Schede Paese
Schede Paese: Gabon
Il sistema tributario è sostanzialmente ispirato al modello francese. Risale al 2009 il nuovo codice generale delle imposte
bandiera del gabon

Il sistema tributario gabonese è sostanzialmente ispirato al modello francese. Il nuovo Codice Generale delle Imposte (CGI), emanato con legge n. 27/2008 del 22 gennaio 2009, è entrato in vigore il 30 aprile 2009. Oltre a recepire le recenti modifiche apportate in materia di imposte sui redditi (come riduzioni di aliquota delle ritenute alla fonte e dell'imposta minima forfetaria, modifiche ai criteri di valutazione dei compensi in natura, introduzione dell'accertamento sintetico e della solidarietà tra le società del gruppo per il pagamento dell'imposta sulle società non versata dalla società madre o da filiali estere per i redditi prodotti in Gabon), il CGI riunisce tutte le disposizioni concernenti le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e di bollo, le altre imposte e tasse, nonché le norme procedurali (controllo, riscossione e contenzioso) che in precedenza erano contenute in distinti codici.   

Tassazione delle persone fisiche
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) tutte le persone che in Gabon hanno una residenza abituale (vale a dire la disponibilità di un'abitazione a titolo di proprietà, usufrutto o locazione ovvero che, in mancanza di un'abitazione, hanno stabilito in Gabon il luogo di soggiorno principale o il centro dei propri interessi o affari) o che vi hanno soggiornato almeno per 183 giorni nel corso dell'anno oppure, indipendentemente dalla residenza abituale, percepiscono redditi imponibili in Gabon in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta:
- gli ambasciatori e gli agenti diplomatici, i consoli e gli agenti consolari di nazionalità estera quando il paese di cui hanno la rappresentanza concede un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari gabonesi;
- le persone fisiche, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, assoggettate al "regime di base" (volume d'affari inferiore a 20 milioni di FCFA) ed esercenti esclusivamente le attività previste dall'articolo 141 del CGI (ad esempio trasporto privato, sartoria, parrucchiere, estetica, ecc.) che scontano un'imposta fissa di ammontare diverso in base al tipo di attività esercitata (da 20mila a 350mila FCFA). 
Sono assoggettate ad IRPP le seguenti categorie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente: costituiti da stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie. La base imponibile è data dall'importo netto che si ottiene applicando un abbattimento del 20% a titolo forfetario e fino ad un massimo di 10 milioni di FCFA (25% per le indennità percepite dai parlamentari e dai ministri). Non sono imponibili gli assegni familiari e assistenziali, le borse di studio, le pensioni di guerra, le indennità temporanee attribuite alle vittime di incidenti sul lavoro o ai loro familiari, le rendite vitalizie e le indennità per decesso. Questa categoria di reddito è tassata alla fonte mediante applicazione della ritenuta; 
- redditi fondiari (revenus fonciers): derivano dalla proprietà di immobili edificati e non edificati e dalla locazione degli stessi a condizione che il reddito non sia percepito nell'ambito di un'attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo. La base imponibile è costituita dalla differenza tra l'ammontare del reddito lordo realizzato e il totale delle spese gravanti sulla proprietà (le imposte gravanti sul proprietario, gli interessi passivi sui mutui stipulati per la costruzione, manutenzione o ristrutturazione dell'immobile e una deduzione forfetaria del 30% a titolo di spese di gestione, riparazione, manutenzione). Non sono imponibili i redditi derivanti dagli immobili di cui il proprietario si riserva il diritto di godimento e da quelli appartenenti allo Stato;
- redditi di capitale (revenus de capitaux mobiliers - R.C.M.): sono considerati tali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni. La base imponibile è costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti o degli interessi maturati cui si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 20% (15% se si tratta di interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore, 10% se si tratta di interessi sulle obbligazioni rimborsabili in 5 anni);
- plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni mobili e immobili e dei relativi diritti. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione o il valore venale del bene e il prezzo di acquisto, aumentato delle spese sostenute per l'acquisto e di quelle sostenute successivamente e non dedotte. In caso di realizzazione di diverse plusvalenze nel medesimo periodo d'imposta, alla base imponibile complessiva viene applicato un abbattimento a titolo forfetario del 15% dopo la deduzione di eventuali minusvalenze. Se la base imponibile è superiore a 500.000 FCFA, la plusvalenza è tassata nell'anno in cui avviene la cessione applicando una ritenuta a titolo definitivo del 20%.
- redditi d'impresa (bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales - B.I.C.): derivano dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o artigianale (sono compresi anche i redditi derivanti dallo sfruttamento delle miniere). La determinazione della base imponibile soggiace alle medesime regole previste per le imprese assoggettate all'imposta sulle società con delle differenze per quanto riguarda il regime di imposizione. In particolare, ai contribuenti con volume d'affari superiore a 80 milioni FCFA si applica il "régime du réel" e il reddito è determinato con metodo analitico, mentre quelli con volume d'affari annuo compreso tra 20 e 80 milioni FCFA sono sottoposti al "régime simplifié" in base al quale il reddito imponibile è determinato applicando al volume d'affari un abbattimento forfetario (70% per la cessione di beni, 50% per le prestazioni di servizi, 40% per i lavori autonomi e assimilati). I contribuenti con volume d'affari fino a 20 milioni FCFA, esercenti le attività di cui alla tabella prevista dal citato articolo 141 del CGI, sono sottoposti al "régime de base".
- redditi di lavoro autonomo (bénéfices non commerciaux - B.N.C.): derivano dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni, nonché dall'esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad esempio, remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di brevetti o di marchi di fabbrica ovvero per lo sfruttamento di conoscenze pregresse nel settore industriale, commerciale o scientifico).
- redditi di attività agricola (bénéfices des professions agricoles - B.A.): sono quelli conseguiti sia dai proprietari sia dagli affittuari dei terreni nell'esercizio di attività agricole, quali le attività dirette alla coltivazione, allevamento, avicoltura, piscicoltura e ostricoltura. La base imponibile è costituita dalla differenza tra i ricavi e i costi di esercizio. Sono esenti dall'imposta i redditi derivanti dallo sfruttamento di terreni di superficie inferiore a cinque ettari destinati esclusivamente alla coltivazione.
La base imponibile dell'IRPP è costituita dal reddito complessivo netto imponibile, vale a dire dalla somma algebrica dei redditi netti di categoria, al netto degli oneri sostenuti nell'anno d'imposta, previsti tassativamente dal CGI, che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione delle singole categorie di reddito (ad esempio, contributi versati alle forme pensionistiche complementari nel limite del 10% del reddito di lavoro dipendente, contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari, premi di assicurazione sulla vita nel limite del 5% del reddito complessivo, assegni di mantenimento, interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale per un importo deducibile non superiore a 6 milioni di FCFA).
Il reddito complessivo netto beneficia di un ulteriore abbattimento del 20% nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi entro i termini previsti. Il reddito complessivo netto così determinato è assoggettato ad imposta progressiva per scaglioni (barème progressif) calcolata applicando il sistema del quoziente familiare (Q), analogamente a quello previsto dalla legislazione francese. Il numero di parti (P) è attribuito nella maniera seguente: 1 parte per persone celibi, divorziate o vedove senza figli a carico, 2 parti per le persone sposate senza figli a carico ovvero celibi o divorziati con un figlio a carico. Per ogni persona a carico (figli minori o adottivi, portatori di handicap o studenti con meno di 25 anni, coniuge che non dispone di redditi propri) il contribuente ha diritto a una ½ parte supplementare. Salvo opzione, i contribuenti coniugati sono assoggettati ad imposizione disgiunta.
La formula di calcolo è la seguente:
Q= reddito netto imponibile /P
IRPP= (aliquota x Q) - N (importo costante stabilito)

Tab. 1

 

Frazione di reddito imponibile
IRPP
da 0 a 1.500.000 FCFA
0%
da 1.501.001 a 1.920.000 FCFA
5%xQ-75.000
da 1.920.001 a 2.700.000 FCFA
10%xQ-171.000
da 2.700.0001 a 3.600.000 FCFA
15%xQ-306.000
da 3.600.001 a 5.160.000 FCFA
20%xQ-486.000
da 5.160.001 a 7.500.000 FCFA
25%xQ-744.000
da 7.500.001 a 11.000.000 FCFA
30%xQ-1.119.000
oltre 11.000.001 FCFA
35%xQ-1.669.000


Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo, l'imposta complessivamente dovuta non può essere inferiore all'1% del volume d'affari realizzato e, in ogni caso, non inferiore a  500.000 FCFA.
Se durante il periodo d'imposta è percepita una componente di reddito straordinaria (ad esempio una plusvalenza a titolo di avviamento o la distribuzione di riserve di utili) il cui importo è superiore al reddito netto medio dei tre periodi d'imposta precedenti, ai fini della tassazione, il contribuente può chiederne la ripartizione in quote costanti nell'esercizio in cui è realizzata e negli esercizi precedenti ancora non prescritti.   

Tassazione delle società
Per il principio di territorialità l'imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle società che esercitano un'attività economica in Gabon ovvero quei redditi che sono imputabili all'impresa in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Se la società non dispone di una stabile organizzazione in Gabon, i redditi sono considerati di fonte gabonese quando l'attività è esercitata tramite un rappresentante che non ha personalità giuridica distinta o l'impresa effettua un ciclo completo di operazioni commerciali oppure realizza plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli di società gabonesi. 
Sono assoggetti all'imposta sulle società: le società di capitali e assimilate (qualunque sia l'oggetto sociale); gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che abbiano autonomia finanziaria e si dedichino ad una attività di carattere industriale o commerciale o ad operazioni con scopo di lucro; le persone giuridiche domiciliate all'estero che percepiscono in Gabon redditi immobiliari o vi realizzano plusvalenze derivanti da cessione di diritti mobiliari o diritti sociali detenuti in imprese di diritto gabonese.
Possono invece optare, in maniera definitiva e irrevocabile, per la tassazione all'IS le società di persone (escluse quelle nate a seguito di trasformazione regressiva e le società di fatto). In mancanza di opzione espressa, l'IS colpisce i redditi rappresentativi dei diritti spettanti ai soci accomandatari nelle s.a.s. e ai soci a responsabilità limitata delle s.n.c e delle associazioni in partecipazione. Sono esenti dal pagamento dell'IS determinati enti morali come le società cooperative agricole, i sindacati agricoli, le casse di credito agricolo, le società di mutuo soccorso, le associazioni senza scopo di lucro, le società esercenti attività agricola e turistica (per i primi tre anni di attività), le società esercenti attività industriale, mineraria o forestale (per i primi due anni di attività).
L'aliquota dell'IS è fissata al 35%, ridotta al 20% a favore di enti pubblici, enti non commerciali e imprese di promozione immobiliare autorizzate alla sistemazione di terreni edificabili e alla costruzione di alloggi popolari e al 18% per la Banca gabonese dello sviluppo.
Le imprese assoggettate a IS e le imprese assoggettate a IRPP in base al regime reale o semplificato sono tenute a effettuare una ritenuta del 9,5% sui compensi corrisposti per prestazioni di servizi o di lavoro autonomo a soggetti esenti da IVA.

Base imponibile
Il CGI distingue le società non petrolifere dalle società petrolifere per le quali vigono regole particolari sia di determinazione della base imponibile (in sostanza, mediante un accordo con l'amministrazione finanziaria) che di tassazione. Per le società non petrolifere, il reddito imponibile è determinato con metodo analitico. Tra i costi deducibili:
- le spese generali (di qualsiasi natura, inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa, spese per il personale e la manodopera, contributi previdenziali, spese per i locali, i materiali e le attrezzature, spese straordinarie, versamenti a favore di opere o organismi di interesse generale nel limite dell'1 ‰ e liberalità effettuate in occasione di eventi calamitosi, premi assicurativi, interessi, commissioni e altre spese bancarie, locazioni passive);
- le imposte versate (comprese quelle fondiarie) ad esclusione delle imposte sui redditi;
- gli ammortamenti (effettuati secondo il metodo lineare in funzione della probabile durata di utilizzo dei beni. Le aliquote sono fissate dal Ministero delle Finanze e variano dall'8% per gli immobili al 25% per i mobili e le attrezzature d'ufficio. Non è consentito l'ammortamento dell'avviamento, mentre l'ammortamento digressivo è consentito, a determinate condizioni, alle imprese di trasformazione e sfruttamento delle risorse naturali indicate nel codice degli investimenti).
Per le plusvalenze si distingue tra quelle realizzate durante l'esercizio dell'attività e quelle realizzate in seguito alla cessazione dell'attività o alla cessione totale o parziale dell'azienda. Nel primo caso se il contribuente si impegna a reinvestire in nuove immobilizzazioni un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti, la plusvalenza non viene tassata nell'anno in cui è realizzata. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all'ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze. In caso di cessazione o di cessione totale o parziale dell'attività, la plusvalenza è imputata al reddito d'impresa per il 50% del suo ammontare se il trasferimento interviene entro 5 anni dall'inizio dell'attività d'impresa ovvero per un terzo del suo ammontare se il trasferimento avviene dopo 5 anni dall'inizio dell'attività. Le plusvalenze risultanti da operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o distribuzione di azioni gratuite non sono imponibili se la nuova società ha la sede legale in Gabon o in uno degli Stati dell'UDEAC (Union douanière et économique de l'Afrique centrale).
I dividendi e gli interessi percepiti dalla società madre non sono ricompresi nella base imponibile a condizione che questa possieda almeno il 25% delle azioni della società figlia, che dette azioni siano intestate alla società partecipante la quale si impegna a detenerle almeno per due anni consecutivi ed entrambe le società abbiano la sede legale in uno degli Stati dell'UDEAC.
Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Dall'imposta dovuta possono essere scomputati eventuali crediti d'imposta:
- per investimenti nel settore turistico (fino a 1,8 miliardi FCFA, autorizzati dal Ministero delle finanze) nella misura del 5% del valore degli investimenti per un periodo di cinque anni;
- per l'incremento dell'occupazione mediante nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti di nazionalità gabonese, nella misura del 20% del salario lordo corrisposto per ciascun lavoratore e per ciascun anno, e fino a concorrenza dell'imposta dovuta (l'eventuale eccedenza è riportabile per tre periodi d'imposta successivi).
La disciplina sui prezzi di trasferimento prevede che le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio UDEAC che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa nazionale o ne sono controllate, costituiscono "atti anormali di gestione" e, pertanto, concorrono alla formazione del reddito imponibile. Oltre ai costi, per atto anormale di gestione la legislazione fiscale gabonese intende qualsiasi vantaggio accordato dall'impresa a terzi senza una contropartita, ad esempio il pagamento di canoni di importo notevole, rinuncia a crediti, remissione di debiti, vantaggi sproporzionati ai servizi resi. I vantaggi accordati a società del gruppo sono considerati atti normali di gestione solo se l'impresa concedente dimostra l'esistenza di una valida ragione giuridica ed economica alla base di tali atti. Le somme versate a titolo di interessi, di compensi per prestazioni di servizi e per lo sfruttamento di diritti immateriali da una società residente a una società estera localizzata in un paese a regime fiscale privilegiato sono indeducibili a meno che la società residente non  dimostri che i pagamenti non hanno carattere manifestamente esagerato e che sono  corrisposti per l'effettuazione di operazioni reali.

Imposta sul valore aggiunto
Sono assoggettati all'imposta anche gli enti di diritto pubblico, le collettività territoriali e i gruppi di interesse economico (GIE). L'aliquota ordinaria è fissata al 18%, quella ridotta al 10% e si applica alle operazioni di produzione e di vendita concernenti un elenco tassativo di prodotti (ad esempio, acque minerali, zucchero, pollame, detersivi, cemento). Le cessioni all'esportazione e le operazioni di trasporto internazionale scontano aliquota zero. Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative a: prodotti tipici di determinate regioni ottenuti dall'agricoltura, allevamento, pesca e caccia; alcuni beni come il latte, la farina, il lievito, il riso, i medicinali, le paste alimentari, i giornali, le attrezzature inerenti le attività agricole, di allevamento (ad esclusione del settore forestale e della pesca) e alberghiere; prestazioni di assicurazione e riassicurazione; vendita, importazione e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione delle entrate derivanti dalla pubblicità; prestazioni mediche e paramediche (ad esclusione delle spese di alloggio e di ristorazione); prestazioni di servizi o le operazioni a carattere sociale, educativo, culturale, filantropico o religioso rese dagli organismi senza scopo di lucro ai loro associati; mutui di importo inferiore a 70 milioni FCFA concessi a persone fisiche per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale.
In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore).


 Tab. 2


Le altre imposte
I lavoratori dipendenti, oltre alla ritenuta sugli stipendi e salari, scontano anche un'imposta complementare nella misura del 5%, trattenuta e versata dal datore di lavoro.
Le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le persone giuridiche scontano l'imposta minima forfetaria (IMF). In sostanza, l'IMF rappresenta un acconto dell'IRPP e dell'IS dalle quali viene dedotta nel caso in cui il risultato dell'esercizio fiscale sia positivo. La base imponibile dell'IMF è data dal volume d'affari lordo realizzato nell'esercizio precedente. L'aliquota dell'IMF è l'1%, con un versamento minimo sempre dovuto di 1 milione FCFA (rapportato alla durata dell'esercizio in caso di esercizio sociale inferiore o superiore a 12 mesi), importo che in caso di risultato deficitario o di imposta calcolata inferiore al minimo dovuto resta acquisito definitivamente all'erario.  Le società e i detentori di partecipazioni scontano l'imposta sui redditi dei valori mobiliari (IRVM) su tutte le somme e i valori loro attribuiti a qualsiasi titolo (escluse le somme percepite a titolo di restituzione dell'apporto). L'IRVM è trattenuta alla fonte dalla società mediante una ritenuta a titolo d'imposta.
 

Tab. 3


 

Imposta di registro
L'imposta fissa - che varia da 5.000 FCFA a 50.000 FCFA - si applica a tutti gli atti che non constatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione.
L'imposta proporzionale, la cui aliquota varia dall'1% al 6%, si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati. Alcuni atti sono registrati gratuitamente (sentenze rese in materia di infortunio sul lavoro o di prestazioni assistenziali, locazioni e trasferimenti a favore dello Stato, dei comuni e degli enti pubblici, conferimenti per la costituzione di SICAV, trasferimenti di partecipazioni in SICAV detenute da persone fisiche residenti).
Dal 1° gennaio 2009 l'imposta di successione non è più dovuta dai discendenti di 1° grado in linea diretta e dal coniuge superstite. 

Contributo sulle licenze di esercizio (contributions des patentes)
Ogni persona fisica o giuridica, residente o non residente, che esercita in Gabon un'attività commerciale, industriale, artigianale o una professione non espressamente esonerata è tenuta a versare annualmente questa imposta locale. Il contributo è calcolato in funzione del luogo di esercizio dell'attività, applicando un diritto fisso (stabilito in base a delle tabelle) e uno variabile (da 10.000 a 500.000 FCFA). Se in uno stesso luogo si esercitano contemporaneamente più attività e le diverse attività appartengono ad uno stesso settore economico si applica il diritto fisso corrispondente a quello più elevato nell'ambito delle varie attività. Se invece la stessa attività viene esercitata in diversi basi sedi fisse, il contributo diritto fisso deve dovrà essere corrisposto per ogni locale sede.

Imposte fondiarie
Oltre a far parte del reddito imponibile ai fini del calcolo dell'IRPP o dell'IS, i redditi immobiliari sono soggetti anche a:
- contributo fondiario sulle proprietà edificate: colpisce i contribuenti persone fisiche o giuridiche proprietari di diritto o di fatto di immobili edificati ad eccezione di quelli espressamente esonerati in maniera permanente (ad esempio, immobili dello Stato) o temporanea (ad esempio, tre anni per i fabbricati nuovi, cinque anni per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli destinati ad abitazione). La base imponibile è costituita dal valore locativo (determinato annualmente dalla Direzione Generale delle Imposte sulla base del valore dichiarato nei contratti di locazione o nei contratti verbali ovvero mediante valutazione diretta o comparazione con immobili simili) al 1° gennaio dell'anno d'imposta abbattuto del 25% in considerazione del deperimento del fabbricato e delle spese di manutenzione e riparazione. Alla base imponibile netta si applica l'aliquota del 15%;
- contributo fondiario sulle proprietà non edificate: colpisce le persone fisiche o giuridiche proprietarie di diritto o di fatto di terreni non edificati ad eccezione di quelli esonerati in maniera permanente (ad esempio i terreni statali destinati ad uso pubblico) o temporanea (da tre a cinque anni in  base alla destinazione del terreno). La base imponibile è costituita dall'80% del valore locativo a sua volta pari al 10% del valore venale dell'immobile al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Alla base imponibile netta si applica l'aliquota del 25%;
- tassa forfetaria sull'abitazione: è dovuta per tutti gli immobili adibiti ad abitazione indipendentemente dalla qualità delle persone che li occupano e grava, in sostanza, su coloro che ne hanno la disponibilità o il diritto di godimento al 1° gennaio dell'anno d'imposta. La base imponibile è fissata con decreto ministeriale.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
L'IRPP sui redditi di lavoro dipendente è trattenuta alla fonte applicando il barème progressif e versata mensilmente (entro il 25 del mese successivo) dai datori di lavoro che impiegano più di 25 dipendenti ovvero trimestralmente (entro il 25/1, 25/4, 25/7 e 25/10) dai datori che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 25. L'imposta complementare all'IRPP viene trattenuta e versata alle medesime scadenze.
L'IRPP dovuta sul reddito complessivo imponibile delle persone fisiche titolari di BIC, BNC e BA è versata in tre tranches: i primi due acconti, nella misura del 25% dell'imposta calcolata per i redditi dell'anno precedente, entro il 28 febbraio e il 30 aprile  dell'anno successivo, il saldo entro la data indicata nell'avviso di liquidazione. I contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettati al "régime simplifié", invece, versano gli acconti in tre tranches in misura pari ad un terzo ciascuna entro il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre. I contribuenti assoggettati al "régime de base" versano il diritto fisso entro il 31 marzo.
La ritenuta alla fonte a titolo di IRPP sui redditi di capitale deve essere versata entro i 30 giorni successivi alla percezione del reddito, mentre la ritenuta sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche deve essere versata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessione. 
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere presentata entro il 1° marzo ovvero entro il 30 aprile se si tratta di persone fisiche titolari di BIC, BNC e BA e deve essere accompagnata dall'indicazione dei carichi familiari e degli elementi considerati dal CGI come indici di ricchezza (residenze principali e secondarie anche all'estero, automobili, barche, aerei da turismo, piscine, consumo idrico, elettrico e telefonico). I contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
L'IS è versata in tre rate nel corso dell'anno successivo all'esercizio oggetto di imposizione. I primi due acconti, da pagare entro il 30 novembre e il 31 gennaio, sono pari, rispettivamente, ad un quarto e ad un terzo dell'imposta calcolata nell'esercizio precedente, mentre il saldo deve essere versato entro il 30 aprile, termine entro il quale deve essere presentata anche la dichiarazione dei redditi delle società.
La ritenuta del 9,5% sui compensi corrisposti per prestazioni di servizi o di lavoro autonomo a soggetti esenti da IVA, deve essere versata entro il 15 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi e va scomputata dall'IS o dall'IRPP calcolata.
Per quanto riguarda l'IVA, i contribuenti sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare l'imposta dovuta entro il 20 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito IVA può essere chiesto a rimborso solo dagli operatori economici che effettuano esportazioni. La normativa IVA si applica anche ai non residenti che effettuano operazioni economiche in Gabon, i quali sono tenuti a identificarsi presso l'Amministrazione fiscale mediante un rappresentante domiciliato in Gabon, responsabile solidalmente con l'operatore non residente, il quale si impegna ad assolvere tutte le formalità e i pagamenti.
L'IRVM viene versata annualmente, entro tre mesi dalla data in cui sono corrisposte le somme o i valori. Il contributo sulle licenze di esercizio va versato entro il 28 febbraio dell'anno successivo mediante il pagamento di un acconto pari all'importo dovuto per l'anno precedente, entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione. La tassa forfetaria sull'abitazione deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno mediante il pagamento di un acconto pari all'importo versato l'anno precedente, entro lo stesso termine va presentata la relativa dichiarazione. Le altre imposte fondiarie devono essere versate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Le persone giuridiche versano il 100% dell'importo pagato nell'esercizio precedente. Entro la medesima data, le persone giuridiche titolari di licenza di esercizio ovvero proprietarie di immobili edificati devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo del contributo e per la determinazione valore locativo.




Fonti informative
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze www.finances.gouv.ga.
Sito ufficiale Direzione Generale delle Imposte http://www.dgi.ga/




Capitale: Libreville
Lingua ufficiale: francese
Moneta: F CFA (franco della comunità finanziaria dell'Africa - XOF - 1 € = 655,957 F CFA)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare

 

aggiornamento: 2011

Katia Caruso
pubblicato Giovedì 1 Aprile 2010

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