Giurisprudenza
Dal vecchio amministratore guai per i nuovi soci
Anche questi ultimi "pagano" per le attività illecite dell'ex gestore
CASSAZIONE_5.jpg
Non va esclusa la responsabilità della società di persone per i fatti illeciti commessi dall'ex amministratore nell'esercizio dei poteri di rappresentanza conferitigli.
E' questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23988, depositata il 24 settembre 2008.

La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito d'impresa, a seguito del rinvenimento, presso altra ditta, di fatture fittizie emesse dall'ex amministratore di una Snc.
Nel giudizio di merito, la società aveva eccepito che la condotta illecita dell'ex amministratore non poteva essere estesa ai soci, in quanto questi ultimi erano estranei alla vicenda, essendo subentrati nella compagine sociale dopo i fatti contestati.

L'opposizione del contribuente veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale, con sentenza confermata dai giudici di appello.
In particolare, la Ctr rilevava che la condanna in sede penale dell'amministratore della società per l'emissione di fatture fittizie "non autorizzava a presumere che i proventi dell'attività illecita fossero stati acquisiti dalla società e che costituissero reddito per i singoli soci".

Nel ricorso in Cassazione, l'agenzia delle Entrate deduceva che i proventi illeciti, fino a prova contraria, "devono ritenersi acquisiti dalla società e ripartiti fra i singoli soci" (ripartizione "per trasparenza" - cfr articolo 5, comma 1, del Tuir).

La normativa di riferimento
L'articolo 5, comma 1, del Tuir prevede che "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputabili a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".
La norma prevede, sostanzialmente, che il reddito di partecipazione agli utili del socio di una società di persone, oltre a costituire, ai fini Irpef, reddito proprio del contribuente, è a lui imputato sulla base della presunzione di effettiva percezione.
Pertanto, in caso di rettifica del reddito della società da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ricollegano alla citata presunzione di effettiva percezione, sia la volontarietà della condotta del socio, consistente nel non avere incluso nella propria dichiarazione anche il reddito derivatogli dalla partecipazione agli utili occultati dalla società, sia l'applicabilità della sanzione per l'infedeltà della dichiarazione stessa.

L'articolo 2291 del Codice civile, inoltre, dispone che "nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali".

Dalla lettura combinata delle due norme si evince che il rapporto organico tra società e amministratore non viene meno nemmeno quando quest'ultimo operi illegittimamente, purché, ovviamente, il comportamento illecito dell'amministratore risponda a un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale.

La sentenza
La Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione, affermando che "il fatto illecito dell'amministratore di una società commesso nell'ambito dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi sociali costituisce illecito della società ed impegna tutti i soci illimitatamente responsabili, salvo che la responsabilità di chi ha agito debba considerarsi esclusivamente personale in quanto correlata ad un atto doloso, intenzionalmente diretto alla lesione dell'altrui diritto".

Pertanto, hanno concluso i giudici di legittimità, i proventi illeciti conseguenti a operazioni commerciali fittizie, poste in essere dall'ex socio amministratore nell'ambito dei poteri di rappresentanza conferitigli, costituiscono, in mancanza di prova contraria, reddito per i singoli soci che sono illimitatamente responsabili delle conseguenze dell'illecito (anche se subentrati dopo i fatti illeciti contestati all'ex amministratore - cfr articolo 2269 cc).
Francesca La Face
pubblicato Mercoledì 1 Ottobre 2008

I più letti

testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
loghi modelli
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
banconota
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
tribunale vuoto
Al pari del ricorrente, è tenuto a riproporre al giudice di merito le questioni non accolte in primo grado dalla Ctp, altrimenti è come se rinunciasse al loro riesame
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012