Abruzzo
Indennizzi da terremoto, un accordo contro gli abusi
Firmato fra Entrate e comune de L'Aquila per verificare le richieste dei titolari di attività produttive
Il Comune dell’Aquila e l’Agenzia delle Entrate alleati per combattere gli abusi e i fenomeni fraudolenti legati agli indennizzi richiesti dai titolari di attività produttive a seguito del sisma del 6 aprile scorso, che ha devastato oltre alle abitazioni civili anche i locali commerciali e sedi produttive del capoluogo abruzzese. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 inerente “Disposizioni a favore dei titolari di attività produttive”, all’art. 1 comma 1, stabilisce che venga riconosciuto “... ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, un indennizzo correlato alla durata della sospensione dell’attività, per un periodo massimo di 120 giorni quantificato in trecentasessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2008, ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell’attività produttiva, dalle scritture contabili da allegare alla domanda”.
 
L’art. 6, dell’O.P.C.M. 3789 stabilisce, tra l’altro, che venga allegata alla domanda di indennizzo copia della dichiarazione dei redditi presentata e che il Sindaco del Comune interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza dell’indennizzo richiesto indicando l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili.
Al fine, quindi, di verificare la regolarità delle domande presentate, anche in rapporto alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, con l’accordo sottoscritto oggi dal Direttore dell’Ufficio dell’Aquila, Nicola Barbati, e dal dirigente dell’Amministrazione comunale, Lucio Nardis, l’Agenzia delle Entrate si impegna a trasmettere alla municipalità aquilana i dati relativi alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per le annualità 2008 e 2009 oltre all’ammontare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto negli anni 2007 e 2008.
Patrizio Romano
pubblicato Martedì 3 Novembre 2009

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