Giurisprudenza
Accertamento induttivo, niente sconti senza fornire le prove
Secondo la Ctp di Firenze le conseguenze della colpevole perdita delle scritture contabili ricadono su chi aveva l'obbligo di conservarle
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Una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, la n. 80/8/08 depositata il 29 agosto, ha evidenziato l'importanza dell'obbligo di conservazione della documentazione contabile e dell'obbligo di custodia diligente delle scritture aziendali.
Analizzando il caso sottoposto all'esame della Commissione si possono trarre alcuni principi generali, di fondamentale importanza nella corretta gestione del rapporto Fisco/contribuente, anche nell'ottica delle eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata ottemperanza ai precisi obblighi "procedurali" richiesti dalla legge.

L'ufficio di Firenze 2 aveva disposto un accesso presso la sede di una società al fine di reperire la relativa documentazione contabile. L'accesso aveva avuto esito negativo, dato che i locali erano risultati disabitati e in stato di abbandono, senza neppure alcuna targa o insegna della società. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di variazione della sede legale, l'ufficio aveva dunque provveduto a notificare un invito al rappresentante legale della società, chiedendo l'esibizione delle scritture contabili obbligatorie e delucidazioni in ordine alla sede della società.
La parte non aveva adempiuto all'invito.

L'ufficio, effettuata una ricerca presso la banca dati della Camera di commercio, aveva reperito il nominativo del nuovo rappresentante legale della società, la cui nomina, peraltro, non era mai stata comunicata all'agenzia delle Entrate. Ne era seguito, quindi, un altro invito nei confronti del (nuovo) rappresentante, con la richiesta di esibire le scritture contabili obbligatorie.
Anche in questo caso la parte non aveva risposto.

Visto dunque che ogni documento, libro o registro, chiesto e non esibito, ai sensi dell'articolo 51, ultimo comma, del Dpr 633/1972 e dell'articolo 32, commi 3 e 4, del Dpr 600/1973, non può essere preso in considerazione a favore del contribuente, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, e considerato che, non essendo mai state esibite, le stesse scritture contabili risultavano omesse a tutti gli effetti, l'ufficio aveva (ri)determinato induttivamente il volume d'affari, il reddito di impresa e il valore della produzione sulla base dei dati e delle notizie a sua disposizione, quali, in particolare, gli acquisti intracomunitari, come risultanti dalle comunicazioni dei cedenti comunitari tramite gli appositi modelli Intrastat.

La società non aveva infatti contabilizzato gli acquisti intracomunitari secondo quanto disposto dall'articolo 47 del decreto legge 331/1993 e aveva inoltre omesso di fatturare le cessioni intracomunitarie, secondo quanto disposto dall'articolo 46 del Dl 331/1993, nonché di annotare le relative fatture nel registro delle vendite.

L'ufficio, in particolare, anche sulla base dei dati indicati in bilancio nel modello Unico per l'anno precedente a quello di accertamento (regolarmente presentato) aveva ricostruito induttivamente:
- i ricavi delle vendite
- i costi delle materie prime, merci eccetera
- la variazione della rimanenze
- le quote di ammortamento
- le spese per servizi
- le spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni.
Peraltro, si era limitato a utilizzare i dati contabili del contribuente, quelli naturalmente a sua disposizione, adottando un comportamento prudenziale.

A tale ricostruzione il contribuente opponeva i seguenti motivi di ricorso:
  • la mancata esibizione delle scritture contabili era avvenuta per cause indipendenti dalla volontà del contribuente
  • la ricostruzione dell'ufficio era comunque incompleta, dato che, oltre agli acquisti e ai costi presi a base dall'agenzia delle Entrate, ve ne erano stati altri, che però, per la stessa impossibilità a presentare la documentazione contabile, il contribuente non era in grado di provare.
Giovambattista Palumbo
pubblicato Sabato 20 Settembre 2008

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