Schede Paese
Scheda Paese: Malta
Il sistema tributario è influenzato da quello britannico, soprattutto per la definizione di residenza fiscale

Il sistema fiscale maltese è orientato soprattutto, anche per la posizione geografica strategica e delle scarse risorse naturali, a promuovere gli investimenti stranieri e a sostenere lo sviluppo dei servizi finanziari. Tuttavia le modifiche legislative, introdotte con l'Income Tax Act e l'Income Tax Management Act del 1994, hanno cercato di superare l'immagine di Malta come paradiso fiscale.  L'adesione all'Unione europea nel 2004, la riforma fiscale del 2007 (con l'introduzione della participation exemption e l'abolizione dei benefici fiscali delle International Trading Companies ITC e delle International Holding Companies IHC nel 2010) e l'adozione dell'euro nel 2008 hanno fatto il resto. Tanto che con decreto ministeriale del 27 luglio 2010 la Repubblica di Malta è stata espunta dall'elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato e inserita nella c.d. white list, che comprende gli Stati che assicurano, sulla base di convenzioni, lo scambio di informazioni per contrastare fenomeni elusivi d'imposta.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche
L'anno d'imposta corrisponde a quello solare e le tipologie di reddito soggette ad imposta sono:

  • reddito d'impresa;
  • lavoro autonomo;
  • lavoro dipendente;
  • reddito da investimenti;
  • reddito da capital gain.

La tassazione delle persone fisiche dipende dal luogo dove hanno fissato la propria residenza ordinaria o il proprio domicilio. Infatti l'Income Tax Act distingue le seguenti fattispecie:
1. persone fisiche con domicilio e residenza ordinaria a Malta: sono tenute a pagare l'imposta sul reddito ovunque prodotto, secondo il principio del world wide income;
2. persone fisiche che disgiuntamente risiedono o sono residenti a Malta: sono soggetti a tassazione sui redditi prodotti a Malta, su quelli generati all'estero ma ricevuti a Malta e sul capital gain generato a Malta.
L'imposta è soggetta ad aliquote progressive, per scaglioni, fino a un massimo del 35%   diversamente articolato, a seconda che si tratti di persone singole o coniugate. I lavoratori autonomi sono tenuti a versare l'imposta, provvisoria in tre rate (20% in aprile, 30% in agosto e 50% in dicembre ) e a versare il saldo entro il primo semestre dell'anno successivo.

persona singola
 
 
Reddito tassabile in euro
% aliquota
Deduzioni
         0 -    8.500
0
0
  8.501 - 14.500
15
1.275
14.501 - 19.500
25
2.725
da 19.501
35
4.675


persona coniugata
 
 
Reddito tassabile in euro
% aliquota
deduzioni
         0 - 11.900
0
0
11.901 - 21.200
15
1.785
21.201-  28.700
25
3.905
da 28.701
35
6.775

3. persone fisiche non residenti, né domiciliate: sono soggette a tassazione su redditi prodotti esclusivamente nel territorio, nonché su redditi prodotti all'estero ma rimessi a Malta. Il reddito da partecipazioni e royalties è esentasse, così come il capital gain su quote d'investimento collettivo e su titoli non derivanti da proprietà immobiliare  maltese.

Periodo d’imposta 2008/2010
 
 
Reddito tassabile in euro
% aliquota
Deduzioni
         0 - 700
0
0
     701 - 3.100
20
140
 3.101 - 7.800
30
450
da 7.801
35
840


4. residenti temporanei (per un periodo inferiore a sei mesi): sono soggette a tassazione soltanto per i redditi prodotti nel territorio;
5. residenti permanenti che hanno intenzione di trasferire la residenza fiscale a Malta e che, previa certificazione degli uffici fiscali sulla base del "Permanent Residence Scheme", hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • aliquota del 15% sulle entrate rimesse a Malta, al di sopra di euro 4.193 annue;
  • esenzione per capital gain rimessi a Malta;
  • esenzione dalle imposte di successione;
  • regime particolare per rimborsi e sgravi fiscali.
     

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche
Non esiste un sistema di tassazione separata degli utili societari, per cui le società e le altre persone giuridiche sono assoggettate allo stesso regime fiscale con norme specifiche che regolamentano le diverse categorie di contribuenti.
Le società sono assoggettate a un'aliquota fiscale forfetaria del 35% che corrisponde anche all'aliquota massima della tassazione delle persone fisiche. Ciò comporta che non è dovuta alcuna imposta supplementare dai destinatari dei dividendi e l'azionista che fosse assoggettato ad aliquota inferiore può richiedere il rimborso per la parte eccedente versata dalla società.
Sono quindi soggetti a tassazione, per i soggetti residenti, i redditi ovunque prodotti e, per i soggetti non residenti, quelli prodotti nel territorio.
Tuttavia alcune tipologie societarie, quali ad esempio le società in nome collettivo e in accomandita semplice, sono considerate trasparenti ai fini fiscali e, pertanto, gli utili vengono tassati direttamente in capo ai soci.
Inoltre altre categorie (es. sindacati, partiti politici, società cooperative e le Collective Investment Scheme CIS ) godono di un regime di esenzione.
Regimi fiscali particolari sono previsti per le società di assicurazione e per quelle petrolifere.
Per evitare la doppia tassazione le persone giuridiche, a seconda dei casi, possono fruire delle seguenti facilitazioni fiscali:

  • double taxation relief;
  • commonwealth incombe tax relief;
  • unilateral relief;
  • flat rate foreign tax credit.

Benefici fiscali
Complessivamente il sistema fiscale maltese riesce ad attrarre numerosi investitori sia per l'efficienza e l'estrema semplificazione delle procedure che per gli innegabili vantaggi fiscali: aliquota d'imposta del 35%, nessuna restrizione valutaria, nessuna legislazione Cfc, nessuna regolamentazione su thin cap, né su transfer pricing, nessuna trattenuta fiscale su dividendi, interessi e royalties a non residenti, nessuna tassa sul patrimonio. Oltre a un sistema diversificato di rimborsi, diretto a evitare la doppia imposizione, rispettivamente nella misura di 6/7, 5/7 e 2/3, a seconda che l'imposta pagata derivi rispettivamente da ritenute d'acconto sui dividendi, imposte sugli interessi o ritenute alla fonte sulle royalties.

L'imposta sul valore aggiunto
Per la vendita di beni e la prestazione di servizi si applica l'aliquota ordinaria Iva del 18%, ma sono previste aliquote agevolate pari a:

  • 0% (esenzione con credito) per:

1. prodotti alimentari e farmaceutici. Malta ha negoziato tale esenzione, in fase di adesione all'Unione europea, per un periodo di transizione;
2. es. trasporto nazionale ed internazionale di passeggeri e merci, esportazioni, fornitura e riparazione di aerei di linea e imbarcazioni, scambi intracomunitari;

  • 5% per: es. prestazioni alberghiere, antichità ed oggetti d'arte, scarpe e prodotti in pelle, servizi di assistenza domiciliare, vestiti e biancheria per la casa, fornitura di energia elettrica, ingresso in musei, teatri e concerti, prodotti dolciari;

Sono invece in regime di esenzione: servizi resi da organizzazioni no-profit, servizi assicurativi, transazioni bancarie e servizi finanziari, educazione, pubblicità, fornitura di acqua, proprietà immobiliari, servizi sociali, attività culturali e sportive, lotterie, educazione e sanità.

Tasse ambientali
Le eco tax contributions impongono una tassazione ad aliquota variabile che dipende dal diverso grado di inquinamento ambientale riconosciuto ad alcuni prodotti, quali batterie, pneumatici, elettrodomestici ecc.

Malta e l'euro: sostituzione del circolante
Dal 1º gennaio 2008 anche Malta ha condiviso la scelta della moneta unica europea, rispettivamente al tasso di cambio irrevocabile di 0,429300 lire maltesi. Per quanto riguarda Malta vi sono alcune differenze per alcune date.  Il cambio gratuito di banconote e monete presso le banche è consentito sino al 31 marzo 2008 mentre il termine ultimo per cambiare le monete in lire maltesi in euro presso la Central Bank of Malta è scaduto il 1° febbraio 2010 cosi come il termine ultimo per cambiare le banconote in lire maltesi in euro è fissato al 31 gennaio 2018. 
 



Capitale: La Valletta
Lingua ufficiale: maltese e inglese
Moneta: euro (dal 1° gennaio 2008)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare (Commonwealth britannico)  
Accordi con l'Italia
Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire evasioni fiscali, firmata il 16 luglio 1981 ed entrata in vigore l'8 maggio1985; accordo modificato con Protocollo del 24 novembre 2010.

 

Maria Gabriella Imbesi
pubblicato Giovedì 26 Maggio 2011

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