Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Al messo è sufficiente l’apparenza.
Non deve smascherare possibili bluff
Non deve smascherare possibili bluff
Il pubblico ufficiale che consegna l’atto non ha anche il compito di verificare se chi accetta il plico sia effettivamente, come afferma, dipendente dell’intestatario
E’ valida la notificazione dell’atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto, nelle mani di persona qualificatasi “addetta al servizio del destinatario”.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza 23822/2011, ove è stato altresì precisato che, in tali ipotesi, non vale come prova contraria la semplice insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario dell’atto.
La vicenda di merito e il ricorso in cassazione dell’Agenzia
Un contribuente ricorreva in appello avverso la sfavorevole sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il suo ricorso contro una cartella di pagamento per maggiori imposte derivanti da un accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione.
Il giudice tributario di seconde cure (sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 182 del 22 ottobre 2008) accoglieva il ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento, presupposto dell’iscrizione a ruolo, non era stato ritualmente notificato.
Ciò in quanto, osservavano i giudici della Ctr, l’espressione utilizzata dal messo notificatore – il quale aveva attestato che l’atto era stato ricevuto da soggetto qualificatosi “al servizio del contribuente” – presupponendo, a detta del collegio regionale campano, un legame di tipo lavorativo con il diretto interessato, era smentita dalla copia del foglio matricola, acquisita agli atti, che invece non menzionava tra i dipendenti il soggetto che aveva ricevuto il piego.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate impugnava la sfavorevole pronuncia d’appello in sede di legittimità, con un unico motivo con il quale denunciava violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge 890/1982, in tema di notificazione di atti a mezzo del servizio postale.
La pronuncia della Suprema corte
Il collegio di piazza Cavour ha ritenuto manifestamente fondate le censure sollevate dalla parte pubblica rilevando che, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale, laddove non sia possibile effettuare la consegna del piego direttamente nelle mani del destinatario, questo può essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto, a qualcuno dei soggetti abilitati alla relativa ricezione, rispettando l’ordine stabilito dalla norma.
In particolare, spiega la pronuncia in commento, nel caso di consegna del piego a persona qualificatasi addetta “al servizio del destinatario”, l’agente postale “non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma”.
In questa situazione, rispetto alla quale grava sul destinatario dell’atto “l’onere di provare l’inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario”, l’invalidità della notifica non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario dell’atto.
Piuttosto, chiosa poi la Corte, ai fini del perfezionamento dell’iter di notificazione, è sufficiente che esista tra i due predetti soggetti “una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di “addetto” richiesta dal legislatore”.
L’accoglimento del ricorso dell’Agenzia ha comportato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, “risultando a questo punto la cartella preceduta da valida notifica di un anteriore atto impositivo”, il rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Osservazioni
La legge 890/ 1982 – che reca la disciplina generale delle notificazioni di atti e delle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari –, per quanto qui di interesse, prevede all’articolo 14 che la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario (testualmente “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”) può essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria”, precisando che devono osservarsi “le modalità previste dalla presente legge”.
Con particolare riguardo alle modalità di effettuazione della notifica, l’articolo 7 della stessa legge, dopo aver disposto al primo comma che l’agente postale “consegna il piego nelle mani proprie del destinatario”, pone le regole per i casi in cui, di contro, la consegna dell’atto non possa essere eseguita personalmente nei confronti del diretto interessato.
Per tali situazioni, il secondo comma prevede che l’atto è consegnato, comunque nel luogo indicato sulla busta che lo contiene, “a persona che conviva anche temporaneamente con lui, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario…” (il successivo comma indica poi in subordine, come ulteriori possibili consegnatari, il portiere dello stabile o altra persona che “vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”).
Fatta questa doverosa premessa, va ricordato che, in base all’articolo 2700 (“Efficacia dell’atto pubblico”) del codice civile, le attestazioni contenute nei documenti formati da un pubblico ufficiale sono assistite da fede privilegiata in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Rispetto, in particolare, alle dichiarazioni che gli vengono rese, il pubblico ufficiale, come ricorda la pronuncia in rassegna, non è tenuto ad accertarne la corrispondenza al vero, essendo sufficiente che dette dichiarazioni concordino con la situazione apparente.
Allorché venga rispettata questa condizione, le attestazioni formate dal pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso, incombendo su chi ha interesse a smentirle fornire la prova rigorosa della difformità tra questa apparenza e la realtà.
In applicazione di questi paradigmi, nel caso in questione, la Cassazione ha pertanto ritenuto del tutto legittima la notificazione dell’atto eseguita, in assenza del diretto interessato, nelle mani di persona dichiaratasi “al servizio del destinatario”, escludendo la possibilità di ritenere invalida la notifica per il solo fatto che potesse difettare un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario.
La pronuncia conferma quindi l’orientamento di recente espresso in analoga fattispecie (in cui l’atto spedito a mezzo del servizio postale era stato ricevuto da persona che risultava essersi qualificata come “incaricata”), ove la Corte di legittimità concluse nel senso che l’attestazione compiuta dal messo notificatore circa la qualifica soggettiva del consegnatario dell’atto può essere contestata solo attraverso la querela di falso, essendo altrimenti la stessa “sufficiente ad attestare la validità della notifica, come peraltro è stato già ritenuto, in analoghe circostanze…( Cass. n. 2675/1996)” (Cassazione, 17394/2010).
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza 23822/2011, ove è stato altresì precisato che, in tali ipotesi, non vale come prova contraria la semplice insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario dell’atto.
La vicenda di merito e il ricorso in cassazione dell’Agenzia
Un contribuente ricorreva in appello avverso la sfavorevole sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il suo ricorso contro una cartella di pagamento per maggiori imposte derivanti da un accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione.
Il giudice tributario di seconde cure (sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 182 del 22 ottobre 2008) accoglieva il ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento, presupposto dell’iscrizione a ruolo, non era stato ritualmente notificato.
Ciò in quanto, osservavano i giudici della Ctr, l’espressione utilizzata dal messo notificatore – il quale aveva attestato che l’atto era stato ricevuto da soggetto qualificatosi “al servizio del contribuente” – presupponendo, a detta del collegio regionale campano, un legame di tipo lavorativo con il diretto interessato, era smentita dalla copia del foglio matricola, acquisita agli atti, che invece non menzionava tra i dipendenti il soggetto che aveva ricevuto il piego.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate impugnava la sfavorevole pronuncia d’appello in sede di legittimità, con un unico motivo con il quale denunciava violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge 890/1982, in tema di notificazione di atti a mezzo del servizio postale.
La pronuncia della Suprema corte
Il collegio di piazza Cavour ha ritenuto manifestamente fondate le censure sollevate dalla parte pubblica rilevando che, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale, laddove non sia possibile effettuare la consegna del piego direttamente nelle mani del destinatario, questo può essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto, a qualcuno dei soggetti abilitati alla relativa ricezione, rispettando l’ordine stabilito dalla norma.
In particolare, spiega la pronuncia in commento, nel caso di consegna del piego a persona qualificatasi addetta “al servizio del destinatario”, l’agente postale “non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma”.
In questa situazione, rispetto alla quale grava sul destinatario dell’atto “l’onere di provare l’inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario”, l’invalidità della notifica non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario dell’atto.
Piuttosto, chiosa poi la Corte, ai fini del perfezionamento dell’iter di notificazione, è sufficiente che esista tra i due predetti soggetti “una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di “addetto” richiesta dal legislatore”.
L’accoglimento del ricorso dell’Agenzia ha comportato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, “risultando a questo punto la cartella preceduta da valida notifica di un anteriore atto impositivo”, il rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Osservazioni
La legge 890/ 1982 – che reca la disciplina generale delle notificazioni di atti e delle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari –, per quanto qui di interesse, prevede all’articolo 14 che la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario (testualmente “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”) può essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria”, precisando che devono osservarsi “le modalità previste dalla presente legge”.
Con particolare riguardo alle modalità di effettuazione della notifica, l’articolo 7 della stessa legge, dopo aver disposto al primo comma che l’agente postale “consegna il piego nelle mani proprie del destinatario”, pone le regole per i casi in cui, di contro, la consegna dell’atto non possa essere eseguita personalmente nei confronti del diretto interessato.
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Massimo Cancedda
pubblicato Lunedì 21 Novembre 2011
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