Giurisprudenza
La fattura è falsa? Il recupero più che reale
Spetta all’emittente provare l’assenza di corrispondente vantaggio economico
CASSAZIONE_0.jpg

La fatturazione fittizia ingenera una presunzione di corrispondente vantaggio economico, che è onere del contribuente superare.
E’ questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 22680 del 9 settembre 2008.

L'iter giudiziario di primo e secondo grado
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate aveva definito un maggior imponibile Irpef, recuperando a tassazione un ingente importo riferibile a fatture emesse per operazioni nella realtà inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando integralmente l’accertamento in questione.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. I giudici, testualmente, così giustificavano il rigetto dell’impugnativa dell’Amministrazione finanziaria: “l’accertata inesistenza delle operazioni commerciali - ritenuta fatturazione di comodo - esclude, per definizione, che possa trattarsi di redditi effettivamente conseguiti”.

Il ricorso per cassazione
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione, deducendo l’omessa, insufficiente e illogica motivazione, e censurando la decisione impugnata principalmente in base a due rilievi:

  1. il giudice penale aveva definitivamente accertato che il contribuente aveva emesso fatture per operazioni inesistenti
  2. anche per le prestazioni fittizie è da presumere un ritorno economico, dato che nessuno porrebbe in essere tali comportamenti se non prospettasse a se stesso un fine di lucro, tanto più consistente in ragione del rischio corso. L'ufficio aveva, pertanto, legittimamente proceduto ad accertamento in via presuntiva.

La decisione
La Suprema corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, giudicando la pronuncia impugnata non congruamente ed esaurientemente motivata e rinviando la questione ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

A parte la previsione dell’articolo 21, comma 7, del Dpr 633/1972 - che esplicitamente prevede, in materia di Iva, l’assoggettamento a imposta degli importi indicati da fatture emesse per operazioni inesistenti (“se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”) - la decisione impugnata si è risolta in un’affermazione rivelatasi assolutamente tautologica, tanto più in relazione al ragionevole assunto dell’Amministrazione secondo cui la fatturazione fittizia ingenera almeno, nella prospettiva di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, una presunzione di corrispondente vantaggio economico che è onere del contribuente superare.

Per i redditi d’impresa delle persone fisiche, l’ufficio procede, infatti, alla rettifica se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolte dall’ufficio. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
La Corte ha, infine, aggiunto che esiste, nell’ordinamento tributario, il principio della tipicità degli atti di accertamento, per il quale, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via di discrezionale autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti in relazione ai quali l’Amministrazione sia tenuta a ricercare, di sua iniziativa, circostanze idonee a comportare la riduzione del debito d’imposta del contribuente.

Alberto Catania
pubblicato Lunedì 29 Settembre 2008

I più letti

testo alternativo per immagine
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
testo alternativo per immagine
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
banconota
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012