Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Accertamento induttivo: la ragionevolezza batte la contabilità
Confermata la possibilità di farvi ricorso pur in presenza di scritture correttamente tenute
E’ legittimo l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di contabilità formalmente corretta, qualora la stessa possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con le regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall’abnormità dell’espressione finale.
E’ quanto affermato dalla Cassazione (sentenza n. 22695 del 9/9/2008), consolidando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la tenuta di una contabilità formalmente regolare non impedisce una ricostruzione indiretta e presuntiva del reddito e del volume d’affari.
La controversia, sottoposta al giudizio della Suprema corte, ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per mezzo del quale l’Amministrazione finanziaria, nonostante la presenza di scritture contabili regolari, aveva provveduto a rettificare il reddito d’impresa sulla base della resa media dei tagli di carne, dei prezzi di vendita di ciascun taglio e dei ricavi desumibili secondo criteri di normalità.
La società ricorrente rimaneva vittoriosa nei primi due gradi di giudizio. Ciò in quanto, a parere dei giudici di merito, era da ritenersi illegittimo l’utilizzo del metodo analitico-induttivo in presenza di regolare tenuta delle scritture contabili.
L’Amministrazione finanziaria, conseguentemente, proponeva ricorso in Cassazione, eccependo la piena legittimità del proprio operato in aderenza al dettato normativo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, che consente, appunto, la rettifica del reddito in caso di scritture, formalmente regolari, ma affette da incompletezze, inesattezze e infedeltà.
I giudici hanno accolto pienamente le ragioni del Fisco, richiamando, prima di tutto, l’indirizzo consolidato in seno alla stessa Cassazione, secondo cui l’accertamento con metodo analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, presuppone l’esistenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale ma, tuttavia, contestabili in virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Opportunamente, poi, la Suprema corte ha precisato che l’articolo 62-sexies del Dl 331/1993 autorizza l’ufficio finanziario a emettere un avviso di accertamento di tipo induttivo, anche in presenza di una contabilità regolare, in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.
Infine, i giudici hanno provveduto a enunciare la seguente regula iuris: è legittimo l’accertamento induttivo, pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, qualora la stessa debba ritenersi, nel complesso, essenzialmente inattendibile perché in contrasto con le regole basilari della ragionevolezza, non essendo in tal caso necessario che la rettifica del reddito “sia stata preceduta dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiararti dal contribuente”.
Nello specifico, il Collegio ha sottolineato come la documentazione contabile fosse stata privata di ogni attendibilità sulla base della resa media dei vari tagli di carne, dei prezzi di vendita di ciascun taglio e dei ricavi desumibili secondo i criteri di normalità.
La sentenza è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la legittimità della rettifica analitico-induttiva non è subordinata necessariamente all’irregolare tenuta della contabilità quando la stessa contabilità contrasta “con i criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità , essendo in tali casi, consentito all’Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè chiari, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente” (Cassazione, sentenze 417/2008 e 24532/2007).
Allo stesso modo, i giudici di legittimità riconoscono la legittimità dell’accertamento induttivo, pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, quando si palesano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalla specifica attività oppure dagli studi di settore (Cassazione, sentenze 13952/2008 e 10277/2008).
E’ quanto affermato dalla Cassazione (sentenza n. 22695 del 9/9/2008), consolidando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la tenuta di una contabilità formalmente regolare non impedisce una ricostruzione indiretta e presuntiva del reddito e del volume d’affari.
La controversia, sottoposta al giudizio della Suprema corte, ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per mezzo del quale l’Amministrazione finanziaria, nonostante la presenza di scritture contabili regolari, aveva provveduto a rettificare il reddito d’impresa sulla base della resa media dei tagli di carne, dei prezzi di vendita di ciascun taglio e dei ricavi desumibili secondo criteri di normalità.
La società ricorrente rimaneva vittoriosa nei primi due gradi di giudizio. Ciò in quanto, a parere dei giudici di merito, era da ritenersi illegittimo l’utilizzo del metodo analitico-induttivo in presenza di regolare tenuta delle scritture contabili.
L’Amministrazione finanziaria, conseguentemente, proponeva ricorso in Cassazione, eccependo la piena legittimità del proprio operato in aderenza al dettato normativo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, che consente, appunto, la rettifica del reddito in caso di scritture, formalmente regolari, ma affette da incompletezze, inesattezze e infedeltà.
I giudici hanno accolto pienamente le ragioni del Fisco, richiamando, prima di tutto, l’indirizzo consolidato in seno alla stessa Cassazione, secondo cui l’accertamento con metodo analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, presuppone l’esistenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale ma, tuttavia, contestabili in virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Opportunamente, poi, la Suprema corte ha precisato che l’articolo 62-sexies del Dl 331/1993 autorizza l’ufficio finanziario a emettere un avviso di accertamento di tipo induttivo, anche in presenza di una contabilità regolare, in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.
Infine, i giudici hanno provveduto a enunciare la seguente regula iuris: è legittimo l’accertamento induttivo, pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, qualora la stessa debba ritenersi, nel complesso, essenzialmente inattendibile perché in contrasto con le regole basilari della ragionevolezza, non essendo in tal caso necessario che la rettifica del reddito “sia stata preceduta dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiararti dal contribuente”.
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Angelina Iannaccone
pubblicato Martedì 23 Settembre 2008
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