Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Marche
Un giro del mondo da Londra a Dubai per sfuggire al Fisco
Sentenza da 3,7 mln di euro favorevole all’Agenzia. Trasferimento della residenza, attività in Italia
Il fittizio trasferimento della residenza all’estero di un professionista, prima a Londra, poi a Dubai, e la contestuale cessazione formale della partita Iva non impediscono all’Amministrazione finanziaria di accertare l’effettivo esercizio di un’attività economica all’interno del territorio nazionale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata ha accolto la tesi dell’Agenzia secondo cui il contribuente, pur avendo trasferito la residenza prima in Gran Bretagna, e successivamente negli Emirati Arabi, ha di fatto continuato ad operare in Italia conseguendo redditi non dichiarati e mantenendo rapporti professionali e stretti vincoli di parentela.
Il caso - L’accertamento tributario per circa 3,7 milioni di euro tra maggiori imposte, sanzioni e interessi, si fonda sul recupero a tassazione di redditi di lavoro autonomo, determinati dall’Agenzia delle Entrate di Tolentino (MC) sulla base delle rilevanti somme di denaro transitate sul conto corrente del contribuente e non giustificate. Secondo l’Ufficio le movimentazioni bancarie sono imputabili alle molteplici attività professionali di consulenza e di cariche sociali da lui ricoperte nel Belpaese.
Il rifiuto a ricevere gli atti equivale comunque a notifica – L’Ufficio ha tentato più volte di invitare il contribuente al contraddittorio per fornire le giustificazioni sulle movimentazioni, ma l’interessato è più volte sfuggito al messo notificatore. Un “diversivo” messo in atto per poter successivamente invocare il difetto di notifica. Solo dopo diversi appostamenti, il messo è riuscito a leggere la comunicazione, nonostante il contribuente si rifiutasse di firmarla. Ciò, ad avviso dei giudici di primo grado, è valso come notifica nelle mani proprie del destinatario.
Il mancato riconoscimento di costi deducibili – I giudici di prime cure hanno respinto tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e in particolare negato la deducibilità di ulteriori costi in funzione della mancata dimostrazione circa la natura e l’ammontare delle spese sostenute.
Il contribuente è stato altresì condannato agli oneri processuali quantificati nella misura di 11mila euro.
La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata ha accolto la tesi dell’Agenzia secondo cui il contribuente, pur avendo trasferito la residenza prima in Gran Bretagna, e successivamente negli Emirati Arabi, ha di fatto continuato ad operare in Italia conseguendo redditi non dichiarati e mantenendo rapporti professionali e stretti vincoli di parentela.
Il caso - L’accertamento tributario per circa 3,7 milioni di euro tra maggiori imposte, sanzioni e interessi, si fonda sul recupero a tassazione di redditi di lavoro autonomo, determinati dall’Agenzia delle Entrate di Tolentino (MC) sulla base delle rilevanti somme di denaro transitate sul conto corrente del contribuente e non giustificate. Secondo l’Ufficio le movimentazioni bancarie sono imputabili alle molteplici attività professionali di consulenza e di cariche sociali da lui ricoperte nel Belpaese.
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pubblicato Martedì 15 Novembre 2011
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