Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Aiuti di Stato e quote di emissione, quale compatibilità?
Il Tribunale di primo grado della Comunità europea ha fornito precisazioni sulla conciliabilità nel settore del risparmio energetico
Secondo il TPG, organo giurisdizionale autonomo della Corte di Giustizia dell’Unione, non costituisce aiuto di Stato la concessione gratuita di quote di emissione di gas inquinanti alle imprese sottoposte a un determinato limite, in conformità alla normativa Ue. La controversia oggetto della sentenza del 10 aprile 2008, causa T-233/04, fa riferimento a un ricorso promosso dal governo olandese per l’annullamento della decisione n. C(2003) 1761 della Commissione europea con cui si sosteneva l’esistenza di un aiuto di Stato nella materia del mantenimento del tasso di inquinamento entro determinati limiti attraverso il cosiddetto sistema delle quote di emissione. Si premette al riguardo che gli Stati membri, individuati gli impianti "altamente inquinanti" la cui potenza supera i 20MWth, attribuiscono un livello massimo consentito di emissione di sostanze inquinanti per ciascuno di essi e, allo stesso tempo, possono prevedere un sistema negoziabile di attribuzione di "quote" in relazione al quale possono essere previste cessioni di quote di emissioni consentite tra imprese (previamente autorizzate) c.d. sistema "dynamic-cap", ovvero si prevede l’acquisto a titolo oneroso da parte delle imprese di quote di emissioni per periodi futuri purchè la fruizione avvenga nel rispetto del limite massimo consentito per ciascun impianto, c.d. sistema "cap-and-trade". Il sistema "cap-and-trade" è adottato dallo Stato olandese e, in relazione all’attribuzione gratuita di alcune quote di emissioni inquinanti ad alcune imprese, la Commissione ha ritenuto esservi un aiuto di Stato rilevante ai fini degli articoli 87 ed 88 del Trattato con la decisione n. C(2003) 1761, impugnata dal governo olandese innanzi al Tribunale di I grado.
Il quadro normativo generale
L’articolo 6 del Trattato prevede a livello programmatico una azione comunitaria in materia di tutela dell’ambiente per promuovere il c.d. "sviluppo sostenibile". A tale fine è stata emanata la direttiva Ce n. 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 con cui sono stati imposti agli Stati membri limiti all’emissione di alcuni gas inquinanti. L’articolo 4 della citata direttiva, in particolare, prevede che entro il 2010 ciascuno Stato membro debba raggiungere una soglia massima di inquinamento. A tale direttiva ha fatto seguito la n. 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (modificata dalla direttiva n. 2004/101/CE del 27 ottobre 2004), concernente l’istituzione di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas c.d. ad effetto serra (Co2) in ambito comunitario. In ogni caso è rimessa al potere degli Stati nazionali l’adozione delle misure idonee per raggiungere detto obiettivo e la definizione per ciascun impianto industriale situato nel territorio di un limite massimo di emissioni.
La posizione della Commissione Ue Nell’ambito di tale sistema, la concessione di quote di emissione gratuita da parte dell’Olanda è stata giudicata dalla Commissione quale sovvenzione statale nella misura in cui lo Stato abbia conseguito un mancato guadagno (che poteva derivare dall’attribuzione onerosa di dette quote) permettendo, quindi, all’impresa beneficiaria di ottenere un vantaggio finanziario. Dispone l’articolo 87 del Trattato, par. 1 "salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Si ricorda che con Comunicazione n. 98/C 384/03 pubblicata nella Guce del 10 dicembre 1998 La Commissione Ue ha precisato che una misura è aiuto di Stato se conferisce un vantaggio finanziario al beneficiario (sotto qualsiasi forma); detto vantaggio deve essere concesso dallo Stato o, comunque, è di natura pubblica; l’agevolazione deve incidere sull’equilibrio della concorrenza e degli scambi. La misura, infine, deve avere il carattere della selettività favorendo determinati soggetti o settori anzichè la generalità. Tale ultimo aspetto ha assunto valenza decisiva ai fini della sentenza in commento, causa T-233/04, decisa dal tribunale nel senso dell’inesistenza di un aiuto di Stato.
La decisione del Tribunale
La questione decisa dal Tribunale di I grado della Comunità europea si inserisce nel più vasto tema degli aiuti di Stato e, quindi, dell’individuazione di quali misure adottate dagli Stati membri possono ritenersi tali ai sensi dell’articolo 87 del Trattato. Si premette che è stata altresì affrontata in via preliminare la questione dell’interesse ad agire in giudizio in capo al governo olandese. Sul punto la Commissione aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poiché la decisione n. C(2003) 1761 impugnata aveva, in realtà, ritenuto ammissibile la misura adottata dall’Olanda nell’ambito delle deroghe consentite dall’articolo 87 del Trattato ma assoggettandola agli obblighi tipici degli aiuti di Stato. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità affermando che non è necessario ai fini dell’instaurazione del giudizio innanzi ai giudici comunitari né che si tratti di misure esecutive (articolo 233 del Trattato) né che vi sia un provvedimento sfavorevole dato che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato anziché come misura a carattere generale implica comunque la soggezione a tutte le limitazioni ed agli obblighi tipici di tale regime. Secondo la Commissione europea la circostanza che beneficiarie di tale controverso diritto di emissione gratuita fosse un numero ristretto di imprese (circa 250), oltre alla rinuncia da parte dello Stato olandese a conseguire dei proventi dall’attribuzione di tali quote farebbe sì che la questione trattata travalicasse dai confini nazionali. Va ricordato che per consolidata giurisprudenza comunitaria "un vantaggio economico concesso da uno Stato membro costituisce un aiuto solo se, presentando una determinata selettività, è tale da favorire «talune imprese o talune produzioni". Detto vantaggio, inoltre, deve essere verificato con riguardo al caso concreto, rispetto ad altre imprese che "si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato" (cfr. Corte di Giustizia sent. 8 novembre 2001, causa C-143/99).
Conclusioni
Il Tribunale ha disatteso le conclusioni della Commissione, affermando il principio secondo il quale la "selettività" dell’aiuto si ha quando il vantaggio conseguito da un soggetto piuttosto che da un altro dipende da scelte di pura discrezionalità legislativa, ricorrendo, quindi, a criteri di tipo soggettivo. La "selettività" non ricorre, invece, quando il criterio adoperato dallo Stato sia oggettivo nel senso che, individuati i presupposti per l’adozione di una data misura, la circostanza che i fruitori siano un novero limitato di soggetti dipende dall’obiettivo conseguito. Se il problema è di impedire emissioni inquinanti oltre una data soglia è inevitabile che i soggetti interessati dal provvedimento siano i soggetti le cui emissioni sono abitualmente elevate. Pertanto, dato che le imprese che consumano di meno non sono interessate dalla normativa e dagli obblighi in esame, per esse "nessun elemento permette di considerare che (…) si trovano in una situazione analoga a quella in cui versano le imprese interessate dalla misura controversa" (cfr. punto 93).
Secondo il TPG, organo giurisdizionale autonomo della Corte di Giustizia dell’Unione, non costituisce aiuto di Stato la concessione gratuita di quote di emissione di gas inquinanti alle imprese sottoposte a un determinato limite, in conformità alla normativa Ue. La controversia oggetto della sentenza del 10 aprile 2008, causa T-233/04, fa riferimento a un ricorso promosso dal governo olandese per l’annullamento della decisione n. C(2003) 1761 della Commissione europea con cui si sosteneva l’esistenza di un aiuto di Stato nella materia del mantenimento del tasso di inquinamento entro determinati limiti attraverso il cosiddetto sistema delle quote di emissione. Si premette al riguardo che gli Stati membri, individuati gli impianti "altamente inquinanti" la cui potenza supera i 20MWth, attribuiscono un livello massimo consentito di emissione di sostanze inquinanti per ciascuno di essi e, allo stesso tempo, possono prevedere un sistema negoziabile di attribuzione di "quote" in relazione al quale possono essere previste cessioni di quote di emissioni consentite tra imprese (previamente autorizzate) c.d. sistema "dynamic-cap", ovvero si prevede l’acquisto a titolo oneroso da parte delle imprese di quote di emissioni per periodi futuri purchè la fruizione avvenga nel rispetto del limite massimo consentito per ciascun impianto, c.d. sistema "cap-and-trade". Il sistema "cap-and-trade" è adottato dallo Stato olandese e, in relazione all’attribuzione gratuita di alcune quote di emissioni inquinanti ad alcune imprese, la Commissione ha ritenuto esservi un aiuto di Stato rilevante ai fini degli articoli 87 ed 88 del Trattato con la decisione n. C(2003) 1761, impugnata dal governo olandese innanzi al Tribunale di I grado. Il quadro normativo generale
L’articolo 6 del Trattato prevede a livello programmatico una azione comunitaria in materia di tutela dell’ambiente per promuovere il c.d. "sviluppo sostenibile". A tale fine è stata emanata la direttiva Ce n. 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 con cui sono stati imposti agli Stati membri limiti all’emissione di alcuni gas inquinanti. L’articolo 4 della citata direttiva, in particolare, prevede che entro il 2010 ciascuno Stato membro debba raggiungere una soglia massima di inquinamento. A tale direttiva ha fatto seguito la n. 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (modificata dalla direttiva n. 2004/101/CE del 27 ottobre 2004), concernente l’istituzione di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas c.d. ad effetto serra (Co2) in ambito comunitario. In ogni caso è rimessa al potere degli Stati nazionali l’adozione delle misure idonee per raggiungere detto obiettivo e la definizione per ciascun impianto industriale situato nel territorio di un limite massimo di emissioni.
La posizione della Commissione Ue Nell’ambito di tale sistema, la concessione di quote di emissione gratuita da parte dell’Olanda è stata giudicata dalla Commissione quale sovvenzione statale nella misura in cui lo Stato abbia conseguito un mancato guadagno (che poteva derivare dall’attribuzione onerosa di dette quote) permettendo, quindi, all’impresa beneficiaria di ottenere un vantaggio finanziario. Dispone l’articolo 87 del Trattato, par. 1 "salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Si ricorda che con Comunicazione n. 98/C 384/03 pubblicata nella Guce del 10 dicembre 1998 La Commissione Ue ha precisato che una misura è aiuto di Stato se conferisce un vantaggio finanziario al beneficiario (sotto qualsiasi forma); detto vantaggio deve essere concesso dallo Stato o, comunque, è di natura pubblica; l’agevolazione deve incidere sull’equilibrio della concorrenza e degli scambi. La misura, infine, deve avere il carattere della selettività favorendo determinati soggetti o settori anzichè la generalità. Tale ultimo aspetto ha assunto valenza decisiva ai fini della sentenza in commento, causa T-233/04, decisa dal tribunale nel senso dell’inesistenza di un aiuto di Stato.
La decisione del Tribunale
La questione decisa dal Tribunale di I grado della Comunità europea si inserisce nel più vasto tema degli aiuti di Stato e, quindi, dell’individuazione di quali misure adottate dagli Stati membri possono ritenersi tali ai sensi dell’articolo 87 del Trattato. Si premette che è stata altresì affrontata in via preliminare la questione dell’interesse ad agire in giudizio in capo al governo olandese. Sul punto la Commissione aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poiché la decisione n. C(2003) 1761 impugnata aveva, in realtà, ritenuto ammissibile la misura adottata dall’Olanda nell’ambito delle deroghe consentite dall’articolo 87 del Trattato ma assoggettandola agli obblighi tipici degli aiuti di Stato. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità affermando che non è necessario ai fini dell’instaurazione del giudizio innanzi ai giudici comunitari né che si tratti di misure esecutive (articolo 233 del Trattato) né che vi sia un provvedimento sfavorevole dato che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato anziché come misura a carattere generale implica comunque la soggezione a tutte le limitazioni ed agli obblighi tipici di tale regime. Secondo la Commissione europea la circostanza che beneficiarie di tale controverso diritto di emissione gratuita fosse un numero ristretto di imprese (circa 250), oltre alla rinuncia da parte dello Stato olandese a conseguire dei proventi dall’attribuzione di tali quote farebbe sì che la questione trattata travalicasse dai confini nazionali. Va ricordato che per consolidata giurisprudenza comunitaria "un vantaggio economico concesso da uno Stato membro costituisce un aiuto solo se, presentando una determinata selettività, è tale da favorire «talune imprese o talune produzioni". Detto vantaggio, inoltre, deve essere verificato con riguardo al caso concreto, rispetto ad altre imprese che "si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato" (cfr. Corte di Giustizia sent. 8 novembre 2001, causa C-143/99).
Conclusioni
Il Tribunale ha disatteso le conclusioni della Commissione, affermando il principio secondo il quale la "selettività" dell’aiuto si ha quando il vantaggio conseguito da un soggetto piuttosto che da un altro dipende da scelte di pura discrezionalità legislativa, ricorrendo, quindi, a criteri di tipo soggettivo. La "selettività" non ricorre, invece, quando il criterio adoperato dallo Stato sia oggettivo nel senso che, individuati i presupposti per l’adozione di una data misura, la circostanza che i fruitori siano un novero limitato di soggetti dipende dall’obiettivo conseguito. Se il problema è di impedire emissioni inquinanti oltre una data soglia è inevitabile che i soggetti interessati dal provvedimento siano i soggetti le cui emissioni sono abitualmente elevate. Pertanto, dato che le imprese che consumano di meno non sono interessate dalla normativa e dagli obblighi in esame, per esse "nessun elemento permette di considerare che (…) si trovano in una situazione analoga a quella in cui versano le imprese interessate dalla misura controversa" (cfr. punto 93).
Salvatore Sardella
pubblicato Giovedì 24 Aprile 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
28/7/2011
È escluso dall’Irap soltanto il professionista che non si avvale di alcun ausilio di personale
7/7/2011
Il principio riguarda tutti i contribuenti, sebbene la vecchia norma parlasse soltanto di ricavi
11/2/2011
E’ sempre il principio di competenza economica a determinare per ogni periodo d’imposta la deducibilità dei costi
21/7/2010
La Corte di Giustizia si è pronunziata su una questione che riguarda direttamente la normativa fiscale nazionale
Notizie correlate
- Aiuti di Stato: quando la selettività diventa criterio discriminante
- 24/12/2010

- È uno dei requisiti che, se presenti in modo cumulativo, configurano l'agevolazione fiscale come aiuto di Stato
- Aiuti di Stato: dalla Commissione barra a dritta sui controlli
- 29/10/2010

- Ribadito dall'esecutivo Ue il contenuto dell'azione di verifica a tutela della concorrenza e degli scambi
- Aiuti di Stato si o no?
- 19/3/2008
- Torna di preponderante attualità, con la vicenda Alitalia, la normativa europea che disciplina la materiaIn
- Spagna: gli incentivi alle imprese nel mirino della Commissione
- 31/5/2011

- Le modifiche al regime dell'imposta sulle società in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)














