
1. Introduzione
Il sistema tributario malgascio non contempla l'imposta sul reddito delle società: i contribuenti sono assoggettati all'imposta sui redditi in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall'imputabilità dello stesso alla persona fisica o giuridica.
Il Codice Generale delle Imposte (CGI) vigente ha recepito le modifiche emanate con legge n. 2007-33 del 14 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) concernenti l'istituzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi, l'aumento dell'aliquota IVA e la soppressione della taxe professionnelle,nonché con legge 2009-14 del 31 dicembre 2009 (legge finanziaria per il 2010) che ha previsto la riduzione dell'aliquota unica dell'imposta sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. Tassazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, sono assoggettati all'imposta sui redditi (IR) i redditi di qualsiasi natura, diversi da quelli di lavoro dipendente, prodotti in Madagascar da persone fisiche e giuridiche che hanno ivi stabilito la sede legale o la residenza principale ovvero hanno in Madagascar una sede di direzione o lo stabilimento principale e che realizzano un volume d'affari superiore a 20.000.000 Ar oppure optano per la tassazione all'IR.
Esclusi i redditi esenti di cui all'elenco tassativo previsto dall'articolo 01.01.03 del CGI (ad esempio, i redditi degli enti non commerciali di promozione delle PMI, delle missioni religiose e delle associazioni di culto, i dividendi percepiti dalle persone fisiche) si tratta, in sostanza, dei redditi derivanti dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o artigianale, nonché dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni o dallo sfruttamento a scopo di lucro i cui proventi non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (come le remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di brevetti o di marchi di fabbrica).
2.1 Base imponibile
Il CGI distingue tra attività non petrolifere e attività petrolifere per le quali vigono regole particolari sia di determinazione della base imponibile che di tassazione (assoggettamento ad un canone sugli idrocarburi e all'imposta diretta sugli idrocarburi, sostitutiva dell'IR e dell'imposta sui redditi dei capitali mobiliari).
Per i soggetti che esercitano attività diverse da quella petrolifera la base imponibile è costituita dal reddito netto derivante dal risultato delle operazioni di qualunque natura effettuate nell'esercizio dell'attività, compresa la cessione di beni dell'attivo patrimoniale, al netto delle spese sostenute per il conseguimento dei redditi quali:
- le spese generali (di qualsiasi natura, inerenti l'esercizio dell'attività, spese per il personale e la manodopera non aventi carattere sproporzionato rispetto al lavoro prestato, esclusi i compensi corrisposti all'imprenditore individuale e al coniuge, versamenti a favore di opere o organismi di interesse generale nel limite dell'5 ‰ del volume d'affari e liberalità effettuate in occasione di eventi calamitosi);
- gli interessi passivi;
- i fondi per rischi e oneri;
- le imposte relative all'attività economica svolta in Madagascar (escluse le imposte sui redditi);
- gli ammortamenti (effettuati secondo il metodo lineare in funzione della probabile durata di utilizzo dei beni; l'ammortamento digressivo è consentito solo per le attrezzature e gli immobili adibiti all'attività).
Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Alla base imponibile si applica l'aliquota del 22%. Se il reddito complessivo imponibile ricomprende anche redditi di capitali, l'imposta sui redditi già versata deve essere scomputata dall'IR calcolata (l'eventuale eccedenza non può dar luogo a rimborso d'imposta).
In ogni caso l'IR dovuta non può essere inferiore a:
- 100.000 Ar aumentati di un importo pari al 5‰ del volume d'affari per i soggetti che esercitano attività agricola, artigianale, industriale, mineraria, alberghiera, turistica e di trasporto;
- 320.000 Ar aumentati di un importo pari all'1‰ del volume d'affari per i soggetti esercenti la vendita al dettaglio di carburante;
- 320.000 Ar aumentati di un importo pari al 5‰ del volume d'affari per tutti gli altri soggetti.
I contribuenti persone fisiche assoggettati ad IR hanno diritto ad una detrazione annua di 24.000 Ar per ciascun familiare a carico.
2.2 Regime di tassazione
Il regime di tassazione varia in funzione del volume d'affari o del reddito lordo annuo prodotto. In particolare, ai contribuenti con volume d'affari/reddito lordo annuo superiore a 200.000.000 Ar si applica il "régime du réel", mentre i contribuenti con volume d'affari/reddito lordo annuo compreso tra 20.000.000 Ar e 200.000.000 Ar sono sottoposti al "régime réel simplifié". I due regimi differiscono per il numero e la complessità di adempimenti contabili e fiscali, in ogni caso i contribuenti sono assoggettati all'IR.
I contribuenti con volume d'affari/reddito lordo annuo fino a 20.000.000 Ar, esercenti le attività elencate all'articolo 01.02.02 del CGI, sono assoggettati invece all'imposta sintetica (IS), sostitutiva dell'IR e dell'IVA. Salvo opzione per la tassazione all'IR ed espresso avviso contrario dell'Amministrazione finanziaria, si tratta di agricoltori, allevatori, pescatori, produttori, artigiani, commercianti, prestatori di servizi di ogni genere, lavoratori autonomi, artisti; gli esercenti attività di trasporto merci o persone proprietari di un solo veicolo a motore (fino a 10 cavalli ovvero fino a 9 posti) ovvero di veicoli senza motore (ad esempio, carretti, risciò, piroghe) e i soci amministratori di società a responsabilità limitata. L'IS è versata a profitto delle collettività territoriali (40% alla regione e 60% al comune) in ragione del luogo di esercizio dell'attività ovvero, in mancanza di una sede fissa d'affari, nel luogo in cui il contribuente ha stabilito il domicilio fiscale. La base imponibile è costituita dal volume d'affari o dal reddito lordo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. Alla base imponibile si applica l'aliquota del 5% con un importo minimo sempre dovuto di 16.000 Ar.
3. Tassazione delle altre categorie di redditi
3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le persone fisiche, residenti o non residenti, che percepiscono redditi di lavoro dipendente di fonte malgascia (stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) sono assoggettate all'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Impôts sur les revenus salariaux et assimilés - IRSA). Non sono imponibili gli assegni familiari e assistenziali, le pensioni di guerra, le rendite e le indennità attribuite in maniera permanente o temporanea alle vittime di incidenti, l'indennità di liquidazione (nella misura corrispondente ad un anno di stipendio), le spese mediche e l'indennità sostitutiva di mensa (nei limiti fissati con decreto ministeriale). La base imponibile viene determinata mensilmente ed è costituita dal reddito lordo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate dal datore di lavoro, dei contributi versati dal dipendente a fini pensionistici (nel limite del 10% dell'importo lordo dello stipendio), degli assegni alimentari obbligatori e degli arretrati. Alla base imponibile si applicano le seguenti aliquote:
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Scaglione mensile
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Aliquota
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Fino a 250.000 Ar
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0%
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Oltre 250.001 Ar
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22%
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Per i redditi appartenenti al secondo scaglione è sempre dovuto un importo minimo di 200 AR. Inoltre, i contribuenti con reddito imponibile superiore a 250.000 Ar hanno diritto ad una detrazione di 2.000 Ar per ciascun familiare a carico e per ciascun mese, a condizione che l'imposta che residua non sia inferiore all'importo minimo dovuto. L'imposta è trattenuta e versata dal datore di lavoro mediante applicazione della ritenuta alla fonte.
3.2 Plusvalenze
Le persone fisiche che cedono a titolo oneroso beni immobili sono assoggettate all'imposta sulle plusvalenze immobiliari (IPVI). La base imponibile è costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato delle spese sostenute per l'acquisto e di quelle sostenute per la costruzione o la ricostruzione, per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo (per l'importo effettivamente sostenuto ovvero in misura forfetaria se non si è possesso dei documenti giustificativi) il cui valore viene attualizzato mediante l'applicazione di un coefficiente ministeriale in funzione dell'anno di sostenimento della spesa. Alla base imponibile è applicata l'aliquota del 22%.
3.3 Redditi di capitale
Le persone fisiche, le società di capitali, le società di persone e le associazioni in partecipazione scontano l'imposta sui redditi dei capitali mobiliari (IRCM) su tutte le somme e i valori loro attribuiti, quali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni, i gettoni di presenza degli amministratori. La base imponibile è costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti, degli interessi maturati o dei compensi percepiti cui si applica l'aliquota del 22%.
4. Imposta sul valore aggiunto
Sono assoggettati ad IVA tutti gli operatori economici il cui volume d'affari è pari o superiore a 200.000.000 Ar ovvero su opzione (triennale e rinnovabile) anche i soggetti con volume d'affari inferiore a 200.000.000 Ar. Solo i contribuenti assoggettati al "régime réel" possono fatturare e detrarre l'IVA. L'aliquota ordinaria è fissata al 20%, non esiste un'aliquota ridotta, mentre le esportazioni di beni e di servizi scontano aliquota zero. In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore).
Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative a: importazione e vendita di sementi di patata e di mais, riso, farina, animali da riproduzione, insetticidi, materiali e attrezzature agricoli, materiali e attrezzature sportivi ad uso pubblico, materiali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lenti correttive, medicinali e materie destinate alla fabbricazione di medicinali; prestazioni mediche e paramediche; consumo domestico di acqua (fino a 10 m3) e di energia elettrica (fino a 100 kwh); vendita, importazione e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; importazione e vendita di libri e stampati a carattere educativo e scolastico.
5. Le altre imposte
5.1 Imposta di registro
L'imposta fissa - che varia da 2.000 Ar a 16.000 Ar - si applica a tutti gli atti che non constatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione.
L'imposta proporzionale si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati, con un minimo sempre dovuto di 10.000 Ar.
In particolare, per la registrazione dei contratti di locazione ad uso abitativo l'imposta proporzionale è dovuta nella misura dell'1%, mentre per i contratti di locazione ad uso commerciale è dovuta nella misura del 2%; la permuta di beni immobili è tassata nella misura del 4%; la cessione d'azienda e i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà o dell'usufrutto di beni immobili scontano il 6%; la vendita e gli altri trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili sono tassati nella misura del 4%, ridotta al 2% in caso di furgoni, camion, trattori e rimorchi; la costituzione di rendite vitalizie sconta l'1,5%; la costituzione di società è tassata nella misura dello 0,5%.
L'imposta sulle donazioni è dovuta nella misura del 6% del valore dichiarato dalle parti, risultante dalla perizia di stima certificata e allegata dalle parti, ovvero del valore venale del bene qualora il valore del bene non risulti dichiarato dalle parti nell'atto di donazione.
Le successioni non prescritte scontano un'imposta fissa a condizione che l'imposta sia versata e la relativa dichiarazione sia presentata entro il 1° febbraio 2010.
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Grado di parentela
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Imposta
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Coniuge, ascendenti e discendenti
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10.000 Ar
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Fratelli e sorelle
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20.000 Ar
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Oltre il 3° grado e persone non
legate da parentela
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40.000 Ar
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Le successioni aventi ad oggetto esclusivamente beni mobili di valore non superiore a 1 milione di Ar di proprietà di persone fisiche esenti dalle imposte sui redditi sono esenti da imposta di successione. Sono esenti, altresì, le successioni dei militari malgasci morti al servizio della nazione e delle persone decedute nell'esercizio del proprio dovere a causa di eventi calamitosi.
5.2 Imposte fondiarie
Sono versate ai comuni in cui è situato l'immobile:
- l'imposta fondiaria sui terreni: colpisce le persone fisiche o giuridiche proprietarie di diritto o di fatto di terreni non edificati ad eccezione di quelli esonerati in maniera permanente (ad esempio i terreni statali destinati ad uso pubblico o destinati gratuitamente ed esclusivamente all'esercizio del culto o dell'insegnamento o ad opere di carattere medico o sociale) o temporanea (sei anni per i terreni destinati a nuove coltivazioni o alla piantagione di caffé). I terreni sono classificati in sei categorie, per le prime cinque categorie l'imposta è determinata applicando una tariffa stabilita per ettaro dal comune ogni quattro anni, per l'ultima categoria l'imposta è pari all'1% del valore venale del terreno. L'imposta dovuta non può essere inferiore a 500 Ar;
- l'imposta fondiaria sulle proprietà edificate: colpisce i contribuenti persone fisiche o giuridiche proprietari di diritto o di fatto di immobili edificati ad eccezione di quelli espressamente esonerati in maniera permanente (ad esempio, immobili dello Stato o immobili destinati in tutto o in parte all'esercizio del culto o dell'insegnamento o ad opere di carattere medico o sociale) o temporanea (ad esempio, cinque anni dalla data dell'ultimazione per le nuove costruzioni, i fabbricati ricostruiti o per le estensioni di fabbricati esistenti). La base imponibile è costituita dal valore locativo annuale al 1° gennaio dell'anno d'imposta, dato dall'importo del canone se l'immobile è oggetto di locazione ovvero costituito dall'importo del canone di locazione dichiarato o, in assenza, dal valore ottenuto applicando i criteri deliberati da un'apposita commissione comunale. A tale valore si applica un'aliquota proporzionale fissata dal comune e compresa tra il 5% e il 10%. L'imposta dovuta non può essere inferiore a 2.000 Ar per ogni immobile.
6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
L'IR dovuta sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo è versata in tranches a scadenze diverse (stabilite con decreto del Ministero delle finanze) in funzione sia del regime di tassazione sia della durata del periodo d'imposta. I contribuenti assoggettati al "regime reale" pagano acconti bimestrali a febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, mentre i contribuenti assoggettati al "regime semplificato" versano due acconti semestrali a febbraio e ad agosto. I contribuenti con periodo d'imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre versano il saldo entro il 15 maggio, mentre quelli con periodo d'imposta 1° luglio-30 giugno versano il saldo entro il 15 novembre. Anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi varia in funzione della durata del periodo d'imposta: entro il 15 maggio dell'anno successivo per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile, entro il 15 novembre dello stesso anno per i soggetti con periodo d'imposta dal 1° luglio al 30 giugno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per i contribuenti con periodo d'imposta diverso dai precedenti.
L'IS invece è calcolata in autoliquidazione e versata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro la medesima data deve essere presentata anche la relativa dichiarazione.
L'IR dovuta sui redditi di lavoro dipendente è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro applicando le aliquote sopra indicate ed è versata mensilmente (entro il 15 del mese successivo alla corresponsione). Il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare annualmente (entro il 15 gennaio) all'ufficio delle imposte territorialmente competente la retribuzione mensile percepita, ogni accadimento che comporti una variazione (ad esempio, la percezione di retribuzioni da diversi datori di lavoro) deve essere dichiarata entro i 15 giorni successivi. I contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
L'IRCM è versata annualmente, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono corrisposte le somme o i valori nel caso di esercizio chiuso il 31 dicembre, entro il 15 novembre per gli esercizi chiusi il 30 giugno. L'IPVI invece viene versata contestualmente alla registrazione dell'atto di cessione del bene immobile.
Per quanto concerne l'IVA, i contribuenti sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare l'imposta dovuta esclusivamente mediante assegno, bonifico o carta di credito entro il 15 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. L'importo definitivo della detrazione IVA spettante è liquidato con la dichiarazione mensile del mese di maggio (entro il 20). L'IVA a credito può essere chiesta a rimborso solo dagli operatori economici che effettuano esportazioni ovvero da coloro che effettuano investimenti o hanno l'attività localizzata nelle zone franche. L'importo rimborsabile è determinato in funzione del rapporto tra l'importo annuale del volume d'affari relativo alle esportazioni e l'importo del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente. Detto rapporto rappresenta la misura percentuale provvisoria dell'importo rimborsabile che sarà definitivamente stabilito entro il 20 maggio dell'anno successivo. Il rimborso deve essere chiesto entro i tre mesi successivi, a pena di decadenza.
Le imposte fondiarie (IFT e IFPB) sono esigibili a decorrere dal 1° marzo e fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro il 15 ottobre di ogni anno i proprietari dei terreni e degli immobili devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta sui terreni e per la determinazione valore locativo.
Capitale: Antananarivo
Lingua ufficiale: malgascio, francese
Moneta: Ariary malgascio (1 euro = 1.500 Ar)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
Fonti informative
Sito ufficiale della Direzione Generale delle Imposte www.impots.mg
aggiornamento: 2011
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