternativa al Modello 730 è possibile utilizzare il modello Unico Persone Fisiche, ma con presentazione esclusivamente in via telematica. Non possono utilizzare il Modello 730 (quindi devono presentare il Modello Unico) i contribuenti che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Da quest'anno il Modello Unico deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o un Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui i redditi si riferiscono.

La tassazione delle persone giuridiche (Ires)
I soggetti passivi
I soggetti passivi sono: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato; enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato; società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione. L'aliquota è proporzionale e la base imponibile è rappresentata dall'utile fiscale realizzato nel periodo d'imposta, i cui criteri di determinazione sono quelli relativi al reddito d'impresa descritti per l'Ire. A decorrere dal 1° gennaio 2004 è stata modificata la tassazione del reddito delle società e introdotta l'imposta sul reddito delle società (Ires) che ha sostituito l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg). Non è variato il principio generale per determinare la base imponibile, che continua a fondarsi sull'utile dichiarato nel conto economico. Tuttavia sono state introdotte novità che hanno importanti riflessi sul calcolo dell'imponibile.

Gli aspetti principali della tassazione Ires
Alla previsione di un'aliquota unica d'imposta (fissata dal 2008 nella misura del 27,5 per cento del reddito imponibile) si accompagna la soppressione definitiva della Dual Income Tax (Dit, sistema di tassazione che prevedeva l'applicazione di un'imposta ridotta, nella misura del 19 per cento, rispetto a quella ordinaria, alla parte degli utili d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale netto verificatosi nell'esercizio). Inoltre, tra i nuovi istituti introdotti, si segnala: la tassazione consolidata di gruppo, ossia la possibilità di compensare a fini fiscali utili e perdite delle società appartenenti a un gruppo: è prevista la possibilità per la società controllante e le società controllate per oltre il 50 per cento, di determinare un unico imponibile complessivo (consolidato nazionale). Inoltre, il sistema introdotto in Italia prevede la possibilità di includere nella base imponibile i redditi conseguiti da tutte le controllate residenti all'estero (consolidato mondiale) con l'obbligo di escludere dalla compensazione le società con sede nei paradisi fiscali; l'applicazione dei principi contabili internazionali (cd. Ias/Ifrs) nella determinazione del reddito complessivo: per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono, anche in deroga alle disposizioni di legge, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007. Esteso il regime di tassazione per trasparenza alle società di capitali: in presenza di precise condizioni (ad esempio, la società partecipata deve avere la forma giuridica di società di capitali e residenza nel territorio dello Stato) è prevista la possibilità di optare per la tassazione del reddito direttamente in capo ai soci (come avviene per le società di persone) in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi. Scomparso il meccanismo del credito d'imposta sui dividendi distribuiti e introdotto il principio della esenzione: per evitare la doppia tassazione (sulla società che distribuisce e la società che percepisce questi redditi), i dividendi percepiti dalle società divengono quasi totalmente esentati da imposta: le società vedono tassato il 5 per cento dei redditi percepiti con prelievo definitivo. Inoltre è stato istituito un nuovo regime di tassazione dei dividendi: i dividendi percepiti dai soggetti Ires (compresi gli enti non commerciali che sono provvisoriamente inclusi tra i soggetti cui si applica l'Ires anche se con criteri di determinazione della base imponibile differenti) beneficiano di un regime di esenzione ispirato dalla volontà di assoggettare gli utili a tassazione al momento della loro produzione in capo alla società partecipata, indipendentemente dalla loro distribuzione presso la società che detiene le partecipazioni. La normativa introduce l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento dei dividendi distribuiti dalle società residenti a soggetti passivi Ires residenti, senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. I dividendi sono quindi tassati in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 5 per cento del loro ammontare. L'applicazione dell'esclusione non è subordinata ad alcuna condizione, le società e gli enti commerciali residenti possono beneficiarne anche se gli utili percepiti non sono stati assoggettati a imposta dalla società distributrice. Una eccezione alla tassazione parziale degli utili è prevista nel caso in cui la società partecipata appartenga ad un gruppo societario che abbia aderito al consolidato nazionale: è consentito di escludere integralmente da imposizione gli utili distribuiti dalla società che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo.

La tassazione per trasparenza
Una deroga al principio ordinario di tassazione è concesso in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza: gli utili e le riserve di utili formati nei periodi in cui è efficace l'opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le predette distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a condizione che rientrino tra i soggetti destinatari dell'agevolazione in parola. Per quanto riguarda i redditi consistenti in plusvalenze derivanti da cessioni di azioni o di partecipazioni in società non rappresentate da titoli, che prima erano tassate con regime sostitutivo ed aliquota del 19 per cento, la nuova normativa introduce il regime della participation exemption (cd. "pex"), in base al quale, al ricorrere di determinate condizioni (periodo minimo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, esercizio di impresa commerciale della partecipata), diventano irrilevanti ai fini fiscali (e quindi non tassabili) le plusvalenze realizzate derivanti da cessioni di azioni o di partecipazioni in società non rappresentate da titoli (che prima erano tassate con regime sostitutivo ed aliquota del 19 per cento). Le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009 sono esenti nella misura del 95 per cento (per le società di persone e le imprese individuali, ove ricorrano i presupposti dell'esenzione, questa compete nella misura del 50,28 per cento). Correlato al regime è il principio dell'integrale deducibilità delle minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni prive dei requisiti pex ad eccezione del caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: possesso da meno di 3 anni, sussistenza al momento dell'acquisto dei requisiti oggettivi pex di commercialità e residenza al di fuori dei paradisi fiscali. L'eccezione non si applica più ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Istituito poi il pagamento di un'imposta sostitutiva sulle operazioni societarie straordinarie: per le fusioni e le scissioni, rispettivamente la società incorporante o risultante dalla fusione e la società beneficiaria della scissione, può optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo patrimoniale relativi alle società incorporate o scisse tramite pagamento di un'imposta sostitutiva che si applica con aliquote progressive crescenti (dal 12 al 16%) per scaglioni in base all'ammontare dei valori da affrancare.

La deducibilità degli interessi passivi
Inoltre è stata prevista l'adozione di norme finalizzate a contrastare l'abuso di forme di finanziamento da parte dei soci, eseguite esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale, che hanno modificato le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi: gli interessi passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati, l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cioè la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione non comprensivi degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali), gli interessi passivi che in seguito al calcolo indicato sono indeducibili, possono essere rinviati ai periodi d'imposta successivi. Anche per gli interessi passivi rinviati al futuro si applica la regola che l'eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi non deve superare il 30 per cento del risultato operativo lordo. Infine è stato introdotto un criterio di simmetria tra l'utile e la perdita con la previsione dell'utilizzo delle perdite in presenza di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale esenzione del reddito, per cui le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i relativi proventi. Tale simmetria opera sul risultato di esercizio e quindi sulle perdite di esercizio eventualmente da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo di imposta su altri redditi, sia sul riporto a nuovo delle perdite.

I versamenti e la dichiarazione
I versamenti di acconto, la cui percentuale è fissata nella misura del 100 per cento, sono effettuati in due rate salvo che l'imposta dovuta non superi euro 103. La prima rata (40 per cento) va versata nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione, la seconda (o unica) rata (60 per cento), entro il 30 novembre o entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. L'acconto non è dovuto se l'imposta indicata nella dichiarazione del periodo d'imposta precedente non supera euro 20,66. Il versamento a saldo e quello relativo al primo acconto deve essere eseguito entro il 16 giugno se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare o entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti passivi sopra indicati devono presentare il Modello "Unico - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati". I soggetti Ires diversi da quelli sopra indicati devono invece presentare il Modello "Unico - Enti non commerciali ed equiparati". Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Ad esempio, una società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione entro il 30 settembre. Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2009 - 30/6/2010, dovrà presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2011. Tutti i soggetti Ires presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, e versano l'Ires tramite acconti e saldo.

Il reddito prodotto dalle imprese estere controllate
La legge n. 342 del 2000 ha introdotto in Italia una disciplina già applicata a livello internazionale, riguardante il trattamento dei rapporti con le società partecipate estere (le cosidette Cfc, controlled foreign companies) residenti in Paesi a regimi fiscale privilegiato. Con il recepimento della normativa Cfc (articolo 167 del Tuir) si è voluto introdurre anche in Italia una normativa volta a contrastare la delocalizzazione all'estero di redditi riconducibili a soggetti residenti. Il meccanismo, nelle sue linee generali, è finalizzato ad attrarre a tassazione in Italia, Paese di residenza del soggetto controllante, i redditi prodotti dal soggetto estero partecipato che sia localizzato in Paese a regime fiscale privilegiato. In sostanza, il reddito prodotto dalla società partecipata viene ricondotto al soggetto controllante residente (persona fisica, società di persone e di capitali, ente pubblico o privato commerciale o non commerciale) indipendentemente dalla sua provenienza. Utilizzando questo sistema, una volta stabilito che lo Stato estero in cui è ubicata la partecipata rientra tra quelli a fiscalità privilegiata, il reddito della società partecipata viene imputato per "trasparenza" al soggetto controllante. I redditi sono assoggettati a tassazione separata applicando l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto del soggetto residente, comunque non inferiore al 27 per cento. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero a titolo definitivo; l'imposta netta va versata con modello F24 con le modalità ed entro i termini previsti per le imposte sui redditi. Per quanto concerne gli Stati che rientrano tra quelli a regime fiscale privilegiato, l'individuazione degli stessi è avvenuta a seguito dell'emissione di un decreto del ministero delle Finanze (21 novembre 2001) il quale ha operato una selezione in base ai seguenti criteri: presenza di un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia; mancanza di un adeguato scambio di informazioni; altri criteri equivalenti. Con la legge finanziaria 2008 è cambiata la definizione di "paradisi fiscali", sostituita dall'elenco di Stati (cd. white list) individuati sulla base dello scambio di informazioni (per quanto attiene alla presunzione di residenza dei trust, alla deducibilità dei costi e all'applicazione di ritenute in uscita) e dell'ulteriore criterio del livello di tassazione (per la disciplina dei dividendi, delle plusvalenze e delle società controllate e collegate estere). La residenza resta italiana, salvo prova contraria, se il trasferimento è in Paesi diversi da quelli inseriti nella white list degli Stati individuati dal ministero dell'Economia di concerto con il ministero degli Esteri.
Dal 2010 la disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto estero è localizzato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato quando, congiuntamente, è ivi assoggettato a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stato sottoposto se residente in Italia e ha conseguito per oltre il 50 per cento proventi derivanti dallo sfruttamento passivo di alcuni assets (strumenti finanziari, diritti immateriali ...). Tuttavia, il soggetto residente può dimostrare, tramite istanza di interpello, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

La disciplina dei prezzi di trasferimento (il transfer pricing)
La disciplina italiana sul transfer pricing è contenuta nel Tuir (articolo 110, commi 2 e 7) e prevede che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa o ne sono controllate, devono essere valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati. Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria ha individuato, con circolare, i seguenti criteri:

  • metodo del confronto del prezzo (il valore normale si determina confrontando il valore della transazione con quello che verrebbe praticato in caso di transazioni realizzate fra soggetti indipendenti operanti in medesime condizioni contrattuali e di mercato);
  • metodo del prezzo di rivendita (il valore normale si determina "depurando" il prezzo di rivendita del bene da parte dell'impresa acquirente di una percentuale di profitto riconducibile a spese di distribuzione o altre spese sostenute a fronte del servizio realizzato);
  • metodo del costo maggiorato (il valore normale si determina aggiungendo al costo di produzione del bene o del servizio oggetto della transazione un margine desunto dalle condizioni di mercato e dalla natura delle operazioni poste in essere).

Nel caso in cui tali metodi non possano trovare applicazione, sia per la mancanza di situazioni comparabili sia per l'impossibilita di addivenire a un confronto attendibile tra le cessioni o prestazioni, è possibile ricorrere a metodi alternativi, sempre nel rispetto del principio della libera concorrenza, quali:

  • la comparazione dei profitti (i profitti globali dell'impresa vengono comparati con quelli conseguiti da un'altra entità operante nello stesso settore economico);
  • la ripartizione dei profitti globali (gli utili derivanti da una vendita o da una serie di vendite effettuate tra le due imprese collegate sono ripartiti proporzionalmente ai costi sopportati dalle due entità);
  • la redditività del capitale investito (il profitto realizzato dall'impresa, espresso percentualmente, viene determinato in relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni riferimento ai costi di produzione o alle vendite);
  • i margini lordi del settore economico (i margini lordi di profitto sono calcolati per settore economico di appartenenza, la percentuale di profitto lordo è determinata applicando la formula: ricavi - costi/ricavi).

Possibile proporre apposita istanza di interpello per definire, in accordo con l'Amministrazione finanziaria, il valore normale da applicare all'operazione.

Le imposte indirette
L'imposta sul valore aggiunto (Iva)
Colpisce, attraverso un sistema di detrazioni (detrazione di imposta da imposta) e di rivalsa, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel territorio dello Stato. L'imposta viene determinata periodicamente e per masse di operazioni. Per i beni esportati o per i servizi che ai sensi della legge si considerano non effettuati nel territorio dello Stato o all'interno dell'Unione europea, il cedente non è tenuto ad applicare l'imposta ma deve comunque emettere la fattura con l'indicazione del titolo di non imponibilità dell'operazione. Per le operazioni intracomunitarie il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente a uno stato aderente all'Unione europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'Iva. Tramite il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge"), l'importo dell'Iva viene caricato sia sul registro degli acquisti, sia sul registro delle vendite, rendendo neutrale l'impatto economico e finanziario dell'operazione.

Le aliquote Iva
Le aliquote in vigore sono tre (definite nella tabella A allegata al Dpr. n. 633 del 1972): 4 per cento, aliquota ridotta, applicata ad esempio a certi prodotti alimentari, ai libri e giornali, alle vendite di abitazioni con requisiti "prima casa", alle somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali, interaziendali e scolastiche; 10 per cento, aliquota ridotta, applicata ad esempio alla cessione di diverse tipologie di alimenti, di abitazioni senza requisiti "prima casa" e non di lusso, alla somministrazione di energia elettrica per uso domestico, e di gas metano fino a 480 mc annui; 20 per cento, aliquota ordinaria, applicata per la generalità delle operazioni se la normativa non prevede specificamente una delle due aliquote precedenti. I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi (cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati) devono mensilmente, trimestralmente o annualmente, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario sommando l'Iva incassata dai propri clienti, esercitando l'obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l'Iva versata ai propri fornitori. Se da tale operazione scaturisce un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturisce un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scomputato dalla successiva dichiarazione o a certe condizioni potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè detratto da altri tributi dovuti dal contribuente.

La dichiarazione annuale Iva
Salvo i casi di esonero, sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti che esercitano attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva. Fermo l'obbligo di invio telematico, la trasmissione può avvenire per invio diretto o per il tramite di intermediari abilitati tra il  1° maggio e il 30 settembre per i soggetti tenuti alla presentazione del modello unificato comprendente la dichiarazione Iva (Modello Unico) e tra il 1° febbraio e il 30 settembre per i soggetti tenuti alla presentazione del modello autonomo (Modello Iva). Il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale è il 16 marzo, in alternativa i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazione annuale unificata, è stabilito nel 16 giugno per le persone fisiche e le società di persone ed equiparate e nel giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per le società di capitali ed enti soggetti a Ires. È inoltre consentito differire ulteriormente di trenta giorni il versamento dell'imposta, con applicazione di un ulteriore interesse compensativo dello 0,40 per cento.

L'imposta di registro
Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo (Testo Unico del 24 aprile 1986, n. 131), in misura proporzionale al valore dell'atto registrato. In alcuni casi sono tassati in misura fissa. A seconda del termine prescritto per la loro registrazione, gli atti si distinguono in: atti da registrare in termine fisso, che devono essere registrati obbligatoriamente entro il termine di 20 (vendite di immobili, contratti preliminari, fideiussioni, cessioni di azienda, accolli di debiti) o 30 giorni (locazioni di immobili); atti da registrare "in caso d'uso", cioè quelli che vanno registrati soltanto quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative, o presso le Amministrazioni dello Stato, o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo. In particolare devono essere registrati in caso d'uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti ad Iva, purché tutte le pattuizioni contenute nel contratto siano soggette a detta imposta. Gli atti rogati da un notaio o da un altro ufficiale rogante devono essere registrati presso l'agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale.Gli altri atti possono essere registrati presso qualsiasi agenzia delle Entrate in Italia. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. In base alla tipologia dell'atto che deve essere registrato l'imposta è: fissa: (l'importo è fisso a prescindere dal valore dell'atto, il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione),o proporzionale: (l'importo dovuto si determina applicando delle aliquote proporzionali al valore dell'atto da registrare, nel quale vi è una realizzazione di un atto o di una operazione).


Tab. 2




L'imposta sulle successioni e donazioni
L'imposta è dovuta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006. Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano di: beni immobili e diritti reali immobiliari (la valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento), azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile), obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato), aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l'avviamento) crediti e denaro, beni mobili (gioielli, mobili). Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale pari, rispettivamente, al 2 per cento e all'1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione. L'imposta è determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse secondo il grado di parentela dell'erede.


Tab. 3




Il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti prevede che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni. Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario

Altre imposte

L'imposta regionale sulle attività produttive (l'Irap)

L'Irap è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale, è dovuta esclusivamente sulle attività produttive svolte nel territorio dello Stato e spetta alla Regione nel cui territorio l'attività è esercitata. Nell'ipotesi in cui l'attività è esercitata in più regioni o sia in Italia che all'estero sono previste precise regole per l'assoggettamento a Irap per ciascuna Regione ovvero l'esclusione dalla stessa per la parte di attività svolta fuori dal territorio nazionale con modalità differenti per le diverse categorie di soggetti passivi. Sono soggetti passivi: società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.), enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti di qualsiasi tipo, persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo;produttori agricoli (solo se non esonerati). La base imponibile (che corrisponde al valore della produzione netta quale risultato della differenza di alcune voci del conto economico) si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia un'impresa commerciale, un produttore agricolo, un ente non commerciale o un ente pubblico, una banca, un'assicurazione, una società di intermediazione immobiliare (Sim) o una società di investimento a capitale variabile (Sicav) per le quali esistono norme particolari nella determinazione dell'imponibile. Se il contribuente esercita attività differenti, la base imponibile su cui si applica l'aliquota è costituita solamente dalla somma di quelle positive. Ad esempio, se un contribuente ha reddito imponibile di 100mila euro relativo a un'impresa commerciale ed è anche produttore agricolo con una base imponibile pari a meno 20mila euro, l'aliquota sarà applicata a una base imponibile di euro 100mila. L'importo da versare si ottiene applicando al valore della produzione netta, diminuita delle deduzioni eventualmente spettanti, un'aliquota che è pari al 3,90 per cento (1,90 per cento per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, 8,50 per cento per le Amministrazioni pubbliche). Le singole Regioni possono variare l'aliquotaentro il limite dello 0,92 per cento, differenziando anche per tipologia di attività e di soggetti passivi. Il periodo d'imposta è determinato con le stesse regole previste per le imposte sul reddito. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato secondo le modalità e i termini i previsti per l'Ire e l'Ires. Il versamento deve essere effettuato tramite il Modello F24 (Modello F24 EP per gli enti pubblici) in due rate, generalmente da effettuarsi entro il 16 giugno e il 30 novembre dell'anno di competenza. Le amministrazioni pubbliche son o tenute a versare l'acconto mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi o delle retribuzioni. Il saldo va versato il 16 giugno (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento) dell'anno successivo unitamente al primo acconto del periodo d'imposta in corso.
La dichiarazione annuale deve essere inviata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (persone fisiche e società di persone) ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (soggetti IRES e amministrazioni pubbliche).

Le addizionali regionali e comunali all'Ire
Sono dovute dalle persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per le quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Ire dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad esse riconosciute e i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo. La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze). Le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Ire, anche se per effetto delle detrazioni. Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Ire sono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9 per cento ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4. L'addizionale comunale, si articola in due aliquote distinte, una di compartecipazione dell'addizionale Ire, uguale per tutti i Comuni, che viene fissata ogni anno con un decreto del ministro delle Finanze entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di applicazione, un'altra variabile rimessa alla discrezionalità dei Comuni, che possono istituirla con una propria delibera entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, con un incremento massimo dello 0,8 per cento. Per i lavoratori dipendenti, l'addizionale regionale è trattenuta dal datore di lavoro direttamente in busta paga e in un numero massimo di 11 rate mensili. Per l'addizionale comunale dal 2008 è dovuto anche un acconto nella misura del 30 per cento, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell'addizionale comunale 2008 è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate. Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. Il versamento deve essere effettuato in base alla competenza del proprio domicilio fiscale: l'addizionale comunale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa mentre l'addizionale regionale è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui di riferisce l'addizionale stessa.

Fonti informative
sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate


Capitale: Roma
Lingua ufficiale: italiano
Valuta: euro (eccetto il comune di Campione d’Italia che adotta il franco svizzero)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare


aggiornamento: 2011

Katia Caruso
pubblicato Giovedì 25 Settembre 2008

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